Tipologia: CCNL
Data firma: 13 novembre 1952
Validità: 13.11.1952 - 13.11.1954
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dell’Alimentazione Dolciaria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari
Settori: Agroindustriale, Industria alimentazione dolciaria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del Contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni:
Art. 13. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 14. - Festività nazionali.
Art. 15. - Sospensioni del lavoro.
Art. 16. - Interruzioni del lavoro.
Art. 17. - Recuperi.
Art. 18. - Determinazioni categorie.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Premi di anzianità.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità di bicicletta.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Art. 35. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 46. - Istruzione professionale.
Art. 47. - Utensili di lavoro.
Art. 48. - Spogliatoi.
Art. 49. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio a impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio danaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
Allegato alla parte III - Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Parte quarta - Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata.
Appendice
Accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell’industria dolciaria
A) Indennità disagio freddo.
B) Indennità disagio caldo.
C) Indumenti di lavoro.
D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
E) Cottimo.
Accordo aggiuntivo da valere per le provincie dell’Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia) per la determinazione delle qualifiche degli operai addetti all’industria dell’alimentazione dolciaria

Contratto nazionale per i lavoratori dell’alimentazione dolciaria, 13 novembre 1952

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato on.le Giovanni Bersani, assistito dal dott. Gaetano Pistillo: tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dell’Alimentazione Dolciaria […] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari […], la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari […], la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari […], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’industria dell’alimentazione dolciaria ed i lavoratori in esse occupati. 

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.

[…]
Chiarimento verbale.
Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall’articolo 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 6. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’articolo 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.
...omissis...

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l’orario continuato di 8 ore, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro. 

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[…]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 17. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 19. - Apprendistato.
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio praticato ed una preparazione teorica.
È consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di 20 anni.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato al fini della durata dell’apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all’articolo 35) la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all’assunzione in qualità di apprendista fino alle età massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
La durata dell’apprendistato non potrà superare i tre anni, salvo che per i pasticceri, per i quali la durata massima è stabilita in quattro anni.
L’apprendista credenziere pasticcere e credenziere cioccolataio di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova d’arte ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
[…]
Il datore di lavoro ha il dovere:
а) di curare, e di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell’apprendistato;
a) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell’articolo 21 del R. D.L. 21 giugno 1938, n. 138 sui corsi predetti.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza) nella misura di:
dal l° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
dal 16° anno compiuto di anzianità in poi; 16 giorni (128 ore).
[…]

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[…]

Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto Regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente Contratto.

Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’articolo 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’articolo 44.

Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificato motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del Regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[…]

Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[…]2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[…]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[…]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[…]

Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 46. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 48. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali (articolo 31 e articolo 32, primo e secondo comma) del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia centro-meridionale e articolo 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili da lavoro; Istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 8. - Ferie.
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
In caso di anzianità di servizio fino a 5 anni: 13 giorni lavorativi;
da oltre 5 lino a 14: 16 giorni lavorativi;
da oltre 14 fino a 20; 18 giorni lavorativi;
oltre i 20 anni: 22 giorni lavorativi.
[…]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia che verrà effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’articolo 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al quinto comma, e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’art. 31, primo comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia Centro-Meridionale.

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[…]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato i temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. 
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[…]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 12.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire; al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[…]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[…]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve conservare il posto all’impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento.
L’azienda corrisponderà all’impiegata l’intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e metà retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[…]

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente Contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte quarta - Parte comune
Art. 4. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo prima di adire l'autorità giudiziaria alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto valgono le norme degli Accordi interconfederali.

Appendice
Accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell’industria dolciaria
A) Indennità disagio freddo.

Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente inferiore a 7 gradi sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata «disagio freddo» nella seguente misura:
L. 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a zero gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
Detta indennità spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori.

B) Indennità disagio caldo.
Agli operai addetti ai forni Wafers a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissi a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata «disagio caldo» di L. 7 orarie.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto.

C) Indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore ai 4 mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
donne: grembiale a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambienti in cui la temperatura si aggira attorno a zero gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi:
zoccoli di legno;
guanti protettivi;
giacchettoni di pelo.

D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all’articolo 9 del presente Contratto.
[…]
Per gli autisti ed i carrettieri nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
[…]

E) Cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[…]