Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10671 - Rivalutazione dei contributi previdenziali per intervenuta esposizione all'amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1544/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 20.11.09, depositata il 28/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto



1. Con sentenza del 20 - 28.11.2009 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto da (Omissis) nei confronti dell'Inps e diretto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per intervenuta esposizione all'amianto ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, modificata dalla Legge n. 271 del 1993; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che:

1- doveva riconoscersi la legittimità del criterio del calcolo espositivo secondo la media ponderata, ma "con il limite legale di effettuare il calcolo anno per anno"; nella specie, invece, il CTU aveva concluso "riconoscendo una esposizione sicuramente inferiore alle 100ff/1 (per l'esattezza: 90,6) per il periodo 1/2/1979-31/12/1992 ma evidenziando che se il calcolo medio fosse stato condotto operando un'estensione al periodo degli altri tre anni di preposizione al reparto CRI, durata dal 1/10/1974 al 31/1/1979, di concentrazione maggiore, allora si sarebbe potuto ben ritenere il superamento del limite di legge", tale risultato dunque, era ottenibile "soltanto per così dire, "spalmando" la concentrazione di quel triennio su tutti i restanti diciotto anni ma così si sarebbe finito con il superare il limite annuale;

2 - peraltro il periodo riconosciuto come di esposizione era stato quello dal 172/1979 al 31/12/1992, di sicura sottoesposizione, e non era stato proposto alcun appello incidentale sul punto;

avverso tale sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l'intimato Inps ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo, denunciando violazione della normativa di riferimento, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia condiviso il criterio di calcolo seguito dai CCTTUU (sostanzialmente aderente alla cosiddetta esposizione cumulativa);

2.1 la Corte territoriale ha giudicato conformandosi al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, applicabile ratione temporis, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media delta soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno (cfr, Cass., n. 4650/2009) e l'esame dei motivi svolti non offre elementi per mutare tale orientamento (articolo 360 bis c.p.c.);

2.2 per di più il ricorso neppure censura l'affermazione, di carattere di per sè risolutivo, secondo cui non era stato proposto appello incidentale in ordine al periodo riconosciuto come di esposizione (172/1979 - 31/12/1992), durante il quale vi era stata sicuramente sottoesposizione;

3. con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale, alla luce di un livello di esposizione accertato vicino alla soglia minima di legge, non abbia ritenuto di acquisire chiarimenti dai CCTTUU o svolgere attività istruttorie integrativa;

3.1 il motivo è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, cosicchè la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15219/2007; 9461/2010);

4. in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 30,00 (trenta/00), oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari ed accessori come per legge.