Cassazione Civile, Sez. 6, 27 giugno 2012, n. 10767 - Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto e passaggio in giudicato


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 29058/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 467/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 26.3.2010, depositata il 24/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto



Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da (Omissis) nei confronti dell'Inps, per ottenere la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto di cui alla Legge n. 257 del 1992, sul rilievo che la pretesa era preclusa dal giudicato in precedenza formatosi, dal momento che il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 45 del 2006, ormai passata in giudicato, aveva dichiarato la decadenza del (Omissis) dalla medesima domanda, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47. Detta statuizione infatti gli impediva di adire nuovamente il Tribunale e reclamare il medesimo diritto.

Avverso detta sentenza il (Omissis) ha proposto ricorso con tre motivi.

L'inps ha resistito con controricorso.

Il ricorrente, con tutti i motivi di ricorso, censura la sentenza sostenendo che la decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, non si applica alla richiesta di rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti con il ricorso non si censura la argomentazione posta a base della sentenza, e cioè l'esistenza di un giudicato già formatosi sul punto che precludeva la riproposizione della domanda, onde l'esistenza del giudicato non contestato vale da sola a sorreggere la decisione.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro venti per esborsi e euro mille per onorari con accessori di legge.