Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 27 giugno 2012, n. 10783 - Diritto alla rendita per inabilità permanente parziale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorrente incidentale -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 742/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 9.12.09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

FattoDiritto



1. Con sentenza del 9 - 30.12.2009 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'Inail nei confronti di (Omissis), ha dichiarato che l'appellato (che aveva agito a seguito dell'infortunio sul lavoro in itinere occorsogli il (Omissis)) aveva diritto alla rendita per inabilità permanente parziale pari al 12%;

avverso tale sentenza della Corte territoriale, l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l'intimato (Omissis) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui l'Inail ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo;

2.1 nella motivazione della sentenza è chiaramente indicato che, sulla scorta della CTU espletata in grado d'appello, il danno biologico complessivo residuo poteva essere valutato nella misura del 12%, cosicchè andava disposta la riduzione della percentuale invalidante, "con conseguente diritto alla prestazione prevista dal  Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%";

tale norma (comma 2) prevede che "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";

la sentenza ha fatto quindi inequivoco riferimento alla spettanza della prestazione (indennizzo in capitale) previsto, in caso di danno biologico, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ai sensi del ridetto Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13; nel dispositivo, tuttavia, è stato affermato il diritto alla "rendita per inabilità permanente parziale pari al 12%", seguendo quindi il regime delle prestazioni contemplate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66, comma 1, n. 2;

2.2 la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, in quanto incidente sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, da luogo a nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14845/2004; 10637/2007; 11020/2007; 18090/2007; 22661/2007);

tale situazione si verifica nel caso di specie, non essendo possibile comprendere in forza di quale procedimento logico la Corte territoriale abbia statuito nel dispositivo il diritto alla prestazione contemplata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66, comma 1, n. 2, dopo avere affermato, in parte motiva, l'applicabilità della prestazione prevista dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%;

2.3 il motivo all'esame è dunque fondato, con conseguente assorbimento del secondo, concernente la dedotta violazione del predetto Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e del ricorso incidentale, afferente alla dedotta erroneità delle conclusioni, assunte dal CTU di secondo grado e seguite dalla sentenza impugnata, in ordine alla determinazione globale del danno permanente;

3. in definitiva il ricorso principale deve essere accolto nei limiti anzidetto con assorbimento delle altre ragioni di doglianza e del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania.