Categoria: Cassazione penale
Visite: 9620

Cassazione Penale, Sez. 6, 22 maggio 2012, n. 19392 - Pratiche persecutorie nei luoghi di lavoro e delitto di maltrattamenti in famiglia


 

 

"Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia".
"Nel caso in esame, attesa la complessità della realtà aziendale costituita del Consorzio di bonifica e la tipologia dei rapporti professionali ivi esistenti, il giudice del merito ha correttamente escluso la sussistenza del reato in relazione alle denunciate vessazioni subite dal D.R., per mancanza di qualsiasi profilo di familiarità o parafamiliarità nei rapporti aziendali."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -
Dott. IPPOLITO Frances - rel. Consigliere -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.R.E., n. a (OMISSIS);
nel procedimento penale nei confronti di:
M.G., n. a (OMISSIS);
D.L., n. a (OMISSIS);
contro la sentenza del g. u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa il 15.2.2011;
letto il ricorso, le note integrative depositate nell'interesse del ricorrente e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- udito il difensore degli imputati, avv. Brancaccio B., che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità e, in subordine, rigetto
del ricorso.

Fatto

 

1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D.L. e M.G. per insussistenza del fatto in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 572 c.p., perchè, in concorso tra loro, in qualità il primo di Direttore generale, il secondo di Commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale, con una pluralità di iniziative vessatorie e manifestamente persecutorie tendenti alla privazione delle funzioni svolte da D.R.E., capo dell'Ufficio "affari generali e contenzioso", abilitato al patrocinio e iscritto nell'elenco speciali dei legali dipendenti di Enti pubblici presso l'Ordine degli avvocati di Avellino, ponevano in essere ripetuti maltrattamenti del D.R. nell'ambito lavorativo, procurandogli lesioni all'integrità psicofisica, nonchè sofferenze e difficoltà nel rapporti sociali, incaricando professionisti esterni per controversie legali di competenza del D.R., attivando procedimenti disciplinari e licenziamenti nei suoi confronti, ponendo altri a conoscenza di valutazioni negative sulla sua professionalità.
2. Ricorre per cassazione il difensore del D.R., che deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione e travisamento del fatto.

Diritto


1. Osserva il Collegio che - senza necessità di analizzare nel dettaglio le censure mosse dal ricorrente alle valutazioni di merito espresse dal giudice dell'udienza preliminare - il ricorso non merita accoglimento in forza della condivisibile giurisprudenza reiteratamente affermata da questa Corte, secondo cui le pratiche persecutorie realizzate ai danni del dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (Cass. n. 26594/2009, Rv. 244457; n. 685/2011, Rv. 249186; n. 43100/2011, Rv. 251368).

2. Nel caso in esame, attesa la complessità della realtà aziendale costituita del Consorzio di bonifica e la tipologia dei rapporti professionali ivi esistenti, il giudice del merito ha correttamente escluso la sussistenza del reato in relazione alle denunciate vessazioni subite dal D.R., per mancanza di qualsiasi profilo di familiarità o parafamiliarità nei rapporti aziendali.


3. Al rigetto segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012