Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 luglio 2012, n. 11400 - Rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 8775/2010 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1585/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2009 r.g.n. 650/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato (Omissis);

Udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, rigettando il gravame dell'INPS, ha affermato il diritto di (Omissis) alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e alla conseguente riliquidazione della pensione di cui era titolare, ritenendo non operante la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, nel caso di domanda, come quella oggetto di causa, diretta, mediante l'applicazione del richiesto beneficio, all'adeguamento della misura di un trattamento pensionistico già riconosciuto.

L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. (Omissis) resiste con controricorso. L'INPS ha anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Nell'unico motivo l'INPS deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) e osserva che la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, pur avendo ricadute sulla pensione, costituisce un autonomo beneficio previdenziale, oggetto di un diritto concettualmente distinto e, come tale, soggetto al termine di decadenza (sostanziale) previsto dalla disposizione di legge citata.

2. Il ricorso è fondato.

3. Osserva il Collegio che questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, nel testo sostituito dal Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4 (convertito nella Legge n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

4. Secondo le richiamate decisioni, infatti, l'articolo 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.

5. Alla tesi della Corte di merito - che vorrebbe escluse dall'applicazione delle disposizioni legislative sulla decadenza le domande giudiziarie dei già pensionati, giusta i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, in quanto finalizzate non al conseguimento del trattamento di pensione, bensì all'incremento di quello già liquidato - può obiettarsi che, con la domanda per cui è causa, non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico ( basti pensare che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale attraverso un' apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione).

6. Resta da aggiungere che è alla data di tale domanda - necessaria anche nel regime precedente l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 (convertito nella Legge n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro rivi previsto termine con la decadenza dal diritto al beneficio de quo - che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell'azione giudiziaria.

7. In conclusione, il ricorso dell'INPS va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) nel senso del rigetto della domanda del beneficio previdenziale de quo proposta dall'odierno resistente.

8. Ritiene equo la Corte compensare tra le parti le spese dell'intero processo, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto di causa.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dell'intero processo.