Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 luglio 2012, n. 11398 - Nesso causale tra il decesso dell'assicurato e la malattia professionale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 19424/2010 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6915/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2009 r.g.n. 2261/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di (Omissis) proposta nei confronti dell'INAIL avente ad oggetto l'attribuzione della rendita, prevista dalla legge per i superstiti, in relazione al decesso del proprio coniuge (Omissis) che, affetto da insufficienza ventilatoria ectasiante indennizzata sin dal 1978 dall'INAIL con il grado d'inabilità del 45%, era deceduto nel 1996 con diagnosi di neoplasia del polmone.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo che il CTU, nominato in secondo grado, dopo aver precisato che (Omissis) era affetto da broncopatia cronica da silicati e calcare (agente causale CaSiO2) aveva escluso qualsiasi nesso causale tra il decesso dell'assicurato e la malattia professionale dallo stesso contratta in quanto siffatta malattia non poteva evolvere in carcinoma polmonare a differenza della silicosi (agente SiO2).

Avverso questa sentenza la (Omissis) ricorre in cassazione sulla base di un'unica articolata censura, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso l'INAIL.

Diritto



Con l'unico motivo la (Omissis), deduce violazione degli articoli 421, 434, 441, 445 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3, Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, M.P. cod.id 1 febbraio 2003 M 47.8, articolo 2697 c.c. e dei principi generali in tema di nesso di causalità articoli 40 e 41 c.p., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Denuncia la ricorrente, innanzitutto, che il CTU di secondo grano non ha adeguatamente indagato circa l'esposizione al rischio dell'assicurato relativamente all'agente causale SiO2 pervenendo all'esclusione del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia denunciata dal mero dato che la broncopatia cronica, già indennizzata dall'assicurato, non può evolvere in carcinoma polmonare omettendo totalmente di analizzare se vi sia sta esposizione all'agente causale SiO2, nonostante sin dal primo grado del giudizio fosse stata allegata la pluriennale esposizione alle polveri di cemento. Richiama, poi, la ricorrente vari studi scientifici circa il rischio di polveri nelle lavorazioni cui era addetto l'assicurato e la cancerogenicità per l'uomo delle inalazioni di silice cristallina.

Evidenzia, inoltre, la ricorrente che la Corte del merito ha omesso qualsiasi raffronto con la CTU di primo grado senza giustificare la preferenza per la valutazione resa dal CTU di secondo grado.

La censura è infondata.

Deve essere richiamato, innanzitutto, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, principio che trova applicazione anche in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio - e per esse alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione, che in tanto sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione, in quanto ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata, o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (Cfr. per tutte Cass. 31 marzo 2006, n. 7696).

Orbene l'anzidetto requisito non risulta soddisfatto quanto alla allegata specifica esposizione all'agente causale SiO2.

Mette conto,poi, richiamare la ricorrente affermazione di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui qualora il giudice aderisca al parere del consulente la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere-tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti in una prima difforme relazione, nella relazione di parte o aliunde deducibili (tra molte, V. Cass. 16 dicembre 2.003 n. 19256).

Merita, altresì, di essere ribadito l'orientamento secondo il quale nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico -legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5; in mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (per tutte da ultimo V. Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652).

Nel quadro del suddetto enunciato si è, inoltre, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perchè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; ciò non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice, bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7341).

Alla stregua dei richiamati principi le censure che la ricorrente muove alla CTU e, quindi, alla sentenza di appello si risolvono in un mero dissenso diagnostico non essendo dedotta alcuna specifica devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali. Dette censure,infatti, si sostanziano in una elencazione di vari studi sul rischio delle polveri di cemento, ma non attengono alla validità scientifica dell'affermazione del CTU di secondo grado secondo il quale la broncopati a cronica da silicati e calcare (agente causale CaSiO2) di cui era portatore l'assicurato non poteva evolvere in carcinoma polmonare a differenza della silicosi (agente SiO2) con conseguente insussistenza di nesso causale tra malattia professionale e decesso.

Nè in sede di giudizio di appello, allorchè venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente ( da ultimo V. Cass. 25 febbario 2011 n. 4657).

Nella specie la Corte del merito da atto che il CTU in sede di chiarimenti ha risposto adeguatamente ai rilievi critici del CT di parte della (Omissis) e chiarimenti non vengono in questa sede contestati.

Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbite tutte le ulteriori prospettazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ex articolo 152 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.