Cassazione Civile, 23 luglio 2012, n. 12779 - Insegnante di laboratorio tecnico e aggressione di un alunno: concezione di "occasione di lavoro"





La Corte di Cassazione afferma che "ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per «occasione di lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali".

Secondo tale orientamento, dunque, l'evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto; il sinistro indennizzabile non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata.

Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione "occasione" di lavoro, anziché "causa" di lavoro.


 


Fatto




Con ricorso al Tribunale di L. P. G. esponeva di operare in qualità di insegnante di laboratorio tecnico presso LIPSIA di Nuoro e che in data 8 febbraio 2001, mentre si trovava nel piazzale antistante la scuola, nel cortile interno recintato, ove era in corso una partita di pallavolo durante l'ora di educazione fisica tra allievi di scuole diverse, in adempimento del dovere di sorveglianza, era stato aggredito da un ex studente dell'istituto, certo D. S., riportando un trauma cranio facciale, frattura scomposta delle ossa nasali, frattura dentale e sindrome ansioso depressiva, che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno, successiva ricaduta in data 29 luglio 2002 e postumi permanenti comportanti un danno biologico pari al 65%.

Aggiungeva che l’INAIL gli aveva rigettato la domanda diretta a conseguire la indennità e la rendita di legge sul presupposto che l'infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa.

Tanto premesso, con ricorso 16 febbraio 2004 chiedeva all'adito Giudice di accertare il proprio diritto alle invocate prestazioni e di condannare l'istituto assicuratore al pagamento dei ratei maturati con la rivalutazione monetaria, gli interessi legali.

L’INAIL si costituiva, deducendo che dalla stessa ricostruzione formulata dal P. nel ricorso emergeva chiaramente la circostanza che l'aggressore non fosse un alunno del ricorrente e che, pertanto, tra quest'ultimo ed il suo aggressore non vi fosse alcun rapporto riconducibile all'attività lavorativa di docente di laboratorio da lui svolta.

Istruita la causa con produzione di documenti e prova per testi, il Tribunale, con sentenza 25 gennaio - 1 febbraio 2007, rigettava la domanda sul presupposto dell'insussistenza nel trauma subito dal P. di un collegamento causale con l'attività assicurata di insegnante addetto allo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro secondo il disposto dell'art. 1 n. 24 e dell'art. 4 punto 5 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Avverso tale decisione, proponeva appello il P., con ricorso 21 marzo 2007, cui resisteva l’INAIL, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza del 2 aprile-5 giugno 2008, l'adita Corte d'appello di Cagliari rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che, alla stregua delle emergenze processuali, doveva ritenersi corretta la conclusione con la quale il Tribunale — proprio rilevando l'estraneità del contesto di luogo, di tempo e finanche causale in cui era avvenuta l'aggressione e lo svolgimento dell'attività tutelata relativa all'esercitazione di laboratorio tecnico — aveva escluso l'esistenza di qualsivoglia collegamento tra l'evento lesivo ed il rischio assicurato, correlando l'aggressione subita dal docente ad un rischio indipendente dalle condizioni insite nello svolgimento della sua attività lavorativa tutelata e, come tale, espressione di un rischio gravante, in modo indifferenziato, su qualsiasi altra persona. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G. P. P. con tre motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste l'INAIL con controricorso.


Diritto





Va preliminarmente osservato che -come chiarito dalla Corte d'appello- i fatti di causa sono pacifici tra le parti e possono essere schematizzati nel modo seguente: il giorno 8 febbraio 2001 G. P., insegnante di laboratorio tecnico presso l'Istituto IPSLA di Nuoro, mentre, in adempimento dei suoi doveri di sorveglianza, si trovava nel cortile scolastico intento a visionare una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti, si era avvicinato all'ex alunno D. S. — che in precedenza nel corso della mattina lo aveva insultato nella strada pubblica - e tra i due era nata un'accesa discussione ben presto sfociata in una vera e propria colluttazione, in esito alla quale il docente aveva riportato le lesioni specificate nelle certificazioni sanitarie in arti. A fronte di tali fatti, la Corte d'Appello - così pure il Giudice di primo grado- ha negato al ricorrente il diritto all'indennizzo in base alla considerazione che il requisito della occasione di lavoro -richiesto dall'art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 - postula la necessità di un nesso di causalità tra prestazione lavorativa ed infortunio. Più in dettaglio -secondo la Corte d'Appello- l'evento lesivo deve dipendere da un rischio assicurato inerente al compimento della specifica attività lavorativa, perciò nella specie il rischio di aggressioni all'interno della scuola non poteva ritenersi rischio specifico connaturato all'attività di insegnante (art. 1 n. 28 e art. 4 punto 5 DPR 30 giugno 1065 n. 1124), atteso che l'insegnante non stava svolgendo una attività della propria specifica materia.

Tale interpretazione della normativa di riferimento è contestata dal P. con il primo motivo di ricorso con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti del D.p.r. n.1124 del 30 giugno 1965, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in materia di infortunio sul lavoro in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. nonché omessa od insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c, lamentando una lettura restrittiva del requisito "occasione di lavoro", del tutto erronea ed in contrasto con il consolidato orientamento dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Il motivo è fondato, dovendosi condividere l'assunto del P., secondo cui la Corte d'Appello ha dato, in violazione di legge, una lettura restrittiva del requisito di "occasione di lavoro" richiesto, unitamente alla causa violenta, dall'art. 2 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Secondo la decisione impugnata, infatti, ciò che è rilevante per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è la sussistenza tra la specifica attività lavorativa ed il sinistro subito dal lavoratore di un nesso di causalità, che presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle attività.

Così giudicando, la Corte di Appello si è dissociata dall'orientamento dominante di questa Corte - e che il Collegio condivide - in base al quale, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per «occasione di lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (ex plurimis, Cass, n. 2942/2002).

Secondo tale orientamento, dunque, l'evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto; il sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro(c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998, e, più di recente, Cass. n. 14287/2004; Cass. n. 16417/2005).

La Corte ritiene di dover condividere questo orientamento giurisprudenziale, in quanto più aderente alla lettera ed allo spirito della legge. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione "occasione" di lavoro, anziché "causa" di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell'evento lesivo.

Avendo la Corte territoriale negato l'indennizzabilità del sinistro per ragioni non rispondenti ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, ha finito, di conseguenza, col valutare le prove offerte nella adottata non corretta prospettiva, così come denunciato dal ricorrente con il secondo motivo, che, pertanto, deve essere accolto.

Va assorbito, infine- il al terzo motivo, con cui si reiterano le violazioni ed i vizi rubricati in relazione al primo motivo, sostenendosi che erroneamente il Giudice a quo non avrebbe dato rilievo, sul piano probatorio, al provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni patite dal P. per gli stessi fatti relativi all'infortunio in questione, fermo restando il principio, condiviso dallo stesso ricorrente, secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (Cass. n. 15074/2009).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere accolto nei termini esposti e la sentenza impugnata deve essere cassata. Di conseguenza la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.




Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.