Tipologia: CCNL
Data firma: 10 dicembre 1954
Validità: 10.12.1954 - 10.12.1956
Parti: Federazione Italiana Industriali del cappello-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl
Settori: Tessili, Lavorazione paglia ecc.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro e visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Istruzione professionale.
Art. 6. - Cambiamento di mansioni.
Art. 7. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Maggiorazioni.
Art. 11. - Lavori discontinui.
Art. 12. - Lavoro a cottimo.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 17. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 18. - Retribuzioni.
Art. 19. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 20. - Recuperi.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 29. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d'impresa.
Art, 31. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 32. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 33. - Abiti da lavoro.
Art. 34. - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Art. 35. - Visite d'inventario e di controllo.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 40. - Preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda.
Art. 45. - Trattamento per invenzioni.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Controversie.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Allegati:
Verbale
Verbale di accordo provvisorio

Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo e retributivo per gli operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini, 10 dicembre 1954

In Firenze, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, tra la Federazione Italiana Industriali del cappello […], con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali e delle Associazioni territoriali industriali […], con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […] , con l'intervento del […] Silca e, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali […] e dei lavoratori […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) […], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori […], è stato stipulato il presente contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per i lavoratori (operai) addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro e visita medica.
[…]
Il datore di lavoro può sottoporre a visita medica il personale da assumere in servizio.
[…]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si richiamano le norma della legge 26 aprile 1934, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, e successive modifiche.

Art. 4. - Apprendistato.
È considerato «apprendista» chiunque venga assunto fra i 14 ed i 18 anni di età, con lo scopo di acquisire, mediante addestramento e pratico tirocinio, la capacità necessaria per diventare «operaio qualificato».
Al termine del periodo di apprendistato, il lavoratore sarà classificato a tutti gli effetti «operaio qualificato».
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, purché nelle stesse mansioni, deve essere computato per intero agli effetti del compimento del tirocinio prescritto, e degli scatti semestrali di paga base sempre che, nel passaggio da una azienda all'altra, non sia intercorsa una interruzione di tempo superiore ai 12 mesi.
Per i chiamati alle armi per obblighi di leva, l'interruzione consentita sarà pari alla durata normale del servizio di leva stesso.
Nei limiti di tempo prescritti, e compatibilmente con la necessità di perfezionamento tecnico, le aziende addestreranno l'apprendista nel modo più ampio nelle varie lavorazioni affini al settore, cui l'apprendista stesso viene adibito.
Il cambiamento di lavorazione non interrompe, né prolunga, il decorso del normale periodo di apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta alla metà per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria, e per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata dall'apprendista.
Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista non deve essere adibito a lavori che non siano attinenti alla sua formazione di «operaio qualificato», e sottoposto a sforzo fisico superiore alle sue possibilità.
L'apprendista deve lavorare ad economia: in caso venga adibito a lavori a cottimo, acquisisce il riconoscimento di «operaio qualificato», anche se non ha terminato il periodo di apprendistato, a tutti gli effetti, e gli si applicheranno le tariffe di cottimo. -
[…]
Nel libretto di lavoro degli apprendisti devono essere registrati i periodi di servizio prestati […]
Per quanto non è espressamente previsto in materia, dal presente contratto, valgono le disposizioni degli accordi interconfederali e di legge, in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 5. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono l'opportunità a che venga dato impulso alla istruzione professionale intesa ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo - quando ve ne sia la possibilità - alla istituzione di corsi professionali di categoria od al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
All'apprendista che frequenti, ai sensi dell'art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, i corsi istituiti a termine del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380, saranno accordati, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari.

Art. 7. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alla donna destinata a compiere funzioni caratteristiche della prestazione di opera maschile compete, a parità di condizioni di lavoro, e di rendimento qualitativo e quantitativo, la retribuzione contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo, la condizione suddetta si intenderà soddisfatta con la adozione delle tariffe previste per la categoria maschile.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
È consentito il recupero negli altri giorni della settimana per le ore eventualmente non lavorate dalle ore 13 del sabato nei limiti di un'ora al giorno, a regime normale, senza maggiorazione di lavoro straordinario.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto ed in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore potrà abbandonare il suo posto di lavoro prima dei segnali di cessazione.
Le infrazioni saranno punite a termini dell'art. 36 (Provvedimenti disciplinari).
Per quanto riguarda la disciplina relativa all'accesso degli operai nello stabilimento, all'inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell'azienda, sarà fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 8 del presente contratto.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all'art. 14, e nelle festività e ricorrenze, di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 17.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
[…]

Art. 11. - Lavori discontinui.
Restano in vigore le consuetudini in atto per i portieri e i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, secondo quanto richiamato dagli accordi interconfederali.
[…]

Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati alla stessa macchina e nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non eguale durata, è considerato «lavoro a squadre».
L'orario ordinario di lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compresa la mezz'ora di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni di lavoro dovranno essere comunicate agli operai il giorno precedente, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 14. - Riposo settimanale.
L'operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Son fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
Gli operai che nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo alla maggiorazione stabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo.

Art. 16. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l'operaio non può assentarsi dallo stabilimento senza giustificato motivo e senza autorizzazione. L'operaio licenziato o sospeso, o fuori turno di lavoro, non potrà entrare nello stabilimento senza il permesso della Direzione.
Il permesso di uscita potrà essere accordato all'operaio sempre che sia stato richiesto nella prima ora di lavoro e per giustificati motivi.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere richiesto dall'operaio in qualsiasi momento.

Art. 20. - Recuperi.
È ammesso il recupero, a salario normale, delle ore perdute per causa di forza maggiore o per le eventuali interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché sia contenuto nel limite di una ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 21. - Ferie.
All'operaio che abbia una anzianità ininterrotta di 12 mesi presso l'azienda in cui è occupato, sarà concesso, ogni anno, un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera percepita in servizio in ragione di:
12 giorni lavorativi (ore 96) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
14 giorni lavorativi (ore 112) per gli aventi anzianità superiore agli anni 8.
[…]
Non è ammessa la rinuncia né espressa, né tacita delle ferie.
[…]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso dì gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.

Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l'igiene e la sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità e la sanità dei lavoratori, l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove occorra, il riscaldamento.
Le aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa - eletti nelle aziende - si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 33. - Abiti da lavoro.
Il lavoratore deve essere provvisto del proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del quaranta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovrà fornirlo gratuitamente la prima volta: successivamente, presentandosi la necessità di rinnovarlo, il lavoratore concorrerà in ragione del quaranta per cento della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprietà di essa e non potrà essere usato fuori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.

Art. 34. - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabile a sua colpa o negligenza.
L'operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell'azienda.
[…]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 38.

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
а) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto all'art. 15;
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che, eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che, contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto:
f) che, costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda;
g) che, per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro;
[…]
i) che, in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso ma non della indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda;
i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Con la perdita dell'indennità di preavviso e dell'indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) […] danneggiamento volontario al materiale della azienda:
[…]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azione stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[…]

Art. 47. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate fra la Direzione dell'azienda ed i lavoratori, assistiti dalla Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli Industriali e dei lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive per l'applicazione e la interpretazione del presente contratto, che non venissero composte direttamente fra la Direzione aziendale e Commissione Interna o delegato di impresa, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelli nazionali.

Allegati:
Verbale

Addì 10 dicembre 1954 in Firenze, presso la Delegazione Industriale della Paglia e Trecce meccaniche e materie affini, tra la Federazione Nazionale degli Industriali del Cappello e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila), la Federazione unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) si conviene che, per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro a domicilio per il settore trecce e cappelli di paglia e materie affini, la stessa avverrà quanto prima fra le parti competentemente qualificate.
Si conviene altresì che nel frattempo restano in vigore, nei confronti di ehi di spettanza, le relative norme in proposito contemplate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1933.