Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 12 luglio 2012, n. 11908 - Riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva e soglia minima di esposizione all'amianto


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 29780/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9677/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 7.12.09, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE che si riporta alla relazione scritta.

FattoDiritto



La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c.:

1. La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da (Omissis) e (Omissis) contro l'Inps, dirette al riconoscimento del loro diritto alla maggiorazione contributiva Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, in relazione alla dedotta loro esposizione ultradecennale a fibre di amianto aerodisperse nell'ambito dell'edificio della (Omissis) s.p.a., sito in (Omissis), dove avevano prestato attività lavorativa dal maggio 1987 al dicembre 1993.

La Corte d'appello, premesso che si era affermata a livello giurisprudenziale l'interpretazione secondo cui l'esposizione rilevante ai fini della disciplina in questione era solo quella superiore ai livelli massimi di cui alla normativa prevenzionale (Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31), osservava, con riferimento alla specie, che dalla c.t.u. in appello era rimasta esclusa l'esposizione degli appellanti per un periodo ultradecennale al rischio morbigeno rilevante ai fini di causa.

2. Il (Omissis) ricorre per cassazione. L'Inps resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

3. Il ricorso è valutabile come manifestamente infondato.

3.1. Il motivo ripropone innanzitutto la tesi relativa alla non esistenza di una soglia minima di esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva oggetto della domanda. Al riguardo si osserva tra l'altro che non sussistono dal punto di vista scientifico e medico legale livelli di esposizione alle fibre di amianto al di sotto dei quali possa effettivamente escludersi la pericolosità della sostanza dal punto di vista cancerogeno.

Deve rilevarsi che la problematica ha formato già oggetto di ripetuto esame da parte di questa Corte. In effetti, la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente enunciato fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926, 15 maggio 2002, n. 7084, 11 luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849, 11 gennaio 2007 n. 400), il principio secondo il quale l'attribuzione dell'eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 5 giugno 1993, n. 169, articolo 1, comma 1 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993. n, 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche. Si è osservato tra l'altro che, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso articolo 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, e solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, ed è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 13, comma 8 - sollevata (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'articolo 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad un'interpretazione della norma atta a escludere l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, presupponendo la norma stessa, invece, il superamento di una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di qualificate potenzialità morbigene; che la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di un simile, più concreto rischio morbigeno, il rischio, cioè, per il lavoratore "esposto" di subire danni all'organismo per la obiettiva, qualificata, pcricolosità dell'attività lavorativa svolta, è stata ribadita da C. Cost. n. 127 del 2002 ed ancora il giudice delle leggi, nell'escludere che le provvidenze in questione abbiano carattere risarcitorio-indennitario per i lavoratori comunque esposti all'amianto, ha ravvisato la ratio del beneficio nell'intento di favorire il raggiungimento del diritto alla pensione per i lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto (C. Cost. n. 369 del 2003), confermando così la necessaria rilevanza di un'esposizione "qualificata".

La suddetta interpretazione è stata poi sostanzialmente presupposta nei successivi sviluppi legislativi che hanno modificato la disciplina del beneficio in questione (Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), peraltro inapplicabili alla controversia ratione temporis.

3.2. La parte finale del motivo, pur in mancanza nella rubrica del motivo stesso di riferimenti al vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata relativamente all'accertamento di fatto, lamentando che l'accertamento tecnico sia stato affidato ad un medico oncologo invece che a un ingegnere chimico e che non sia stata presa in esame, da un lato, l'eventuale incidenza di particolari tecniche costruttive dell'edificio in cui il lavoratore aveva prestato servizio, che avrebbero potuto facilitare la diffusione delle fibre di amianto, e, dall'altro, che il c.t.u. neanche aveva valutato la sussistenza di una particolare pericolosità dell'ambiente di lavoro su basi epidemiologiche, cioè identificando e valutando il tasso di incidenza presso i lavoratori operanti presso l'edificio in questione di malattie ascrivibili agli effetti dell'amianto".

Le censure sono qualificabili come inammissibili per la loro genericità.

Premesso che in linea di principio anche un medico oncologo può essere provvisto delle conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare quale possa essere la incidenza sui lavoratori operanti in un edificio, in cui non si svolgono operazioni industriali e produttive, della presenza di fibre di amianto nei materiali impiegati, ai fini di isolamento, le lamentate lacune delle indagini compiute sono indicate in via del tutto generica ed ipotetica, senza concreto riferimento a quei dati che avrebbero giustificato specifici approfondimenti. Nè apporta elementi ammissibili e comunque rilevanti l'affermazione nella discussione orale secondo cui vi sarebbe stato un provvedimento dell'ente competente (ARPA) per la rimozione della copertura in eternit del palazzo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza, tenuto presente il testo vigente dell'articolo 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Inps le spese del giudizio, liquidate in euro trenta per esborsi ed euro mille per onorari, oltre accessori di legge.