Tribunale di Milano, Sez. Lav., 29 giugno 2012 - Risarcimento danni da dequalificazione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO


La dott.ssa SILVIA RAVAZZONI in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9312/2009 R.G. promossa da:

UM.AR., RI.BO., FR.CO., con il patrocinio dell'avv. SI. e VA., VIA (...) 20129 MILANO; con elezione di domicilio in C.SO (...) 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. SI.

contro:

TE. SPA, con il patrocinio dell'avv. PE., con elezione di domicilio in VIA (...) 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PE.

Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione.

Fatto



Con ricorso depositato il 23 novembre 2009, Um., Ri. e Fr. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, TE. S.p.A. (da qui in avanti TE.), esponendo di essere stati assunti mediante concorso pubblico alle dipendenze della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) nel 1984 con qualifica di "revisore tecnico" ed inquadramento nella categoria VI a norma della L. 22.12.1981, n. 797, di essere stati successivamente assunti da IR. S.p.A. con decorrenza 01.11.1993 ed inquadramento nel 6° livello del CCL SIP 1992, che non contemplava nelle sue declaratorie figure analoghe a quella di "revisore tecnico", infine di essere passati, a seguito di fusione societaria, alle dipendenze della società convenuta dal 18.08.1994 con conferma delle precedenti posizioni, consistenti rispettivamente in "lavoratore addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche" per i ricorrenti AR. e BO. e di "lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale" per il ricorrente CO., e del precedente inquadramento fino al 01.10.1996, data in cui sono stati collocati nel livello D del CCNL per il personale dipendente delle Aziende di Telecomunicazioni aderenti a Intersind.

Rappresentavano che con sentenza n. 2306 del 20.08.2001 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano aveva condannato TE. a riconoscere ai ricorrenti l'inquadramento nel livello quarto del CCL SIP del 30.06.1992 con effetto dall'01.11.1993 con qualifica di esperto in attività specialistiche e l'inquadramento nel livello F del CCNL per il personale dipendente delle Aziende di Telecomunicazioni aderenti all'Intersind, con effetto 01.10.1996, con qualifica di specialista e a corrispondere le differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento", nonché, dichiarato l'illegittimo demansionamento dei ricorrenti dall'agosto 1997, "ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte presso la ASST" rigettando la domanda di risarcimento del danno e compensando nella misura di 1/3 le spese del giudizio, con condanna della società convenuta al pagamento alla rifusione delle spese residue. Esponevano che, a seguito di appello proposto da TE., con sentenza n. 61 del 26.01.2004, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma del provvedimento poc'anzi citato, aveva dichiarato dovuti rivalutazione ed interessi, nonché condannato l'appellante a risarcire agli appellati il danno da demansionamento dall'agosto 1997, liquidato nel 20% della retribuzione comprensiva di accessori, ed a rifondere le spese di appello, confermando nel resto la precedente pronuncia. Allegavano che il provvedimento della Corte d'Appello era stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 10315 del 21.04.2008, aveva respinto il ricorso promosso da TE.

I ricorrenti affermavano quindi che la società convenuta, nonostante la conferma della statuizione nei successivi due gradi di giudizio, non aveva mai provveduto "ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte presso la ASST" pur avendo ottemperato per il resto alla sentenza del Tribunale di Milano.

Dopo aver descritto le mansioni da loro svolte alle dipendenze di TE. e quelle precedentemente svolte alle dipendenze della ASST, i ricorrenti sostenevano che queste ultime erano di fatto ancora presenti presso la società convenuta, ma venivano esercitate da altri soggetti, assunti dopo di loro.

Affermavano infine che, a far tempo dall'inizio del precedente contenzioso, la società convenuta aveva precluso loro (e in maniera analoga agli altri ricorrenti nel medesimo giudizio) qualsiasi possibilità di affermazione professionale e di carriera, nonché negato qualsiasi beneficio retributivo e/o premiante, procedendo ad un loro isolamento concretizzatosi nei fatti meglio indicati in ricorso. Sulla scorta di tali allegazioni i ricorrenti chiedevano al Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, di accertare e dichiarare che la società convenuta dal novembre 2003 ad oggi non ha ottemperato alle sentenze del Tribunale di Milano n. 2306/2000 e della Corte d'Appello di Milano n. 61/2004, passate in giudicato, e così non ha assegnato loro mansioni equivalenti a quelle che gli stessi svolgevano presso ASST, attuando nei confronti dei ricorrenti medesimi un illegittimo demansionamento e/o una dequalificazione per tutti i motivi esposti in narrativa. Chiedevano quindi la condanna della società convenuta a risarcire a ciascuno di essi il danno professionale e di immagine, quantificato rispettivamente in Euro 169.457,83 per AR., in Euro 169.457,83 per BO., in Euro 169.458,54 per CO., nonché il danno non patrimoniale, alla salute e/o biologico, morale, esistenziale, quantificato rispettivamente in Euro 49.330,00 per AR., in Euro 40.000,00 per BO., in Euro 116.564,50 per CO., ovvero nei diversi importi che verranno accertati, anche in via equitativa. Chiedevano infine di accertare che la società convenuta ha operato dall'agosto 1997, o dal diverso periodo che verrà accertato, e sta ancora attualmente operando un comportamento inquadrabile nel mobbing nei loro confronti e conseguentemente di condannare la società convenuta a corrispondere loro a tale titolo un risarcimento del danno (biologico, morale, esistenziale, all'immagine) quantificato nell'importo di Euro 40.000,00 per ciascuno, ovvero nel diverso importo che verrà accertato, anche in via equitativa.

Il tutto oltre rivalutazione e interessi e con vittoria di spese di lite.

In data 12.04.2010 si costituiva ritualmente in giudizio TE., la quale, contestando tutto quanto ex adverso argomentato e richiesto, chiedeva al Tribunale adito, con il favore delle spese del giudizio, in via preliminare, previa integrazione del contraddittorio e chiamata in causa di INAIL, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai danni non patrimoniali (biologico e mobbing) non meglio identificati e, per l'effetto, di dichiarare INAIL unico responsabile delle pretese dei ricorrenti, nonché in via principale di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque sfornito di prova.

All'udienza del 22.04.2010, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice interrogava le parti e con ordinanza respingeva l'istanza di parte ricorrente di estendere la lista dei testi a prova contraria, inserendovi il sig. Pe. Successivamente, a seguito dell'escussione di dieci testi, rinviava la causa per discussione all'udienza del 16.09.2011, e all'esito disponeva CTU per accertare l'eventuale sussistenza del danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente Co. Nominato il CTU e conferito l'incarico peritale, il giudizio subiva alcuni rinvii a causa del ritardo nel deposito della relazione e infine veniva discussa all'udienza del 28.06.2012 e decisa definitivamente con lettura del dispositivo e fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza

Diritto



1. Demansionamento

I ricorrenti chiedono in primo luogo al Tribunale di accertare la mancata ottemperanza della società convenuta alle statuizioni delle sentenze n. 2306/2000 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e n. 61/2004 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro (docc. 2 e 6 ricorrenti), pacificamente passate in giudicato per effetto della sentenza n. 10315/2008 della Corte di Cassazione (doc. 12 ricorrenti).

Il Tribunale di Milano ha condannato TE. "a riconoscere ai ricorrenti l'inquadramento nel livello quarto del CCL SIP 30.06.1992 con effetto dall'1.11.1993 con qualifica di esperto in attività specialistiche, e l'inquadramento nel livello F del CCNL per il personale dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'INTERSIND, con effetto dal 1.10.1996, con qualifica di specialista ed a corrispondere le differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento; dichiarato l'illegittimo demansionamento dei ricorrenti dall'agosto 1997... ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte presso la ASST".

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato dovuti rivalutazione ed interessi, nonché condannato TE. "a risarcire agli appellati il danno da demansionamento dall'agosto 1997 ad oggi liquidato nel 20% della retribuzione comprensiva di accessori", confermando nel resto la precedente pronuncia. L'inottemperanza della società convenuta alle predette pronunce è ravvisata dai ricorrenti nella mancata assegnazione di mansioni equivalenti a quelle dagli stessi svolte presso la ASST, giacché in ricorso si riconosce che TE. ha invece dato esecuzione alle ulteriori statuizioni contenute nei dispositivi sopra menzionati (cfr. pagg. 14 e 15 del ricorso).Tenendo conto che la sentenza d'appello è stata pronunciata in data 18.11.2003 e ha condannato la società convenuta a risarcire un danno da demansionamento liquidato "dall'agosto 1997 ad oggi", affermando nelle motivazioni che "il comportamento della società che dall'agosto 1997 persiste nel mortificare la professionalità dei lavoratori, nonostante l'accertamento della dequalificazione da parte del primo giudice, è per i lavoratori fonte di danno sempre più rilevante ed irreparabile", nella presente causa questo Tribunale è evidentemente chiamato a stabilire se la dequalificazione dei ricorrenti, accertata con sentenza passata in giudicato fino al 18.11.2003, sia proseguita anche oltre tale data e fino al 31.10.2009, giorno in cui è stato redatto il ricorso ed a cui deve quindi riferirsi il termine "oggi" riportato nella domanda di accertamento sub 1) del ricorso (la stessa data è del resto espressamente indicata ai fini di delimitare temporalmente la conseguente domanda risarcitoria formulata sub 2, non potendo costituire oggetto del processo fatti non dedotti, né deducibili, nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto successivi).

Definita in tal modo la domanda, risulta di tutta evidenza come la stessa costituisca domanda nuova e diversa rispetto a quelle che hanno portato alla pronuncia delle sentenze richiamate poiché concerne la situazione di fatto cronologicamente successiva, non dedotta né deducibile nel primo ricorso e dunque non coperta dal giudicato. L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del "ne bis in idem", sollevata dalla parte convenuta, deve pertanto essere rigettata. Come già riportato, il Tribunale di Milano, confermato sul punto dalla Corte d'Appello (a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione), ha condannato la società convenuta "ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte presso la ASST". Tali mansioni erano quelle proprie del profilo professionale di "revisore tecnico", che, secondo quanto accertato dal Tribunale, "presentava contenuti complessi, secondo mansioni di collaborazione nell'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti ed apparecchiature, nonché nell'attività di studio, ricerca e sperimentazione. In particolare, il revisore tecnico effettuava verifiche e sopralluoghi eseguendo controlli e misurazioni di carattere tecnico; svolgeva compiti di collaborazione, trattando pratiche che richiedono una qualificata preparazione professionale; era addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasmissione, di commutazione, di segnalazione automatica, di equipaggiamenti di linea in cavo ed in ponte radio, di energia e degli altri impianti di Telecomunicazione; era applicato ad attrezzature complesse e a macchine che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche, nelle stazioni telefoniche, nelle officine e nei laboratori; era addetto al funzionamento degli elaboratori; nella fase di gestione delle attività di elaborazione dei dati, collaborava alle prove di pre-esercizio e di simulazione delle procedure; svolgeva la gestione delle procedure a regime ed era addetto alla conservazione ed alla sicurezza degli archivi magnetici".

Nello specifico, il ricorrente AR., in quanto addetto alla stazione telefonica di commutazione automatica di Mi., faceva parte dei revisori tecnici che ivi "si occupavano della attivazione e realizzazione di nuovi circuiti, della rilevazione e riparazione del guasto, delle misure di livello, per interruzioni di linee o per verificare la qualità", quanto all'attivazione delle linee "erano in grado di svolgere autonomamente tale compito, dalla realizzazione materiale del circuito fino alla completa attivazione del sistema su cui dovevano operare i circuiti, contattando direttamente il corrispondente straniero o nazionale per coordinare il lavoro e controllare la corretta realizzazione del circuito e la qualità del suo funzionamento", fra i cui compiti rientrava "la modifica degli instradamenti delle linee e la variazione delle configurazioni tecniche in caso di guasto". Il ricorrente BO. "era addetto all'ufficio sorveglianza rete... e si occupava della gestione dell'archivio di rete nazionale e, soprattutto, della osservazione dei sistemi di controllo del funzionamento della rete e rilevazione degli allarmi. Il ricorrente CO. esercitava presso il Centro Gestione Nodi un'attività consistente "nella attivazione delle procedure per la supervisione degli allarmi delle centrali di commutazione del nord Italia e nella gestione degli instradamenti dei circuiti in caso di congestione di determinate linee". Così descritte le mansioni svolte dai ricorrenti presso la ASST, è possibile procedere ad un raffronto fra le stesse e quelle assegnate ai ricorrenti dalla società convenuta dopo il 18.11.2003, volto a determinare se le seconde possano ritenersi professionalmente equivalenti alle prime ex art. 2103 c.c.

A tal fine costituisce un utile parametro di riferimento il fatto che il Tribunale, sulla scorta della elevata e specifica professionalità, dell'autonomia e della responsabilità richieste dallo svolgimento delle mansioni esercitate dai ricorrenti presso la ASST, abbia ritenuto corretto inquadrare le stesse nel quarto livello del CCL SIP 30.6.1992 e, con effetto dal 1.10.1996, nel livello F del CCNL per il personale dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'INTERSIND. Ai predetti livelli di inquadramento corrisponde il sesto livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione, riconosciuto da TE. ai ricorrenti, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con lettera dell'1.12.2000 (doc. 3 ricorrenti). Secondo quanto chiarisce la relativa declaratoria contrattuale, appartengono al sesto livello "le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo" (cfr. CCNL sub doc. 43 ricorrenti).

Tanto premesso, ragioni di chiarezza impongono di procedere ad un esame separato delle posizioni dei singoli ricorrenti. Quanto al ricorrente BO., la società convenuta afferma di averlo adibito a nuove mansioni dal luglio 2001, in ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale di Milano,, assegnandolo alla struttura UT., Unità Territoriale Rete Lombardia Delivery e Assistenza Tecnica (cfr. capp. da 1 a 4 memoria), dove il ricorrente ha pacificamente lavorato fino al 31.10.2009. Nel descrivere le mansioni svolte dal ricorrente presso tale struttura, TE. non dà conto di alcun mutamento intervenuto nel corso del tempo circa le caratteristiche delle stesse o le relative modalità di svolgimento, sicché si deve concludere che presso l'ufficio Delivery BO. abbia eseguito sempre la medesima attività lavorativa dal luglio 2001. Tale circostanza è stata del resto confermata (al di là dell'imprecisione sulla data di assegnazione del ricorrente alla struttura) dal teste Po., il quale ha dichiarato "Ho lavorato con BO. come collega dal 2002 fino ad oggi, dal 2002 al 2007 come collega e successivamente come coordinatore dal 2008... BO. è arrivato nell'ufficio delivery dove io già lavoravo nel 2002 e ha svolto le mansioni che sta ancora oggi svolgendo". Ciò significa che dal 19.11.2003 al 31.10.2009, BO. ha continuato a svolgere le stesse mansioni che, con sentenza passata in giudicato, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto dequalificanti in data 18.11.2003. Tanto basta per ritenere accertata la (prosecuzione della) violazione dell'art. 2103 c.c. da parte della società convenuta, realizzato mediante l'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori a quelle di spettanza. Tale conclusione risulta in ogni caso avvalorata dall'istruttoria espletata. Secondo la società convenuta il ricorrente ha svolto presso la struttura di Delivery attività "altamente tecnico - specialistiche e di profilo molto elevato", consistenti nella gestione della rete SDH e nell'assistenza ai tecnici. La prima attività avrebbe richiesto al ricorrente "interventi tecnici altamente specialistici finalizzati al ripristino della funzionalità della rete in presenza di anomalie che vengono visualizzate attraverso il sistema GATEWAT" che presupporrebbero elevate competenze tecniche di conoscenza della rete e sarebbero stati realizzati da BO. con modalità "decise in piena e totale autonomia, stante la mancanza di una procedura guidata di supporto e considerato che il sistema GATEWAY rileva semplicemente le anomalie senza offrire alcun tipo di soluzione alla criticità" (cfr. cap. 5 memoria). Le dichiarazioni dei testi Bo. ed Av. provano che il ricorrente possedeva una conoscenza tecnica specifica della rete SDH ("BO. aveva una conoscenza e competenza specifica della rete SDH... Aveva quindi conoscenze tecniche elevate" Bo., "BO. ha conoscenze tecniche dei sistemi di gestione della rete SD."), ma tale circostanza non risulta di per sé indicativa della legittimità della condotta aziendale: pare infatti possibile, e con riferimento ad attività tecniche anche piuttosto usuale, che un lavoratore possieda competenze idonee a consentirgli di eseguire diligentemente mansioni inferiori a quelle di spettanza.

Né dall'istruttoria è emerso che una conoscenza tecnica di livello elevato costituisse un presupposto indispensabile per lo svolgimento dell'attività di gestione della rete. I testi Po., Bo. e Av. hanno tutti confermato che, una volta ricevuta dal sistema GATEWAY la segnalazione di guasto sulla linea SDH, era compito di BO. esaminare l'errore, cercare di risolverlo, decidere il tipo di intervento da effettuare. Quanto al tentativo di risoluzione dell'errore, il teste Ca. ha dichiarato "noi interveniamo quando la procedura automatica di travaso dei dati fallisce, il sistema ci segnala il motivo come "fallimento" e cerchiamo di risolvere il problema seguendo le istruzioni segnalate dal sistemo gate-way. Fatto questo rilanciamo la linea sul network management per consentire la prosecuzione. Questo tipo di attività non richiede nessun intervento autonomo, ci limitiamo a seguire le indicazioni" ed il teste Bo. ha riferito "BO. quando interveniva sul terminale non eseguiva un intervento automatico bensì effettuava delle operazioni forzate, non si poteva inventare niente ma operava un unico tipo di intervento a terminale, che non comportava alcuna scelta tecnica". I testi Po., Ca., Bo. ed Av. hanno inoltre affermato che, nell'ipotesi in cui il ricorrente non riuscisse a risolvere in tal modo il guasto, era suo compito demandarne la risoluzione ad altri tecnici, mediante l'apertura di apposite schede. Ne emerge un'attività in cui il margine di apprezzamento tecnico rimesso a BO. concerneva la sola qualificazione del guasto, giacché nelle fasi successive la stessa attività si presentava, seppur non completamente automatizzata, comunque vincolata in maniera tale da precludere al ricorrente qualsiasi scelta discrezionale nella risoluzione dei problemi. Le dichiarazioni testimoniali hanno anzi individuato chiaramente il carattere ordinario che assumeva, nelle mansioni assegnate al ricorrente, la devoluzione dei guasti più problematici ad altri soggetti, con conseguente esclusione di BO. dal dover compiere interventi complessi, quali erano quelli che venivano dallo stesso regolarmente compiuti presso la ASST (la sentenza d'appello ha infatti accertato che ivi BO. e Co. "provvedevano all'analisi delle anomalie segnalate e al coordinamento degli interventi per il ripristino della qualità dell'intervento con applicazione dei piani Mutual Aid e reìnstradamento del traffico internazionale,). Il quadro descritto denota chiaramente l'assenza di quel "contributo professionale autonomo e innovativo" che caratterizza l'attività lavorativa inquadrabile nel sesto livello del CCNL ai sensi della declaratoria sopra riportata. Risulta del resto evidente come le mansioni indicate non possano essere ricondotte né alla figura professionale di "specialista di pianificazione di rete/servizi di rete", che prevede lo sviluppo di progetti relativi ad apparati complessi, né a quella di "esperto del supporto specialistico", lavoratore che "cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza".

L'attività del ricorrente appare semmai corrispondere a quella che il CCNL ha individuato come propria del profilo professionale di "analista di misure e procedure di traffico", ossia del "lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze approfondite degli elementi della rete di, competenza... effettua, inoltre, la diagnosi dei malfunzionamenti relativi agli applicativi di competenza, il ripristino della funzionalità e la gestione delle relative schede inconvenienti", inquadrato al quinto livello. Non a caso il teste Ca. ha dichiarato di aver svolto le stesse mansioni del ricorrente e di essere inquadrato nel quinto livello (circostanze peraltro confermate dal teste Av.), il teste Po. ha riferito di essere stato collega di BO. dal 2002 al 2007 (per poi divenirne il coordinatore) con inquadramento iniziale al quinto livello, il teste Av. ha affermato "Io sono il suo coordinatore da tre anni dopo Ge. Sono inquadrato al VI livello e quando ho preso il posto di Ge. avevo il V livello". Se si considera poi che il teste Bo. ha dichiarato "Io lavorato con BO. da aprile maggio 2007 fino a giugno 2008 circa e con Co. dal giugno 2008 a tuttora, in entrambi i casi io ero il diretto superiore dei due ricorrenti, anzi quando ho lavorato con BO. c'era una persona che occupava una posizione intermedia tra il ricorrente e me, il sig. Ge. fino ad agosto 2007 e da allora in poi il sig. Av. ... A giugno 2008 ero VI livello e da novembre 2009 ho conseguito il VII livello", risulta provato che il ricorrente, quantomeno per alcuni mesi, si è trovato nella peculiare condizione di dover riportare ad un superiore diretto di livello inferiore e ad un superiore indiretto di pari livello. Quanto all'attività di assistenza ai tecnici, dalle dichiarazioni dei testi Po., Ca., Bo. ed Av. si evince come la stessa si risolvesse nel prestare supporto al tecnico esterno che, incontrando dei problemi nello svolgimento del proprio lavoro, ne facesse richiesta. Il teste Av. sul punto ha riferito lì quando i tecnici non riescono a risolvere il problema perché ad esempio manca una configurazione chiamano molto spesso me che sono il punto di riferimento e io li metto in contatto con BO. o Ca., i quali verificano il tipo di allarme e danno al tecnico le indicazioni sul tipo di allarme che vedono a sistema oppure se non ci sono allarmi indicano che non cui sono problemi", il teste Bo. ha invece affermato "il tecnico in centrale o quello dal cliente operava in collaborazione con BO. per la rimodulazione del percorso fisico (se si doveva spostare fisicamente una piastra/terminazione in altra posizione) e logico (a terminale) BO. cioè operava sul terminale e il tecnico operava fisicamente in loco".

Pare dunque corretto valutare le dichiarazioni rese dal teste Po. alla luce di quelle appena riportate. Il teste Po. ha affermato che nello svolgimento dell'attività di supporto BO. non seguiva procedure standard, ma interveniva direttamente sul sistema: ciò non toglie che l'intervento operato dal ricorrente non poteva che essere strettamente funzionale ad assolvere le richieste formulate dal tecnico esterno. Lo stesso teste ha inoltre riferito che il ricorrente svolgeva "anche un'attività di coordinamento del tecnico esterno quando provvede allo spostamento di apparecchiature da una centrale ad un'altra o presso il cliente", ma si trattava chiaramente di un coordinamento di carattere meramente esecutivo, diretta conseguenza operativa delle informazioni ricavate dal terminale. L'attività di supporto, così descritta, non si presenta idonea ad innalzare il contenuto professionale delle mansioni assegnate a BO. e pare, anzi, rispondere ad una funzione ricondotta dal CCNL nell'ambito del quarto livello, nella cui declaratoria vengono ricompresi "inoltre, le lavoratrici/lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori". Tutti i rilievi fin qui esposti concorrono ad evidenziare come dal 19.11.2003 al 31.10.2009 BO. sia stato adibito dalla società convenuta a mansioni che, pur non risultando completamente estranee al suo bagaglio professionale, erano tali da precluderne non solo lo sviluppo e l'ampliamento, ma anche una piena ed effettiva utilizzazione. Senza peraltro che tale svilimento della qualità e complessità tecnica dei compiti assegnati fosse compensato da altri elementi (quale ad esempio il conferimento di una funzione di direzione e coordinamento di personale), né che possa assumere rilevanza, in favore della società, l'asserita richiesta del ricorrente di essere adibito alle mansioni dequalificanti (cfr. cap. 4 memoria): ancor prima di ricordare come il secondo comma dell'art. 2103 c.c. qualifichi nullo ogni patto contrario alle previsioni dei suo primo comma, occorre infatti sottolineare che il documento prodotto dalla parte convenuta sub doc. 4bis (peraltro apparentemente recante un'istanza di trasferimento geografico) risale al luglio 2001 e avrebbe dovuto quindi essere oggetto di produzione e valutazione nel corso del giudizio d'appello.

Per tali ragioni, anche alla luce dell'istruttoria, si deve concludere che nel periodo di cui è causa TE., non ottemperando alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano ed in violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c., ha illegittimamente dequalificato il ricorrente BO.

Quanto al ricorrente CO., la società convenuta allega di averlo assegnato, "o seguito della sentenza del novembre 2000", alla struttura UTR/LO.DAT.AM, al settore Delivery dei circuiti della clientela OLO (Other Licensed Operator), con specifica adibizione all'attività di collocazione della clientela OLO; di averlo adibito nel 2006, dietro sua esplicita richiesta, "anche" alla gestione di attività di settore, quali "la gestione dei circuiti dati di un OLO"; di avergli "altresì" assegnato dal 2008 attività di estrazione dati, analisi e monitoraggio di tutti gli indicatori tipici della funzione (cfr. cap. 6 memoria). Dalle stesse affermazioni di parte convenuta si evince dunque che, quantomeno dalla fine del 2000 al 2006, il ricorrente ha svolto le medesime mansioni. Peraltro il tenore letterale delle allegazioni, caratterizzato dall'utilizzo delle congiunzioni "anche" e "altresì" sopra riportate, lascia intuire che, nella stessa ricostruzione dei fatti operata dalla parte convenuta, fra il 2006 ed il 31.10.2009 non vi sia stato un effettivo mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente, ma, tutt'al più, un'integrazione delle stesse.

In maniera analoga a quanto rilevato in precedenza riguardo alla posizione del ricorrente BO., anche con riferimento alla posizione di CO. si deve ritenere accertata, sulla scorta della sola lettura delle sentenze di cui alla precedente causa e degli atti del presente giudizio, la (prosecuzione della) violazione dell'art. 2103 c.c. da parte della società convenuta, quantomeno fino al 2006. Almeno sino a tale momento il ricorrente ha infatti continuato a svolgere le stesse mansioni qualificate come inferiori a quelle di spettanza dalla Corte d'Appello di Milano in data 18.11.2003, con sentenza passata in giudicato. Anche in tal caso, tuttavia, l'istruttoria non ha fatto che confermare l'avvenuto demansionamento finanche al 31.10.2009. È stato lo stesso CO., in sede di interrogatorio libero, a confermare, seppur con alcune contestazioni, di aver svolto fino al 2008 le mansioni indicate a pag. 17 della memoria avversaria, dichiarando di aver eseguito successivamente attività informatica" come programmatore, "attività di formazione dei colleghi e siti web". A pag. 17 della memoria si sostiene l'avvenuta adibizione del ricorrente ad "attività non di "sola estrazione" di dati dai sistemi aziendali, ma di elaborazioni complete con obiettivo la redazione quotidiana dello strumento di supporto alle operatività del gruppo". Ai fini della decisione occorre comprendere se tali mansioni debbano ritenersi equivalenti ex art. 2103 c.c. a quelle svolte dal ricorrente presso la ASST e se, accanto ad esse, gli siano stati assegnati ulteriori compiti, idonei ad elevare il contenuto professionale della prestazione di lavoro a lui complessivamente richiesta. In merito al primo quesito, occorre rilevare che, interrogati sull'attività lavorativa esercitata dal ricorrente, i testi hanno in prima battuta rispettivamente dichiarato: "l'attività di Co. era incentrata sull'attività di monitoraggio, estraeva dai sistemi dati relativi ai collegamenti, sia tecnici, cioè dati identificativi del percorso tecnico di cavi, armadi, etc. sia dati commerciali, come l'indirizzo civico dell'azienda, Co. ha elaborato con le sua competenze informatiche un sistema che consentiva l'estrazione aggregata di tutti questi dati da sistemi diversi, facilitando il lavoro dei colleghi. L'attività di Co. era prevalentemente quella di mantenere il sistema informatico che aveva elaborato" (Sa.), "il sig. Co. si occupava fondamentalmente di report cioè estraeva dal computer quanto il sistema aveva rilevato, lavorava ed assemblava le estrazioni (molti dei campi non erano utili alla nostra attività) poi le sottoponeva al responsabile che le distribuiva ai vari operativi" (Tu.), "Co. gestiva la parte di reportistica ed il monitoraggio... estraeva i dati da più sistemi, li accorpava e li forniva ai colleghi... il completamento di questa attività di monitoraggio era la preparazione del report" (Pe.), "Co. è stato inserito nel mio gruppo nel 2008 e si è sempre occupato da allora della estrazione dei dati dal sistema aziendale... È vero quindi che crea report su supporto informatico estrapolando dati aziendali" (Bo.). Dalle dichiarazioni appena trascritte risulta evidente come l'attività fondamentale assegnata a CO. dalla società convenuta sia stata quella di estrazione di dati e creazione di report. Sia in ragione di ciò, sia per la loro stessa natura, le ulteriori attività indicate dai testi come svolte dal ricorrente, consistenti essenzialmente nella collaborazione alla creazione del sito interno dell'ufficio e all'implementazione del sito Promoweb (sul punto le dichiarazioni testimoniali sono peraltro discordanti - cfr. testi Sa., Tu. e Pe.) nonché nelle ulteriori attività indicate dal teste Bo., presentano chiaramente un carattere occasionale e marginale rispetto a quelle svolte in via principale, poc'anzi descritte. Per tale ragione, in ossequio all'opzione interpretativa preferibile, che ravvisa nel riferimento dell'art. 2103 c.c. alle "ultime (mansioni) effettivamente svolte" una volontà legislativa tesa non solo a considerare il dato sostanziale, ma anche a prendere a riferimento del giudizio di equivalenza le sole mansioni svolte dal lavoratore con carattere di stabilità (...), pare corretto nel caso di specie tralasciare le ulteriori attività svolte in maniera contingente da CO. e fondare il predetto giudizio sulla citata attività di estrazione di dati e creazione di report. In merito ai contenuti professionali di tale attività, assumono particolare interesse le dichiarazioni rese dal teste Tu., il quale dopo aver affermato "il report era determinante per l'attività per le attività dell'ufficio. Se non c'era il sig. Co. lavoravamo su base dati non aggiornata", ha chiarito che "tulle le persone erano autonome nella loro attività, tale report era solo una facilitazione; preciso che la mancanza del report comportava un rallentamento nella nostra attività.

Non posso precisare quali requisiti fossero necessari per essere in grado di redigere il report; sicuramente il lavoro presupponeva delle buone conoscenze informatiche". Il teste ha inoltre riferito: "Preciso che il report predisposto dal Co. veniva da questo filtrato, nel senso di eliminava i campi non utili all'attività; Co. effettuava, quindi, una valutazione discrezionale dei dati estratti dal computer. Preciso ancora che rispetto a quanto estratto dal computer Co. poteva eventualmente eliminare delle colonne che non erano utili, ma non aggiungeva al report alcuna valutazione o indicazione propria". Ne emerge un'attività di natura "compilativa", che presupponeva la conoscenza della tipologia dei dati estratti ed il possesso di competenze informatiche, ma che, allo stesso tempo, non rivestiva un carattere di indispensabilità ed infungibilità per il team in cui il ricorrente era inserito (tanto che gli altri componenti erano in grado di ricavare autonomamente gli stessi dati), né richiedeva al ricorrente il già citato "contributo professionale autonomo e innovativo", proprio dell'attività lavorativa inquadrabile nel sesto livello del CCNL.

Le mansioni assegnate al ricorrente dal 19.11.2003 al 31.10.2009 si presentano dunque prive della complessità tecnica che caratterizzava quelle svolte dallo stesso CO. presso la ASST, e non implicavano, a differenza di queste, l'adozione di soluzioni dal contenuto originale.

Del resto, l'attività lavorativa prestata dal ricorrente non risulta riconducibile a nessuna delle figure professionali inserite dal CCNL al sesto livello, nemmeno a quelle con connotazioni di stampo informatico. L'estrazione di dati e l'elaborazione di report costituiscono infatti compiti professionalmente riduttivi sia per il profilo del publisher, chiamato a realizzare siti internet e/o pagine web, ideando, creando ed elaborandone i contenuti "sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista delle interfacce grafiche", sia per il profilo di "specialista esperto di soluzioni informatiche", il cui compito è quello di "analizzare, progettare, sviluppare e validare soluzioni informatiche tecnologicamente avanzate... svolgevo), inoltre, attività di supporto al cliente nella scelta di soluzioni implementative IT per poi seguirlo nelle fasi di attuazione dell'intero progetto o soluzione... gestire e risolvere le anomalie che si possano presentare in relazione ai prodotti definiti", sia, infine, per il profilo di redattore web, che "realizza in completa autonomia la stesura dei contenuti anche con l'ausilio di competenza specializzata, coordinando l'attività di grafici, commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone l'adeguatezza".

Né può condurre a conclusioni diverse il fatto che il ricorrente, a detta dei testi, abbia ideato soluzioni informatiche atte a rendere più efficiente e fruibile il suo lavoro, giacché ciò è dovuto ad un esercizio creativo e proposito da parte di CO. di mansioni che non imponevano necessariamente, per i loro contenuti professionali, l'adozione di simili soluzioni. Anche in tal caso, del resto, l'impossibilità di ricondurre l'attività del ricorrente al sesto livello del CCNL trova una conferma nell'inquadramento dei suoi colleghi e superiori. Nel parlare dell'ufficio cui era addetto CO., il teste Sa. ha infatti riferito il numero di dipendenti in questo ufficio è di una media di 7-8 persone, ed è presente un responsabile ed un coordinatore. Le persone addette erano inquadrate tendenzialmente nel V livello, Co. era al VI livello, io nel 2000 ero V livello e ho acquisito successivamente il VI livello dopo che sono diventato coordinatore", il teste Tu. ha dichiarato "il gruppo OLO era tutto inquadrato al 5 livello, ad eccezione del sig. Co. che era un 6 livello. Per circa un anno e mezzo (dal 2003 al 2004 circa) anche il sig. Sa. che era nostro coordinatore aveva il 5 livello; nel 2004 il sig. Sa. è diventato 6 livello. Altri colleghi facenti parte di altra struttura coordinata dal Pe. (come Ma.) che si occupava di clienti interni di TE. era composta in prevalenza da dipendenti di 6 livello; preciso però che svolgevano un'attività di lavoro in parte diversa", il teste Pe. ha affermato "Gli altri soggetti appartenenti al gruppo OLO avevano livelli di inquadramenti differenti compresi tra il 4 ed il 6; non ricordo se avevo dei settimi livelli. Il sig. Sa. occupava il 5 livello quando sono arrivato nel gruppo, successivamente ha avuto il 6... Mi sembra che Dr. avesse il 5 livello, ma non ricordo ... Nei periodi di assenza del sig. Co. la sua attività veniva svolta dal sig. Dr.". Le predette dichiarazioni evidenziano come i colleghi del ricorrente fossero inquadrati in un livello inferiore al suo ed il suo coordinatore sia divenuto suo pari livello solo dopo aver conseguito tale ruolo. Gli elementi appena esposti conducono a raggiungere, per la posizione di CO., le stesse conclusioni espresse con riferimento al ricorrente BO. L'istruttoria espletata ha infatti confermato che anche CO., nel periodo dal 19.11.2003 al 31.10.2009, è stato adibito a mansioni, che pur non mortificando totalmente le sue capacità professionali, ne hanno precluso lo sviluppo e la piena utilizzazione, senza il conferimento di maggiori responsabilità. Si deve quindi ritenere che, non dando completa attuazione alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, la società convenuta, nel periodo di cui è causa ha continuato ad adibire illegittimamente il ricorrente a mansioni inferiori, in violazione dell'art. 2103 c.c. A differenza di quanto rilevato in riferimento a BO. e CO., le mansioni del ricorrente AR., come si evince dagli atti di causa, sono pacificamente state mutate dalla società convenuta a fine 2003 e, quindi, in sostanziale coincidenza temporale con la decisione della Corte d'Appello.

L'accertamento della prosecuzione del demansionamento fra il 19.11.2003 ed il 31.10.2009 non può essere pertanto ravvisato nella semplice mancata assegnazione di mansioni diverse rispetto a quelle già ritenute illegittime dalla Corte d'Appello, ma richiede necessariamente un esame delle mansioni successivamente affidate al ricorrente. Dalla fine del 2003 e fino al giugno 2008 AR. è stato pacificamente assegnato al settore FOM, con mansioni di analyst. Secondo la convenuta tali mansioni comportavano una serie di compiti che si sarebbero tradotti, in sintesi, nel sostanziale coordinamento dei tecnici esterni, oltre che nella fornitura agli stessi di un supporto tecnico (cfr. capp. 24 e 25 memoria). I testi Po. e Di. hanno affermato che nei compiti propri degli analyst (e dunque assegnati al ricorrente per il periodo sopra indicato) non rientra quello di effettuare in prima persona interventi tecnici. Sicché l'unica attività di contenuto tecnico richiesta all'analyst (e al ricorrente nello specifico) era quella di supporto ai tecnici esterni.

Il teste Po. ha tuttavia spiegato che tale supporto "può consistere nel provvedere su richieste di materiale o di attrezzi, richieste di informazioni per eventuale completamento dei dati necessari al tecnico, spostano eventuali appuntamenti, l'intervento è limitato al tipo di supporto che ho descritto". Se si considera che il ricorrente presso la ASST si occupava autonomamente della realizzazione e attivazione di nuovi circuiti, della rilevazione e riparazione di guasti, della modifica degli instradamenti delle linee e della variazione delle configurazioni tecniche in caso di guasto, appare di tutta evidenza come, sotto il profilo tecnico, le mansioni da lui svolte fra il 2003 ed il 2008 presso il settore FOM si presentino qualitativamente inferiori, in quanto non richiedenti interventi complessi, né apprezzamenti discrezionali legati alla specifica ed elevata professionalità tecnica maturata dal ricorrente nella pregressa carriera lavorativa. Resta dunque da comprendere se il minor livello tecnico dell'attività assegnata al ricorrente presso il settore FOM debba ritenersi compensato, secondo una valutazione complessiva della professionalità connessa alle mansioni assegnate, dall'attribuzione della funzione di coordinamento dei tecnici esterni connessa al ruolo di analyst. Relativamente a tale funzione il teste Po. ha dichiarato: "AR. aveva la mansione di analist nella gestione e coordinamento delle ,attività dei tecnici, che si seguivano l'attività di attivazione o di attività relativi a guasti di clienti. L'attività veniva svolta tramite la procedura di supporto denominata WFM, questa attività era un'attività di coordinamento dei tecnici esterni. Tutti gli addetti all'ufficio ricevono lo stesso tipo di segnalazione e controllano la gestione dell'attività successiva, la procedura è automatica per circa un 25%-30% dell'attività, quella residuale è invece coordinata manualmente dagli analist. Questo vale per il periodo 2007-2008. è l'analist che, controllando il tipo di guasto e le competenze dei singoli tecnici, fa l'abbinamento, può capitare poi che gli abbinamenti vengano modificati nel corso della giornata in base alla durata degli altri interventi, l'analist può anche spostare i tecnici da una zona all'altra in base al carico di lavoro". Il teste Di. ha confermato che il ricorrente doveva ottimizzare le funzioni dei tecnici e quindi individuava le attività da assegnare supportato da un sistema che si chiama WFM" e che "il sistema era in grado di assegnare automaticamente delle attività in percentuale molto bassa, circa il 25%, il resto era gestito in autonomia dagli analist" ma ha altresì precisato che ciò avveniva sulla base di "criteri ben precisi ed in base a parametri legati agli obiettivi (tempi di riparazione, rispetto degli appuntamenti); tali criteri erano creati da un'altra struttura che indicava le caratteristiche dei tecnici". Lo stesso teste ha inoltre precisato che "l'attività dell'analist era quella di individuare eventuali errori (ad es. se un'attività non era stata assegnata al tecnico) ed ai fini dell'ottimizzazione del risultato individuava il tecnico più adeguato per il tipo di attività, cambiava i tecnici ed affrontava problemi di gestione e di organizzazione". Cosa intendesse Di Pa. nel riferirsi all'individuazione di eventuali errori, viene chiarito dalle dichiarazioni rese dal teste D'Or., secondo cui "l'attività di analist consiste nella ricezione da parte del 187 della segnalazione di guasti con la relativa identificazione sul computer che specifica il cliente, l'indirizzo, la tipologia del guasto e l'eventuale appuntamento se è già stato preso; noi seguiamo tramite computer la distribuzione che la macchina fa in automatico di questi guasti e ne seguiamo lo svolgimento, per verificare che si svolgano secondo i tempi previsti. Questa è una mera attività di controllo, noi interveniamo solo quando non è stata rispettata la tempistica prevista e in quel caso provvedimento a distribuire il lavoro ad un altro tecnico. Interveniamo anche quando il numero di richieste è così alto che non si riescono a distribuire tra tutti i tecnici, allora provvediamo noi ad assegnarli di volta in volta al primo tecnico che si rende disponibile. Nello stesso senso, il teste Ag. ha riferito "gli era assegnato un tecnico e controllava che questi svolgesse il lavoro in favore del cliente. Seguiva l'operato del tecnico tramite sistema informatico e se non c'erano contrattempi l'attività si limitava al monitoraggio. Se vi erano problemi da parte del tecnico nel reperire l'indirizzo, AR. interveniva per cercare di rimediare. Se c'erano problemi di carattere tecnico (ad es. trovava i fili tagliati o la colonnina disattivata o cavi telefonici non funzionanti) AR. interveniva in un primo momento per capire se riusciva a risolverlo, in caso contrario si rivolgeva ad altri reparti".

Alla luce delle testimonianze appena riportate, l'attività affidata ad AR. risultava si caratterizzata da un coordinamento, ma di carattere puramente operativo. Lungi dall'essere investito di un potere gestionale, il ricorrente era chiamato a svolgere prevalentemente un'attività di mero controllo, provvedendo a impartire direttive ai tecnici solo ove insorgessero problemi e nel rispetto di criteri predefiniti, in cui le scelte demandate al ricorrente si presentavano quindi vincolate. Nulla a che vedere, dunque, con il profilo professionale di "coordinatore di settori operativi", unica figura espressamente legata ad un ruolo di coordinamento ad essere inquadrata dal CCNL nel sesto livello, assegnata al "lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate".

Risulta infatti evidente come detto profilo richieda il conferimento di un potere gestionale di una struttura (la stessa declaratoria "generale" del sesto livello parla di "guida e controllo di settori operativi), di cui il ricorrente, come si è detto, non è mai stato dotato. I rilievi appena esposti devono ritenersi validi non solo per l'attività lavorativa prestata dal ricorrente presso il FOM fino al giugno 2008, ma anche per quella successivamente eseguita presso la struttura organizzativa OM (nella quale, secondo quanto si legge in memoria, è stato accorpato il settore FOM - cfr. cap. 26) fino al dicembre 2008. Le sopra riportate dichiarazioni rese dai testi Po. e Di., con riferimento rispettivamente ai periodi dall'1.04.2007 all'1.04.2008 e dall'aprile 2008 alla fine del 2008, si riferiscono chiaramente alla medesima attività lavorativa (quella di analyst), sicché non è stata provata in giudizio l'assegnazione al ricorrente di mansioni differenti per l'ultimo semestre del 2008, indicata dalla convenuta sub cap. 27 della memoria.

Per quanto concerne il periodo successivo (dal gennaio 2009 al 31.10.2009) la stessa società convenuta sostiene in memoria che il ricorrente abbia svolto un'attività lavorativa consistente nel fornire supporto ai tecnici esterni nella gestione delle attività di dati (ADSL, ALICE, IPTV); fornire assistenza/supporto ai tecnici operando da remoto nelle attivazioni linee e circuiti dati (configurazione di routers, MUX, ADSL). Orbene, ancor prima di valutare se l'esecuzione di detta attività sia stata provata o meno in giudizio, bisogna rilevare che la stessa presenta chiaramente i connotati dell'attività di supporto ai tecnici esterni già descritta e deve pertanto ritenersi di contenuto professionale inferiore a quella spettante al ricorrente in virtù delle argomentazioni già ampiamente esposte sia con riferimento al medesimo AR. (circa le mansioni di analyst), sia con riferimento al ricorrente BO. Anche stavolta, una conferma del carattere demansionante delle mansioni assegnate ad AR. è ravvisabile nell'inquadramento dei suoi colleghi e superiori.

Il teste D'Or. ha riferito "le persone che lavorano nei due uffici hanno tutti lo stesso inquadramento. Ci sono in entrambi gli uffici degli operatori che sovraintendono l'attività ed hanno un inquadramento superiore. Attualmente siamo tutti inquadrati al V livello", il teste Ag. ha dichiarato "sino alla metà circa del 2008 il sig. AR. ha svolto l'attività che ho descritto nel gruppo FOM che era composto da una decina di persone... Tutti svolgevano l'attività che ho descritto ed avevano un inquadramento compreso tra il 3 ed il 5 livello. A partire da circa la metà del 2008 il sig. AR. venne trasferito nella organizzazione di cui facevo parte e che si chiamava Delivery; eravamo circa una ventina di persona ed il responsabile era il sig. Ma., collega di 5 livello nominato coordinatore", il teste Di. ha affermato "la struttura comprende circa 27persone occupate nel delivery; nel 2008-2009 erano circa 6 o 7 unità in più; si tratta di persone inquadrate tra il 4 ed il 6 livello... Non ricordo a chi si era affiancato AR. nel primo periodo; sicuramente si è affiancato anche al sig. Ma. che era il suo coordinatore ed era inquadrato nel 6 livello, anzi è adesso 6 livello, ma non sono sicuro che lo fosse anche all'epoca... tutte le 27 persone del delivery svolgevano le mansioni che ho indicato sopra; le mansioni svolte attualmente dal sig. AR. sono svolte da circa 4 persone sempre inquadrate tra il 4 ed il 6 livello. L'unico 6 livello è il sig. AR., gli altri colleghi sono 5 livello, ma in passato ci sono stati altri dipendenti di sesto livello. Il range generale della struttura è tra il 4 ed il 6 livello. Il fatto che il ricorrente possa essere stato affiancato da un collega di pari grado (sig. Ge. - cfr. cap. 25 memoria) non toglie che le trascritte dichiarazioni evidenziano il carattere singolare della sua collocazione presso un ufficio dove i colleghi chiamati a svolgere le medesime mansioni risultavano inquadrati tutti (eventualmente eccetto uno) nel livello inferiore".

Per le ragioni indicate, le mansioni assegnate dalla società convenuta al ricorrente AR. fra il 19.11.2003 ed il 31.10.2009 devono in conclusione ritenersi professionalmente inferiori a quelle di spettanza, tanto sotto il profilo tecnico che sotto quello della funzione assegnata. Nello stesso periodo TE. ha dunque illegittimamente demansionato il ricorrente, violando il disposto dell'art. 2103 c.c.

Accertata l'illegittima dequalificazione professionale subita dai ricorrenti nel periodo dal 19.11.2003 al 31.10.2009, occorre pronunciarsi sulle conseguenti domande risarcitone.

2. Danno alla professionalità

I ricorrenti hanno chiesto in primo luogo la condanna della società convenuta al risarcimento del danno professionale e d'immagine causato dalla mancata ottemperanza di TE. alle sentenze di Tribunale e Corte d'Appello di Milano e dall'illegittima dequalificazione attuata nei loro confronti. Giacché nel corpo del ricorso non viene ripreso, né sorretto da idonee allegazioni il pregiudizio arrecato, all'immagine dei ricorrenti, per tale voce di danno la domanda deve essere rigettata, sicché di seguito la domanda viene presa in considerazione limitatamente al danno alla professionalità. La società convenuta, sottolineando che l'onere di provare il danno professionale subito è posto a carico del lavoratore, ha eccepito nel caso di specie l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a fornire la prova di tale danno. Ritiene il giudicante che, alla luce della specifica professionalità dei ricorrenti e della notevole durata del dimensionamento anche successivamente ad una sentenza definitiva che già ne aveva accertato la sussistenza, consentano di presumere non solo la potenzialità del danno ma l'effettività dello stesso sottospecie di impoverimento professionale, nonché di perdita di chance con riferimento alle future selezioni interne.

Nell'escludere che il danno da demansionamento possa ritenersi sussistente "in re ipsa", ossia essere considerato automatica e certa conseguenza dell'illegittima condotta datoriale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale", hanno precisato che "precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento" (Cass. Sez. Un. 24.03.2006, n. 6572, confermata sul punto da Cass. Sez. Un. 11.11.2008, n. 26972; Cass. 22.07.2009, n. 17101).

Nella sentenza con cui ha condannato TE. a risarcire i ricorrenti per il danno da demansionamento loro cagionato dall'agosto 1997 al 18.11.2003, la Corte d'Appello di Milano ha affermato il seguente principio di diritto "la dequalificazione non comporta l'immediata perdita della professionalità, ma trascorso un certo periodo di tempo si può senz'altro ritenere che i lavoratori specializzati in settori tecnologicamente avanzati rimangono privi progressivamente e irrimediabilmente dell'indispensabile, continuo aggiornamento teorico/pratico; il che da un lato impedisce l'affinarsi e lo sviluppo della professionalità nell'esecuzione del lavoro, dall'altro compromette una utile ricollocazione nella stessa azienda o, in generale, sul mercato del lavoro". Posto tale principio, rilevando che "il comportamento della società che dall'agosto del 1997persiste nel mortificare la professionalità dei lavoratori, nonostante l'accertamento della dequalificazione da parte del primo giudice è per i lavoratori fonte di danno sempre più rilevante e irreparabile", ha liquidato in loro favore un danno quantificato nella misura del 20% della retribuzione. Orbene, condividendo pienamente il principio espresso dalla Corte d'Appello, questo Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano subito, a causa della protrazione dal 19.11.2003 al 31.10.2009 dell'illegittimo demansionamento perpetrato nei loro confronti dalla società convenuta, un danno alla professionalità che TE. deve risarcire ex art. 2087 c.c.

La specificità e complessità tecnica delle mansioni spettanti ai ricorrenti, la loro collocazione in un settore notoriamente soggetto ad una continua evoluzione tecnologica, la ultradecennale durata del demansionamento (iniziato nel 1997 ed accertato fino al 31.10.2009), la mancata attribuzione ai ricorrenti di un livello di inquadramento superiore a quello riconosciuto come dovuto dal Tribunale di Milano, con pronuncia risalente all'8.11.2000, costituiscono elementi puntualmente dedotti in ricorso ed idonei a provare presuntivamente la sussistenza del predetto danno alla professionalità.

Stante la sua natura, tale danno deve essere quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. la retribuzione mensile può essere assunta quale parametro di riferimento come misura risarcitoria per ogni mese di dequalificazione patita, in quanto costituisce un indice attendibile di misurazione del valore economico delle mansioni che nel loro complesso costituiscono la posizione lavorativa. Se è vero che la Corte d'Appello ha correttamente ravvisato nella protrazione della condotta demansionante una causa di aggravamento del danno professionale arrecato al lavoratore ed ha quantificato tale danno, con riferimento al periodo 1997 - 2003, nella misura del 20%, nella specie pare congruo liquidare lo stesso in misura superiore per i quasi sei anni successivi. Il danno alla professionalità cagionato ai ricorrenti dalla dequalificazione subita dal 19.11.2003 al 31.10.2009 viene pertanto quantificato equitativamente nella misura del 30% della retribuzione dagli stessi percepita nel medesimo periodo e, dunque, in complessivi Euro 50.000 per ciascun ricorrente (retribuzione mensile Euro 2387 x 30 : 100 x 70 mesi). Tale danno viene determinato equitativamente alla data odierna. Sulla somma sopra individuata spettano poi la rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dalla sentenza sino al saldo.

3. Danno non patrimoniale

Quanto al dedotto danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti CO. e AR., il giudicante ha ritenuto di disporre CTU medico legale limitatamente alla posizione del primo dei due ricorrenti in quanto la documentazione offerta a prova da AR. è del tutto insufficiente a costituire anche un principio di prova di sussistenza di una lesione alla salute. Al fine della valutazione del danno biologico patito dal ricorrente è stata disposta C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura. Dell'elaborato peritale pare qui necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere ivi interamente richiamato.

Il Perito ha osservato quanto segue: "Va detto che gli elementi riscontrati non sembrano configurare nell'attualità un disturbo ansioso-depressivo importante, pur essendo il soggetto tuttora in terapia psicofarmacologica, come documentato. Ci sono stati in passato episodi depressivo ansiosi di una certa entità, ma nell'attualità sono rilevabili sintomi in forma molto attenuata. Il disturbo ansioso-depressivo è stato più volte diagnosticato e confermato anche dalla valutazione operata dall'équipe della Clinica del Lavoro, si può concordare pertanto con la diagnosi posta da questi ultimi di "Disturbo dell'Adattamento ", che può essere ulteriormente qualificato nei termini di presenza di "ansia ed umore depresso misti", secondo la definizione del DSM-IV, la classificazione internazionale delle malattie psichiatriche". Il perito ha quindi così concluso: "il Sig. Co., per quanto riguarda le conseguenze delle vicende avverse patite in ambito lavorativo, è andato incontro ad un disequilibrio psichico per l'insorgere di disturbi di tipo ansioso-depressivo di una certa importanza. Tali disturbi sono iniziati dal 2002 e sono documentati (come da certificati) dal febbraio 2003 al maggio 2004, anche sotto forma di disturbi psicosomatici. Dalla impostazione del trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico in poi il soggetto è andato incontro ad un miglioramento sintomatologico, la pervasività dei disturbi essendo minore rispetto a quanto manifestato nel periodo precedente, ma non si è risolta completamente. Si è registrata infatti una ricaduta dalla fine 2006 al giugno 2008, con un miglioramento complessivo ma senza restitutio ad integrum completa, benché il trattamento psicofarmacologico non si sia mai interrotto. Si può pertanto ritenere adeguato, sul piano dell'inquadramento diagnostico, un "Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti" che ha avuto un'insorgenza dal dicembre 2003 in modo documentato, costituenti un Danno Biologico Temporaneo, valutabile nella misura del 20 % dal dicembre 2003 al giugno 2005, ripreso in seguito dal dicembre 2006 al giugno 2008 in misura del 25%, infine è da considerare la presenza di postumi costituenti un Danno Biologico di natura psichica Permanente dell'8-10% dal giugno 2008 in poi (ex-DSM-IV, che considera cronicizzato il disturbo che si protrae oltre i sei mesi)". Tanto premesso deve quindi ritenersi sussistere un danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salute del ricorrente CO.

La società convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento per danno biologico rilevando che la copertura assicurativa dell'INAIL, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 38/2000, comprende anche l'indennizzo del danno biologico. Ha indi chiesto la chiamata in causa dell'istituto. Il giudicante ha respinto tale richiesta non sussistendone i presupposti, atteso che i ricorrenti non hanno svolto domande nei confronti di INA IL. La Cassazione, pur se in materia di danni complementari, ha chiarito (sent. n. 16250/2003): un'azione esperita dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - per ottenere il risarcimento del danno (biologico e morale) non coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - non implica il litisconsorzio necessario con l'INAIL, attesa l'evidente autonomia della dedotta obbligazione risarcitoria del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, rispetto al rapporto assicurativo-previdenziale, sul quale riposa il prospettato limite di copertura (su analoga ipotesi di autonomia e di esclusione del litisconsorzio" (cfr. Cass. n. 5385/86; 686/89; 3942/80). Quanto alla questione relativa al diritto del lavoratore di chiedere al datore di lavoro - civilmente e penalmente responsabile del fatto - il danno biologico ulteriore o differenziale rispetto a quello indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, ritiene il giudicante che al quesito debba essere data risposta positiva.

Il D.Lgs. 38/2000 ha innovato la disciplina dell'indennizzo previdenziale conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ponendo come oggetto della tutela indennitaria il danno biologico subito dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale. L'interpretazione dell'art. 13 del testo normativo citato pone quindi il problema della possibilità di configurare un danno biologico ulteriore rispetto a quello coperto dalla tutela indennitaria. A questo proposito deve rilevarsi come la funzione dell'indennizzo disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 30/1970 sia diversa dalla tutela risarcitoria ordinaria.

In particolare, l'indennizzo prescinde da ogni profilo di responsabilità del datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, realizza un interesse pubblico, assicurando ai lavoratori colpiti da eventi pregiudizievoli per lo svolgimento della attività lavorativa, mezzi adeguati alle esigenze di vita. In sostanza, la tutela assicurativa indennitaria non mira all'integrale ristoro del danno subito dal lavoratore, ma assolve ad una funzione di natura previdenziale, costituita dalla esigenza di assicurare al lavoratore colpito dalle conseguente di un infortunio o di una malattia professionale una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita.

La tutela risarcitoria ha quindi una natura ed una funzione diverse e più ampie. Essa non prescinde dalla responsabilità dell'autore dell'illecito e, soprattutto, per quello che qui rileva, ha lo scopo di assicurare un integrale ristoro del danno subito. La tutela risarcitoria mira, in sostanza, ad assicurare il pieno e integrale ristoro del danno alla salute in quanto tale.

Già la giurisprudenza costituzionale antecedente alla entrata in vigore della nuova disciplina del 2000 aveva evidenziato come la tutela garantita dall'INAIL non avesse una finalità risarcitoria, essendo diretta a far conseguire al lavoratore una rapida liberazione dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia,, attraverso il sistema della rendita, calcolata secondo un ammontare predeterminabile in base ai calcoli statistici sui costi di gestione (cfr. Corte Costituzionale sent. 350/1997).

La Corte aveva poi ribadito la differenza tra tutela indennitaria e risarcitoria a proposito del danno derivato da trattamenti sanitari obbligatori, evidenziando anche in quel caso come la tutela indennitaria prescindesse dall'effettivo ristoro del danno subito e non fosse preclusiva del diritto della persona lesa di ottenere in sede civile l'integrale risarcimento del danno (cfr. Corte Costituzionale sent. 118/1996). La stessa Corte ha poi affermato l'esistenza del diritto al pieno e integrale risarcimento del danno alla salute in quanto tale (cfr. Corte Costituzionale sent. 233/2003), confermato anche dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. 8827 e 8828/2003).

Proprio in questa prospettiva, la S.C., in tema di liquidazione del danno biologico, ha affermato il principio per cui il ricorso a criteri standardizzati e predefiniti dalle tabelle in uso presso i diversi uffici giudiziari è legittimo, ma deve in ogni caso tenere conto del caso concreto, onde pervenire ad un risarcimento pieno e integrale dell'effettivo danno subito dall'infortunato (cfr. Cass. 22593/2004; Cass. 19057/2003).

Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 426/2006 ha ulteriormente sottolineato come la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sia rimessa alla discrezionalità del legislatore, sulla base di un contemperamento con altri valori costituzionalmente garantiti e nei limiti delle compatibilità di bilancio. Proprio questi limiti caratterizzano la tutela indennitaria e non possono evidentemente valere per quella risarcitoria, posto che, per i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale prima richiamata, il diritto alla salute deve essere integralmente e pienamente risarcito.

Il riconoscimento di un danno biologico differenziale, vale a dire del diritto del danneggiato di richiedere al datore di lavoro responsabile dell'infortunio o della malattia, la differenza tra quanto percepito dall'INAIL a titolo di indennizzo e l'entità effettiva del danno biologico subito, costituisce quindi applicazione dei principi costituzionali richiamati e si colloca sulla scia della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha più volte enunciato il principio del pieno e integrale ristoro del danno alla salute.

Le considerazioni che precedono portano quindi a riconoscere all'appellante il risarcimento dell'intero danno biologico subito a seguito dell'infortunio ed in particolare al risarcimento del danno differenziale, che tenga conto di quanto dallo stesso percepito dall'INAIL per lo stesso titolo. Cosa accade allora se, come nella fattispecie, l'indennizzo non è intervenuto. Sono prospettabili tre soluzioni alternative.

La prima, sul presupposto che l'art. 10 si riferirebbe al solo caso di indennizzo già versato, escluderebbe in radice la possibilità di agire nel caso del non intervenuto indennizzo.

Tale tesi non sembra tuttavia convincente, posto che arriva, al di fuori di una specifica norma, ad annullare i mezzi di tutela per il diritto al risarcimento del danno, secondo la responsabilità civile, proprio quando viene meno l'esonero, con esiti anche di dubbia costituzionalità.

La seconda opinione, all'opposto, sostiene che in caso di omessa preventiva liquidazione, il lavoratore potrebbe agire per l'intero risarcimento (e non solo per il differenziale) avverso il datore di lavoro.

L'assunto, tuttavia, è fallace nella parte in cui non considera che se, dopo l'integrale risarcimento del danno, il lavoratore ottenga anche l'indennizzo INAIL, si perviene al risultato di over compensation, cioè d'ingiusta locupletazione e di duplicazione di ristori che l'art. 10 mira a scongiurare.

La terza ricostruzione, che pare la più corretta, è quella che riconosce comunque l'utilizzabilità dell'azione per danno differenziale di cui all'art. 10.

Intanto, l'art. 10 nel tenore letterale della disposizione è senz'altro compatibile anche col caso del difetto di un già intervenuto indennizzo.

Infatti, i commi 6, 7 ed 8 parlano di indennità o rendita "liquidata a norma" del decreto. Dunque non dicono "che è stata liquidata", né "pagata", ma parlano di mera "liquidazione", che è operazione contabile astratta che qualsiasi interprete, in qualsiasi momento, può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.

Si noti, di contro, come l'art. 11 in materia di regresso usa la ben diversa espressione di "somme pagate", certamente presupponendo il reale ed effettivo pagamento degli importi. Quindi, l'indennizzo potrebbe essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente liquidato. Nella sentenza n. 9761/1995, la Cassazione precisa, pur se a diverso fine, che "il valore capitale della rendita liquidata con riferimento, naturalmente, a una certa data, ... è per così dire un valore assoluto, che prescinde dal fatto che la rendita sia già stata in parte versata e per la restante parte sarà versata in futuro o capitalizzata".

Se, peraltro, l'omesso indennizzo è, in ipotesi, scaturente dall'omessa denuncia del dipendente, la tenuta del sistema è comunque assicurata.

Si ricorderà, infatti, che l'art. 52 del T.U. impone al lavoratore di "dare immediata notizia" dell'infortunio o della malattia professionale.

È molto importante rimarcare che la norma citata impone detta denuncia "sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia".

Quindi, se il lavoratore negligente omette di effettuare la prescritta denuncia, perde, per sua colpa, il diritto all'indennizzo (mentre, se è il datore di lavoro a non trasmettere la notizia, ex art. 53, incorre in mere sanzioni pecuniarie, ma l'indennizzo è assicurato).

Analoga situazione ricorre nel caso di intervenuta prescrizione del diritto all'ottenimento dell'esatto indennizzo, ex art. 112 T.U.

In questi casi, non si vede perché il datore di lavoro debba risarcire per intero un danno, non coperto da - assicurazione per fatto imputabile al danneggiato. Trattasi di conseguenza sistematica analoga a quella già desumibile dall'art. 1227, 2° co., c.p.c.

Pertanto, anche in questa evenienza, il giudice dovrà sempre e comunque limitarsi a riconoscere il danno che per differenza eventualmente risulta tra l'intero ammontare del danno dovuto secondo le regole civilistiche e l'indennizzo INAIL che spetterebbe all'interessato, secondo un puro criterio tabellare, come espressamente riconosce l'art. 10. Questa ricostruzione, oltre a risultare dovuta sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica delle norme in materia, ha trovato, pur se indirettamente, l'autorevole avallo della Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza n. 134/1971, intanto la Corte ricorda che se l'evento dannoso risale a colpa del datore, penalmente sanzionabile, "riprende allora vigore la norma di diritto comune in materia di responsabilità civile, sia pure con quelle differenziazioni poste, come si vedrà, a tutela del lavoratore leso da tale comportamento colposo".

Quindi, la Consulta riconosce l'esistenza di un regime di tutela differenziato.

La sentenza così prosegue: "... Del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle disposizioni dell'art. 10 che limitano l'obbligo del risarcimento a carico del datore di lavoro solo alla parte del danno non coperta dall'indennità'erogata dall'INAIL si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo i quali vi sarebbe, da una parte, diritto ad ottenere dal responsabile l'integrale risarcimento, e dall'altra il divieto della compensatio lucri cum damno, quando, come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da quella che ha determinato il danno. È facile opporre che è regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910, del codice civile.

Né può allegarsi in contrario la diversità'della causa creditoria, poiché, se è vero che nella specie all'assicurato sono conferite due pretese, verso l'INAIL oltre che verso il responsabile, anziché solamente verso quest'ultimo (come a stretto rigore dovrebbe avvenire), ciò è disposto, come si è già rilevato, a favore dell'infortunato cui si vuole garantire in ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel rapporto assicurativo di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento".

Qui, la Corte riconosce chiaramente lo sdoppiamento necessario ex lege dell'azione comune di responsabilità civile in due distinte pretese, una verso l'INAIL, una verso il datore, per ragioni essenziali di tutela dell'assicurato stesso.

Quindi, nel ragionamento della Corte costituzionale il danno differenziale è quello che risulta superiore all'indennizzo erogato o comunque in ipotesi dovuto dall'Istituto.

In altra pronuncia (n. 485/1991), la Corte medesima ha ribadito il criterio ora esposto, precisando che "al fine di evitare che per un unico danno il lavoratore infortunato venga a lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo., non è quindi il regresso dell'I.N.A.I.L. che limita il risarcimento spettante all'infortunato, ma è quest'ultimo che è possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali".

Del resto, il meccanismo dell'art. 10 va attentamente rispettato; come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. 356/1991) "il nostro sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro e fondato su equilibri di interessi, di diritti, di prestazioni".

Alla luce della interpretazione sopra riportata deve pertanto essere accolta, seppure nei limiti del danno differenziale, la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale svolta da CO. Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento, occorre muovere dalle tabelle in uso presso questo ufficio giudiziario con specifico riferimento ai nuovi valori che, dal 2009, consentono di personalizzare la liquidazione anche in considerazione dell'incidenza del danno morale patito. Nel caso di specie, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca dell'infortunio e dell'incidenza percentuale accertata, pare equo riconoscere al ricorrente CO. per il danno biologico permanente, un risarcimento pari a Euro 20.000,00.

A tale liquidazione perviene il Giudicante operando una personalizzazione del danno nella misura del 20% del valore tabellare (pari a Euro 16.778,00), personalizzazione che si ritiene opportuna in considerazione di quanto osservato dal Perito in merito alla presenza di postumi di difficile verifica strumentale che, per loro stessa natura, non possono che avere ripercussioni oggettivamente negative anche sul vivere quotidiano.

Dal risarcimento così commisurato deve essere detratto l'indennizzo a carico dell'INAIL, pari ad Euro 12.825,00; residua quindi un danno differenziale di Euro 7.175,00.

Applicando poi il parametro di liquidazione del danno da invalidità temporanea, pari a Euro 100,00 per ogni giorno di invalidità totale, sulla base della valutazione della consulenza tecnica medico legale svolta nel presente giudizio, questo titolo di danno va stimato in complessivi Euro 24.300,00 (Euro 10.800 per 540 giorni di invalidità al 20% ed Euro 13.500 per 540 giorni di invalidità al 25%); il danno non patrimoniale va quindi determinato nella misura complessiva di Euro 31.475,00. La società convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente CO. della rivalutazione monetaria sulla somma suindicata da devalutarsi alla data dell'insorgenza della malattia professionale e poi annualmente rivalutata ai sensi dell'art. 151 disp. Att. C.p.c., oltre agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo.

4. Mobbing

I ricorrenti chiedono infine la condanna della società convenuta a risarcire il danno loro cagionato dal mobbing asseritamente subito ad opera della società convenuta.

Occorre sottolineare al riguardo che demansionamento e mobbing rappresentano due fattispecie giuridiche diverse fra loro: per quanto il demansionamento possa astrattamente costituire uno degli elementi attraverso cui viene realizzata una condotta mobbizzante, la giurisprudenza ha correttamente rilevato come l'accertamento della dequalificazione professionale non sia di per sé sufficiente a ritenere integrata una fattispecie di mobbing. La giurisprudenza di merito ha al riguardo rilevato che "l'art. 2103 c.c. configura un vero e proprio obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore lo svolgimento delle sue mansioni e quindi un correlativo diritto del lavoratore ad espletarle, in quanto trova la sua ragion d'essere nella tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del proprio patrimonio professionale e all'accrescimento e allo sviluppo di questo patrimonio attraverso l'esercizio della attività lavorativa stessa. L'esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro è, dunque, ammesso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda a condizione che siano rispettate sia l'equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti sia la tutela del patrimonio professionale del lavoratore. La violazione di tali principi comporta la responsabilità del datore di lavoro per il danno che il lavoratore abbia subito e che lo stesso deve allegare e dimostrare, mentre non è da sola sufficiente a configurare una fattispecie di mobbing che richiede, invece, una reiterazione di comportamenti nei confronti del lavoratore tali da provocare nello stesso uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie" (Trib. Milano 24.11.2006, in Del, 2007, 1, 52; più recentemente in senso analogo Trib. Napoli 15.02.2011, in RIDL, 2011, 4, II, 1172).

Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, "per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica) si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (cfr. Cass. n. 3785/2009).

Il primo elemento che deve essere provato dal lavoratore, ai fini dell'accertamento giudiziale di una fattispecie di mobbing realizzata nei suoi confronti, è dunque "la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio" posti in essere contro di lui.

Orbene, nel caso di specie la domanda volta all'accertamento del mobbing non è sostenuta dall'allegazioni di fatti ulteriori rispetto a quelli determinanti l'accertata dequalificazione professionale ed il relativo danno, quali la mancata ottemperanza alle sentenze precedentemente intervenute inter partes, l'assegnazione di mansioni inferiori e la sua durata, il mancato avanzamento professionale. Tanto meno vengono allegate circostanze che denotino un chiaro intento persecutorio perpetrato ai danni dei ricorrenti, finalizzato alla loro espulsione dall'azienda.

Per tali motivi si deve concludere che i ricorrenti non hanno assolto l'onere probatorio posto a loro carico, sicché le domande di accertamento del mobbing e di condanna della convenuta a risarcire i danni dallo stesso cagionati devono essere respinte.

La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza e, pertanto, TE. S.p.A. deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore dei ricorrenti, spese liquidate come in dispositivo.

Definitivamente a carico della convenuta, inoltre, deve essere posto il compenso del CTU, dott. Bi., che si liquida in complessivi Euro 775,72, oltre accessori di legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.


P.Q.M.


Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

1. accerta e dichiara che nel periodo dal 19.11.2003 al 31.10.2009 parte convenuta ha assegnato ai ricorrenti mansioni inferiori a quelle proprie del livello di inquadramento e per l'effetto condanna TE. al risarcimento del danno alla professionalità che determina in via equitativa nella percentuale del 30% della retribuzione mensile lorda e quindi complessivamente in Euro 50.000 per ciascun ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo effettivo

2. accerta e dichiara che CO. in conseguenza dell'accertato demansionamento ha subito un danno biologico permanente apri al 9% e un danno biologico temporaneo quantificato nella percentuale del 20% dal dicembre 2003 al giugno 2005 e del 25% da dicembre 2006 al giugno 2008

3. condanna parte convenuta al risarcimento a Co. del danno non patrimoniale quantificato in complessivi Euro 31.475,00 oltre interessi legali dal giugno 2008 alla data odierna sull'importo devalutato e ricondotto al valore che aveva al giugno 2008 di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT sino ad oggi.

4. Condanna, inoltre, la società convenuta a pagare al ricorrente CO. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla suddetta somma di Euro 31.475,00 dalla data odierna al saldo effettivo

5. respinge per il resto il ricorso

6. condanna TE. S.p.A. a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida complessivamente in Euro 12.000, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50% e al rimborso delle spese di CTU che liquida in favore del dr. Bi. in complessivi Euro 775,72 oltre IVA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.