Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 5 luglio 1955
Validità: 01.07.1955 - 31-12-1956
Parti: Associazione fra gli Industriali e Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento Belluno
Settori: Tessili, Occhialeria, Impiegati, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Cumulo e mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) e da operaio a impiegato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 9. - Retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Trasferta.
Art. 13. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Trasferimento.
Art. 18. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Commissioni interne.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente.
Art. 29. - Certificato di lavoro.
Art. 30. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 31. - Controversie.
Art. 32. - Costituzione degli usi e consuetudini di miglior favore.
Art. 33. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 34. - Disposizioni generali.
Art. 35. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo provinciale per gli impiegati dell’industria delle occhialerie della provincia di Belluno, 5 luglio 1955

In Belluno, tra l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno […], rappresentata agli effetti del presente contratto […] del Sindacato Industriali Produttori Articoli da Occhialeria (Sipao), […] e il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento […] assistito dal […] Segretario Generale dell’Unione Sindacale di Belluno della Cisl […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale da valere per le Aziende produttrici di articoli di occhialeria, astucci e onduline per capelli, della Provincia di Belluno e per tutti gli impiegati da esse dipendenti.

Art. 1. - Assunzione.
[…]
L’Azienda inoltre potrà, prima dell’assunzione, far sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 4. - Cumulo e mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
[…]
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inferiori o diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 18 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore, il recupero, a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.

Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
L’impiegato ha diritto a un riposo settimanale in coincidenza con la domenica.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
[…]

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 6 del presente contratto.
Nessun impiegato tecnico od amministrativo potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 16. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale integralmente retribuito come il normale periodo di lavoro.
I periodi di riposo sono di:
- giorni 12 lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a due anni;
- giorni 17 lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre due anni fino a dieci;
- giorni 22 lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre dieci anni fino a quindici;
- giorni 26 lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre quindici anni.
[…]

Art. 20. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

Art. 23. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai loro superiori secondo l’organizzazione aziendale.
L’Azienda avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare dell’azienda medesima e dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e necessari alla produzione. Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e della necessaria armonia richiesta per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati dovranno aver cura di osservare le disposizioni loro impartite dall’azienda per, l’esecuzione e la disciplina del lavoro. Dovranno rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze. […]
Avranno cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda delle loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dallo stipendio per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato. […]

Art. 31. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello stabilimento del rapporto d’impiego, è improponibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli Industriali e dei lavoratori firmatari del contratto, per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale proponente.

Art. 33. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti d’impiego, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 34. - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi.