Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104 - Aggravamento del deficit visivo per assunta illegittima adibizione ai videoterminali


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sez. -

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati GHERA EDOARDO, GHERA FEDERICO, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA, MITTONI ENRICO, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1128/2008 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Alberto TEDOLDI per delega dell'avvocato Edoardo GHERA, Cherubina CIRIELLO per delega dell'avvocato Elisabetta Lanzetta;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FattoDiritto

 


La Corte di appello di Potenza, con sentenza pubblicata in data 18 novembre 2008, pronunciandosi sulla domanda proposta da R. M. nei confronti dell'Inps - di cui era stato dipendente - e di D.R.M. suo ultimo diretto superiore, confermando la sentenza di primo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda con la quale si chiedeva il risarcimento del danno per aggravamento del deficit visivo e respingeva quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno per subita dequalificazione professionale e per patito mobbing. A fondamento del decisum, per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale poneva, relativamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione, il rilievo che essendosi l'aggravamento del deficit visivo, per assunta illegittima adibizione ai videoterminali, consolidato nel 1990 il relativo inadempimento per responsabilità contrattuale non poteva che risalire a tale epoca e, quindi, la relativa domanda doveva considerarsi, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63 sottratta alla cognizione del giudice ordinario.

Relativamente alla sindrome ansiosa ed all'infarto del miocardio, eventi conclamati in data successiva al giugno 1998, collegati dal R. alla condotta di mobbing patita ad opera del datore di lavoro, ed in particolare, da ultimo, del suo diretto superiore, la predetta Corte, sul presupposto che si trattava d'illecito permanente, reputava di avere la cognizione per l'intero arco temporale della pretesa. La Corte del merito, però, respingeva la pretesa del lavoratore in quanto i motivi di appello, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva valutato - in base alla espletata istruttoria come legittimi i comportamenti datoriali ai quali il R. riconnetteva il denunciato mobbing, erano generici poichè limitati a dedurre la generica volontà persecutoria e come tali, quindi, inammissibili. Comunque, sottolineava la Corte territoriale, i motivi risultavano infondati nel merito alla stregua dell'ampia prova espletata con riferimento alla censura irrogatagli in data 28 ottobre 1999, per essere la relativa prova dedotta la prima volta solo in appello.

Nessuna, concludeva la Corte del merito, delle condotte indicate nell'atto di appello come persecutorie ossia il mutamento delle mansioni con l'adibizione a compiti usuranti per la sua salute, la comminatoria della sanzione, la decurtazione degli incentivi, l'arbitraria trattenuta sullo stipendio del febbraio del 2000, doveva ritenersi illecita essendo espressione dei poteri organizzatori del datore di lavoro e, comunque, non speciosamente mirata in danno del dipendente.

Avverso questa sentenza il R. ricorre in cassazione sulla base di quattro censure, specificate da memoria.

L'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria, deducendo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso difettando l'indicazione dell'organo giudicante che ha emesso la sentenza impugnata; la mancata indicazione nel ricorso di tutte le parti del giudizio e la mancata notifica del ricorso nei confronti di D.R.M. parte nel processo; la violazione dell'art. 366 bis c.p.c..

Diritto

 

Preliminarmente va rilevato, quanto alla eccepita mancata indicazione nel ricorso dell'organo giudicante che ha emesso la sentenza impugnata che la predetta omissione, non avendo impedito alla controparte di difendersi nel merito e, quindi, d'identificare la sentenza impugnata, è irrilevante ai fini di cui trattasi (V. Cass. S.U. 10 dicembre 2001 n. 15603, Cass. 2 aprile 2002 n. 4661 e Cass. 2 dicembre 2004 n. 22661).

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 7, come sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, domandandosi alla Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. l'affermazione del principio secondo il quale "in tema di pubblico impiego privatizzato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, deve essere interpretato nel senso che, qualora la domanda risarcitoria della lesione del diritto del prestatore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, ai fini del riparto della giurisdizione si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, allorchè detta cessazione sia successiva al 30 giugno 1998".

La censura è inammissibile.

Invero, premesso che il motivo va valutato alla stregua del quesito di diritto, non potendo questo essere integrato dalle argomentazioni poste a base della censura ( per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661), rilevano queste Sezioni Unite che la censura non tiene conto dell'affermazione del giudice di appello secondo la quale, relativamente al danno conseguente il deficit visivo - per adibizione ai videoterminali - questo si è consolidato, al pari del relativo inadempimento del datore di lavoro, prima del giugno del 1998 e, quindi, la cognizione della relativa pretesa è sottratta, ai sensi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, alla cognizione del giudice ordinario.

In altri termini, il giudice del merito, quanto al danno in esame, ha escluso che la sua permanenza sia andata oltre il giugno del 1998.

Nè la Corte del merito ha ritenuto che il comportamento datoriale eventualmente causativo del danno in parola potesse iscriversi in unico contesto mobbizzante sì da poter essere collegato ai dedotti successivi inadempimenti.

Consegue, pertanto, che la censura in esame la quale, alla stregua del formulato quesito, prescinde del tutto - non censurandola - dalla specifica ratio decidendi posta a base del ritenuto difetto di giurisdizione è inidonea a devolvere a questa Corte la questione di giurisdizione in esame.

D'altro canto, e vale la pena di rimarcarlo, esclusa la permanenza dell'illecito oltre il termine del 30 giugno 1998 non è applicabile la giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo la quale nelle ipotesi d'illeciti permanenti iniziati prima del predetto termine l'esaurimento degli stessi in epoca successiva attrae al giudice ordinario la decisione sull'intero periodo (Cass. 11 maggio 2009 n. 10669).

Con la seconda censura, denunciandosi nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., si chiede, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., affermarsi il seguente principio di diritto: "il requisito della specificità dei motivi di appello come previsto dall'art. 342 c.p.c. è osservato quando al giudice siano esposte ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione: in particolare allorchè la motivazione della sentenza appellata sia di contenuto ripetitivo o comunque non si discosta da quella della sentenza di primo grado, può essere sufficiente la riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo".

Il motivo è inammissibile.

Ribadito che il motivo va valutato alla stregua del quesito di diritto, non potendo questo essere integrato dalle argomentazioni poste a base della censura (per tutte V. da ultimo Cass. S.O. 5 luglio 2011 n. 14661), devesi rilevare che lo stesso non è riferibile al ricorso di appello, quale è l'ipotesi di specie, atteso che si chiede di affermarsi la sufficienza, ai fini dell'osservanza della specificità dei motivi di appello, della riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo nel caso in cui la motivazione della sentenza appellata sia di contenuto ripetitivo o comunque non si discosta da quella della sentenza di primo grado.

In altri termini, si chiede a questa Corte di affermare il principio in base al quale, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello sia di contenuto ripetitivo di quella di primo grado, è sufficiente, ai fini del rispetto del principio della specificità dei motivi che il relativo atto d'impugnazione riproponga i motivi del ricorso di primo grado. Tuttavia, nella specie, non si tratta d'impugnazione avverso sentenza di appello, bensì di appello avverso una sentenza di primo grado che concreta una fattispecie processuale del tutto diversa da quella posta a base dell'interpello che il ricorrente formula ex art. 366 bis c.p.c.. Il quesito, quindi, è inconferente e come tale, anche alla stregua della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, in quanto la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie per inidoneità della stessa a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. S.U. 12 maggio 2008 n. 11650).

Con la terza critica si allega omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella determinazione di fatti decisivi della controversia e nella valutazione delle prove.

Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c..

Difetta, invero, la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta omessa e insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione: tale indicazione deve consistere infatti in una parte del motivo, la quale si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Di modo che non è possibile ritenere rispettato questo requisito allorquando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, il determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e quali sono le ragioni per cui la motivazione sarebbe conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (V. da ultimo per tutte Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

Con la quarta censura il R., assumendo errore di diritto in riferimento all'art. 2087 c.c. e della L. 12 marzo 1999, art. 21 nonchè difetto di motivazione, chiede a questa Corte la enunciazione del seguente principio di diritto: non l'adibizione a mansioni incompatibili con la salute del lavoratore costituisce notevole inadempimento dell'obbligazione di protezione sancito dall'art. 2087 c.c.; del pari inadempimento di tale obbligazione di demansionamento e il reiterato rifiuto di assegnare il lavoratore a mansioni conferenti alla qualifica e alla sua professionalità: pertanto una volta accertato l'inadempimento datoriale, compete al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa".

La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. in quanto la stessa contiene la contemporanea deduzione di violazioni di legge e di vizio di motivazione non accompagnata da separati quesiti che consentano d'individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Queste Sezioni Unite, del resto, hanno, anche di recente, ribadito che sono inammissibili i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione, ove non sorretti da quesiti separati non essendo consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l'insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

Inoltre, pur a voler considerare il motivo in esame come limitato alla deduzione della sola violazione di leggi, sta di fatto che il quesito, anche sotto il profilo in esame, è inidoneo ad assolvere alla sua funzione risolvendosi in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420 e Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 cit.).

Nè può sottacersi che l'inammissibilità del ricorso appare soluzione obbligata pur se si consideri che i quesiti sopra esaminati non danno in alcun modo spazio - non facendone alcun riferimento - alle argomentazioni che hanno supportato la sentenza impugnata nell'affermare, in modo corretto sul piano logico-giuridico, che nessuna delle condotte indicate nell'atto di appello come persecutorie deve ritenersi illecita essendo espressione dei poteri organizzatori del datore di lavoro e comunque non speciosamente mirata in danno del dipendente.

Stante l'inammissibilità del ricorso non vi è necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti del D.R..

Questa Corte a Sezioni Unite, difatti, ha stabilito che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (Cass. S.U. 22 marzo 2010 n. 6826).

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, oltre Euro 20.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.