Tipologia: CCNL
Data firma: 3 febbraio 1958
Validità: 03.02.1958 - 02.02.1960
Parti: Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini-Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero. Artistiche e Varie-Cisnal
Settori: Tessili, Giocattoli, Operai

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione operai.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Disciplina aziendale.
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe è sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 40. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Mense aziendali.
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Certificato dì lavoro.
Art. 45. - Abrogazione dei precedenti contratti e condizioni di miglior favore.
Art. 46. - Estensione di Contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 47. - Trattamento salariale minimo.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e giocattoli, 3 febbraio 1958

Tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini […], con l’assistenza della Confederazione Generale, dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) […] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente alla Cisl […] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […] e la Uil-Feneal […]
Addì 3 febbraio 1958, tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero. Artistiche e Varie Cisnal […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavorati (Cisnal) […], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di bambole e giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati (legno, materie plastiche, stoffa, gomma, metallo, ecc.) e per gli operai dipendenti dalle stesse.

Art. 2. - Assunzione.
[…]
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Pertanto, nel caso in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire a regime normale negli altri giorni.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione o la sospensione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art 8 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per gli operai a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai addetti a lavoro discontinuo, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio dovrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività di cui all’art. 12.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[…]

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti da zona , non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio, con una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di:
giorni 12 (ore 96) dal 1° all’8° anno compiuto dì anzianità;
giorni 13 (ore 104) dall’8° anno fino al 13° anno compiuto di anzianità;
giorni 15 (ore 120) dal 13° anno compiuto di anzianità in poi compensate con la normale retribuzione, ivi compresa la indennità di contingenza; per i cottimisti il minimo di paga dovrà essere maggiorato della percentuale minima contrattuale di cottimo.
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto incordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno, il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
[…]

Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 26. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di subordinazione verso i superiori e di cordialità verso i compagni di lavoro..
I rapporti fra l’operaio ed i superiori dovranno essere improntati a sensi di urbanità.

Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione. Salvo permesso della Direzione, non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]
L’azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell’operaio e in tal caso non corrisponderà più la indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 32. - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento e introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
а) richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art 35.

Art. 34. - Multe è sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese al compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune mancanze che abbiano già datò luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro elio, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 34 (multe e sospensioni) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio colposo al verificarsi di incidenti;
c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione;
f) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 34 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 34.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati d’impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 42. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.