Tipologia: CCNL
Data firma: 30 giugno 1953
Validità: 01.06.1953 - 31.05.1955
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, Uil Vetro
Settori: Chimici, Mosaici vetrosi, Impiegati, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Elementi della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 19. - Acconti.
Art. 20. - Indumenti di lavoro.
Art. 21. - Indennità zona malarica.
Art. 22. - Tredicesima mensilità.
Art. 23. - Indennità di maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 24. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 28. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Commissioni interne.
Art. 40. - Mense aziendali.
Art. 41. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 42. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Art. 46. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 47. - Regolamento interno.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 49. - Condizioni di miglior favore.
Art. 50. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, 30 giugno 1953

In Venezia, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro […], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini […], la Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi […], la Uil Vetro […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti fra tutte le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi e gli impiegati in esse occupati.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[…]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.
Chiarimento a verbale.
Le aziende che all’entrata in vigore del presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal primo confina del presente articolo, qualora elevino detto orario sino al limite normale di 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in più.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo, che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di cui all’art. 10.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 9 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni di calendario per il 1° e il 2° anno compiuto di anzianità
- 20 giorni di calendario dal 3° al 10° anno compiuto di anzianità
- 25 giorni di calendario dall’11° al 20° anno compiuto di anzianità
- 30 giorni di calendario oltre il 20° anno.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzione da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 20. - Indumenti di lavoro.
Agli impiegati che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti in rapporto al lavoro stesso, le aziende forniranno gratuitamente gli indumenti stessi.
Ove tali indumenti non vengano forniti agli impiegati di ambo i sessi che si trovino nelle suddette condizioni di lavoro sarà corrisposta una indennità sostitutiva di lire 2,50 per ogni ora di effettiva prestazione.

Art. 21. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950 n. 860.
[…]

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori.
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può - applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) , e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della azienda, a ciascun impiegato.

Art. 39. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dall’Accordo interconfederale.

Art. 40. - Mense aziendali.
Tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali ed interaziendali esistenti.

Art. 45. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di impiego, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferiti alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 47. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli impiegati.
Per l’esame preventivo del regolamento interno, valgono le norme dell’accordo interconfederale sulle Commissioni Interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.