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Cassazione Civile, Sez. 3, 31 luglio 2012, n. 13678 - Demansionamento e mobbing


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO MASSERA - Presidente

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Rel. Consigliere

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso 14814-2010 proposto da:
P. F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio dell'avvocato P. GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA D'ITALIA 00950501007;

- intimati -

Nonché da:

BANCA D'ITALIA 00950501007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato IRTI NATALINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALPA GUIDO, DE CAROLIS BRUNO giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro
P. F.;
- intimato -


avverso la sentenza n. 403/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2010 R.G.N. 7133/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato GIOVANNI P.;
udito l'Avvocato LORETA UTTARO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'inammissibilità del 1°-2°-4° motivo del ricorso, rigetto del 3° motivo.



Fatto


Con citazione notificata in data 27.10.2010 F. P. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), esponendo che - dopo aver lavorato come avvocato dell'ufficio consulenze legali alle dipendenze della Banca d'Italia - era stato distaccato, unitamente ad altri due colleghi, presso l'U.I.C. per costituire l'ufficio legale, del quale poco dopo aveva assunto la direzione; che nel 1982 si era dimesso dalla Banca d'Italia ed era stato assunto dall'U.I.C. con la qualifica di condirettore, massimo grado della carriera direttiva dell' ente; che tra la fine del 1993 e il 1994, tuttavia egli era stato progressivamente esautorato da ogni attività, attraverso la sistematica soppressione delle funzioni ricoperte, l'attribuzione ad altri del ruolo direttivo e delle funzioni collegate alla posizione professionale raggiunta, la creazione - per esso istante - di nuove posizioni professionali del tutto prive di funzioni e la cancellazione di ogni effettivo potere gerarchico. L'attore assumeva, dunque, che tale condizione di emarginazione lo aveva costretto ad una totale inattività o allo svolgimento di attività inutili, aveva, quindi, mortificato le sue capacità professionali e, infine, aveva determinato l'insorgere di una malattia psichiatrica in forma cronica e inemendabile, con prognosi severa quoad valetudinem che, sotto il profilo medico legale configurava danno biologico equamente valutabile nella misura del 25%. Chiedeva, quindi, la condanna dell'U.I.C. al risarcimento danno biologico nella misura di £ 51.378.000; il danno fisico in £ 765.000.000; il danno all'immagine professionale nella misura di £ 1.500.000.000, nonché il danno non patrimoniale nella misura di £ 1.000.000.000 o a quelle altre somme dovute singolarmente per i danni pretesi maggiori o minori e, così complessivamente £ 3.317.028.000.
Si costituiva l'U.I.C., che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda.
Il Tribunale - esaurita l'istruttoria con la prova orale e documentale dedotta dalla parti e con una c.t.u. sulla persona dell'attore - con sentenza in data 6 maggio 2004 rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Proposto appello da parte del P., si costituiva l'U.I.C. per resistere al gravame ; il giudizio era, quindi, interrotto a seguito della soppressione dell'ente appellato; l'appellante provvedeva alla riassunzione nei confronti della Banca d'Italia, succeduta all' ente soppresso; la Banca d'Italia, costituendosi in giudizio, resisteva al gravame; infine con sentenza in data 2 febbraio 2010, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo quattro motivi.
Ha resistito la Banca d'Italia, depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto


1. Il ricorso principale e quello incidentale condizionato sono riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..


1.1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n.4 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello esaminato il motivo di censura, con cui si denunciava l'"operazione interpretativa" che aveva portato il giudice (di primo grado) ad imputare il danno lamentato al mobbing in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., così rendendo impossibile verificare la correttezza giuridica del procedimento interpretativo di una motivazione omessa sulla specificità dei motivi, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ..
Sotto tale rubrica il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale - pur asserendo in premessa che i motivi di gravame erano esposti «con una tecnica argomentativa per "temi" che ha reso non facile l'individuazione delle specifiche doglianze» (pag. 4 della sentenza impugnata) - ha, però, rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame e ha, anche, individuato la specifica doglianza, con cui si censurava l'"operazione interpretativa" in base alla quale il giudice di primo grado aveva individuato nel mobbing, la causa petendi dei danni lamentati, ritenendo erroneamente che, al di fuori di tale fattispecie, non vi fossero altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale. A parere del ricorrente la Corte territoriale ha, però, eluso la censura, posto che si è limitata a indicare in quali atti e quante volte esso appellante aveva denunciato di essere stato vittima del mobbing, senza considerare che tale indicazione stava solo a significare che il danno subito non era riconducibile ad una inadempienza contrattuale.


1.2. Il secondo e il terzo motivo sono preceduti da una lunghissima "rubrica" di identico tenore in cui il contenuto delle censure ivi esposte viene "riassunto" nei termini riportati di seguito testualmente.
"Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'applicazione dei principi che presiedono alla formulazione dei motivi di appello, contenuti nell'art. 132 co. 2 n.4 e 342 cod. proc. civ. per avere il giudice del merito ritenuto di non facile comprensione i motivi dedotti dall'appellante, pur pervenendo contraddittoriamente, alla loro specifica individuazione. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa in relazione alla corretta applicazione dei principi che presiedono all'interpretazione della domanda, contenuti nell'art. 112 cod. proc. civ. , essendo il giudice pervenuto alla conclusione che l'attore aveva chiesto il risarcimento di un danno da mobbing, basandosi esclusivamente su quanto da questi dedotto nei propri atti difensivi. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, non avendo il giudice del merito considerato che l'attore aveva proposto una domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro dei danni subiti per la violazione ad opera di condotte illecite dell'Ente convenuto vietate dagli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e dalle norme costituzionali a tutela della persona (art.2 Cost.) e della sua salute (art.32 Cost.); avendo il giudice del merito, invece e non tenendo conto del principio secondo cui il giudice deve seguire le norme di diritto (art.113 cod. proc. civ.), ritenuto che queste condotte, pure accertate e produttrici dei danni denunciati, dovessero ascriversi alla violazione di obblighi contrattuali (demansionamento), senza tuttavia rilevare, così cadendo anche in contraddizione, che quel preteso dimensionamento, per le modalità in cui si era realizzato e dallo stesso giudice accertate, evidenziava, invece, un dimensionamento "di fatto", non assoggettato alla normativa dell'art. 2103 cod. civ. ed idoneo, nella specie, a produrre i danni denunciati e da lui accertati. Omessa motivazione su di un punto decisivo della causa, non avendo il giudice del merito rilevato che l'accertamento istruttorio effettuato, anche con l'ausilio di una perizia medico-legale e che aveva confermato l'esistenza di danni, la loro imputabilità all' Ente convenuto e la loro stessa entità, non era stato impugnato. Il giudice, infatti, ha ritenuto, una volta esclusa la propria competenza a decidere sul danno da demansionamento (ma, come detto, si tratta di un demansionamento di fatto), di dover indagare sulla condotta dello stesso convenuto per verificare se questo avesse posto in essere un'azione di mobbing, dal giudice identificato come illecito extra-contrattuale, che lo abilitava, invece, a pronunciarsi sulla domanda; senza considerare, quindi, l'inutilità di una siffatta indagine, atteso i principi in materia di cosa giudicata fissati dall'art. 2909 cod. civ.. Se il giudice del merito non fosse incorso nei denunciati vizi, avrebbe potuto accogliere la domanda, atteso che erano stati acquisiti, per effetto della loro definitività, tutti gli elementi necessari, per la richiesta condanna del convenuto, definitivamente responsabile dei danni prodotti dalla sua condotta illecita. Mentre con la decisione impugnata il giudice ha negato al ricorrente il suo fondamentale diritto alla tutela giudiziaria (art. 24 Cost.) e al giusto processo (art.111 Cost.) avendo respinto la domanda di risarcimento dei danni, nonostante il predetto definitivo accertamento (art. 360 cod. proc. civ. n.5)."


1.2.1. In particolare, esponendo il secondo motivo, il ricorrente si duole che i giudici di appello, abbiano acriticamente condiviso l'interpretazione del primo giudice e, quindi, contrapposto l'illecito contrattuale da demansionamento all'illecito extra-contrattuale da mobbing, escludendo la possibilità di conoscere il primo, senza accorgersi che «l'insistenza con cui l'attore contestava di avere preteso il risarcimento di un danno da illecito contrattuale (...) ovvero da mobbing non era dovuto ad una pretesa "furbizia difensiva" (...) ma alla ponderata rilevazione che i fatti denunciati non erano scaturiti direttamente dalla violazione di obblighi contrattuali e che il contratto di lavoro era stato semplicemente "l'occasione" (Cass. n. 4063/2010) per conseguire uno scopo che nulla aveva a che fare con quegli obblighi ...» (cfr. pag. 34 del ricorso) . Richiama, inoltre, le vicende del processo amministrativo instaurato nei confronti del datore di lavoro, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, che avrebbe individuato negli stessi fatti accertati dal Tribunale un "demansionamento di fatto" «che incidendo su diritti soggettivi, richiedeva proprio la competenza del giudice civile, che, invece, l'aveva rifiutata».

1.2.2. Inoltre, nel corso dell'esposizione del terzo motivo, sostanzialmente ripetitivo (come il precedente) di censure svolte in grado di appello, il ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano posto in termini di incompatibilità il demansionamento e il mobbing e abbiano, quindi, finito per escludere dall'indagine sul mobbing una molteplicità di fatti ascrivibili alla violazione di obblighi contrattuali (ed. demansionamento), limitando la propria indagine soltanto a pochi, isolati e residuali episodi.


1.3. Anche il quarto motivo è preceduto da una lunghissima rubrica, per il vero non dissimile dalle precedenti e che, comunque, si riproduce di seguito testualmente.
"Insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa in relazione alla corretta interpretazione dei principi che presiedono all'interpretazione della domanda, contenuti nell'art. 112 cod. proc. civ., avendo i giudici del merito ritenuto che l'attore avesse richiesto il risarcimento dei danni da mobbing, basandosi esclusivamente su quanto da questi dedotto nei propri atti difensivi. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, non avendo il giudice del merito considerato che l'attore aveva proposto una domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro dei danni subiti per la violazione di diritti soggettivi ad opera di condotte illecite dell' Ente convenuto vietate dagli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e dalle norme costituzionali; avendo il giudice del merito, invece, e non tenendo conto del principio secondo cui il giudice deve nella decisione seguire le norme di diritto (art. 113 cod. proc. civ.), ritenuto che queste condotte, pur accertate come illecite e produttrici, erano state poste in essere con lo specifico intento di danneggiare l'attore, bensì per difendere le ragioni dell'Ente contro quelle dello stesso attore. Insufficiente motivazione circa le norme generali che disciplinano la materia del risarcimento del danno, avendo il giudice del merito ritenuto elemento indispensabile perché il danno possa essere risarcito, la sua specifica intenzionalità, così pervenendo alla conclusione che l'assenza di questo requisito comportasse la trasformazione di un danno definitivamente accertato, prodotto da una condotta anch'essa definitivamente accertata come illecita e sua fonte generatrice, in un danno "giusto" e/o "lecito", non tenendo conto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico-costituzionale, che garantisce ad ogni cittadino, vittima di una danno, il diritto alla tutela (art. 2 4 Cost.) giudiziaria (art. 111 Cost.)."


1.3.1. Con quest'ultimo motivo il ricorrente - insistendo nell'assunto che vi sia giudicato sull'accertamento del fatto illecito ascrivibile all' Ente convenuto - lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente focalizzato l'attenzione sullo scopo perseguito dallo stesso Ente ed, escludendo la finalità persecutoria, abbia finito erroneamente per escludere la risarcibilità del danno accertato.

2. I motivi di ricorso - ad onta della suddistinzione in quattro distinte censure - soffrono della stessa tecnica espositiva, al limite dell' inammissibilità, già denunciata dai giudici del gravame ed esprimono nella sostanza, al di là della prolissa esposizione, di cui è sintomatico il tenore delle rubriche sopra riportate, un'unica sostanziale censura e, cioè, che i giudici del merito - distinguendo e, anzi, contrapponendo il mobbing e il demansionamento - non abbiano colto la reale portata della domanda svolta nell'atto introduttivo del giudizio, intesa a fare valere un danno conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente protetti, derivante da fatto illecito del datore di lavoro, rispetto al quale il rapporto di lavoro costituiva mera occasione. In particolare i giudici di appello - assumendo la scarsa chiarezza espositiva dell'atto di impugnazione quasi come "alibi" (come lascerebbe intendere il ripetuto dolersi da parte del ricorrente del fatto che la sentenza impugnata abbia censurato «la tecnica argomentativa» dell'atto di appello, pur non ravvisando una ragione di inammissibilità del gravame) -avrebbero finito per commettere lo stesso errore del primo giudice, e cioè di focalizzarsi sulle espressioni letterali usate dall'attore e sul ripetuto ricorso dallo stesso fatto all'espressione mobbing per enucleare solo pochi fatti dalla complessa vicenda ed escluderne la risarcibilità, perché ritenuti episodici e non connotati dall'elemento intenzionale.

2.1. Ciò posto, va innanzitutto ribadito che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa.

Solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui, invece, venga in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (ex plurimis, Cass. 24 luglio 2008, n. 20373; Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 26 aprile 2001, n. 6066; Cass. 2 marzo 2001, n. 3016).
Nel caso di specie il ricorrente - pur enunciando con il primo motivo di ricorso l'error in procedendo ai sensi del n.4 dell'art. 360 cod. proc. civ. per omesso esame da parte della Corte di appello di una specifica censura (in ordine all'"operazione interpretativa" della domanda) e deducendo, a più riprese, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. anche con gli altri motivi (peraltro formalmente prospettati in relazione al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) - non censura e neppure, nella sostanza, deduce l'omesso esame di una domanda, quanto piuttosto il risultato di tale esame; con la conseguenza che la questione va riguardata sotto il profilo dell' interpretazione svolta nella sentenza impugnata in ordine alle circostanze fattuali poste dall'odierno ricorrente a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio e ai contenuti della richieste ivi formulate.
D'altra parte una pronuncia vi è stata sul punto, avendo i giudici del merito ritenuto che l'attore avesse inteso far valere condotte non inquadrabili nell'ambito dell'inadempimento di specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro e, previa qualificazione della domanda come intesa a far valere una responsabilità extra-contrattuale (che, altrimenti, la controversia sarebbe rientrata nella giurisdizione amministrativa) , hanno concluso, per un verso, che i fatti specifici dedotti fossero astrattamente riconducibili - secondo la prospettazione dello stesso attore a un comportamento persecutorio, riferibile alla fattispecie del mobbing (anche a prescindere dai ripetuti richiami all'espressione in questione, contenuta negli scritti difensivi della stessa parte) e, per altro verso, che le condotte in concreto emerse in istruttoria, vuoi per il carattere isolato, vuoi per essere riconducibili a mere scelte gestionali dell'ente datore di lavoro, non concretassero gli estremi indicati.
Valga in particolare considerare che la Corte di appello ha motivatamente condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale sulla scorta delle allegazioni difensive dell'originario attore (segnatamente, nella memoria depositata ai sensi dell' art.180 cod. proc. civ. laddove il P. affermava : «... la domanda non ha ad oggetto la reintegrazione, sotto l'aspetto economico, di alcuno dei beni patrimoniali, che possano qualificarsi "consequenziali"... rispetto ali'eventuale lesione dei diritti connessi al rapporto di lavoro ... bensì alla reintegrazione di beni che risultano protetti in capo ad ogni cittadino. . » e ancora «nel merito, l'attore non ha mai dedotto di avere subito danni per l'attribuzione di mansioni dequalificanti od illegittimi mutamenti delle mansioni, bensì ... per la spregiudicata strategia della più totale pesante emarginazione tristemente più nota con il termine di mobbing») ed ha, altresì, rimarcato la chiara collocazione della domanda nell'ambito della responsabilità extracontrattuale anche alla luce del tenore dell'atto di appello (laddove il P. affermava: «... se la violazione dell'art. 2103 c.c... è stata concepita per emarginare il lavoratore, "tenerlo buono", "renderlo inoffensivo", isolarlo dal contesto lavorativo in quanto lavoratore "scomodo", in questo caso non solo è evidente che il demansionamento costituisce il mezzo per conseguire un fine che nulla ha a che spartire con l'articolo 2103 cc, ma nella specie, trattandosi di soggetti che si avvalgono di poteri pubblici, costituiscono, com'è facile intuire, elementi di una fattispecie di illecito penale») e ancora nella comparsa conclusionale in appello (laddove il medesimo appellante affermava che la condotta del datore di lavoro «... si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e del complesso della sua personalità»), desumendone la conferma che il thema decidendum imponeva di verificare «se nei fatti denunciati e provati in giudizio dall'attore fossero ravvisabili condotte, non inquadrabili nell'ambito dell'inadempimento di specifici obblighi propri del datore di lavoro e degli altri dipendenti, causalmente connessi con i danni lamentati» (pag. 6 sentenza) e, più esattamente, che la domanda avesse ad oggetto « il risarcimento del danno derivante da comportamenti persecutori non inquadrabili nel contesto dell'inadempimento del contratto di lavoro» (pag. 7 sentenza).
L'avere considerato «i fatti provati dall'attore come integranti un'ipotesi di demansionamento, in sé non idonea ad integrare anche un'ipotesi di vero e proprio mobbing» (pagg. 7 e 8 sentenza) non sta ad escludere, in astratto, che il demansionamento non possa essere produttivo di risarcimento del danno, ma è affermazione strettamente consequenziale alla definizione del thema decidendum: id est, i fatti provati dall'attore avrebbero potuto eventualmente integrare un'ipotesi di demansionamento rilevante come illecito contrattuale, ma non integravano una condotta rilevante ex art. 2043 cod. civ. (e neppure ne costituivano un elemento sintomatico), perché non erano connotati da quell'intento persecutorio che - secondo la prospettazione attorea - aveva avuto la condotta del datore di lavoro, travalicando l'ambito della mera inadempienza contrattuale. Mentre l'ulteriore precisazione svolta con riguardo al profilo soggettivo della condotta, per un verso, non contrasta con principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui l'intento persecutorio è uno dei connotati del mobbing e, per altro verso, neppure rivela un travisamento della domanda attrice, se - come è pacifico - era stato lo stesso attore a lamentare nell'atto di appello che «solo il fine di recare danno alla persona del dipendente caratterizza un insieme di episodi (ancorché costituenti, singolarmente o unitariamente considerati, violazioni dei doveri che incombono sul datore di lavoro) come comportamento persecutorio o mobbing».


2.2. Queste le linee argomentative dell'impugnata sentenza, risulta chiaro che la Corte territoriale ha proceduto all' interpretazione della domanda in citazione con motivazione che è sicuramente adeguata, dal momento che lascia chiaramente intendere le ragioni dell'interpretazione fornita, non presentando affatto l'insufficienza e, tantomeno, la contraddittorietà lamentata; per converso le censure di parte ricorrente - prima ancora che risultare basate su una diversa valutazione dei contenuti della citazione - si rivelano prive di serio fondamento.
Vero è che non sono i giudici di merito a contrapporre due fattispecie - e cioè, quella del "demansionamento /illecito contrattuale" e quella del "mobbing /illecito extra­contrattuale" - dal momento che essi hanno ben chiaro che il demansionamento può essere anche sintomatico del mobbing e, tuttavia, hanno ritenuto che, nello specifico, non fosse idoneo a integrare anche un'ipotesi di vero e proprio mobbing-, così come hanno precisato che il danno da mobbing ben può essere di matrice contrattuale, inquadrando, unitamente alla prevalente giurisprudenza, «la nozione di mobbing o in una violazione dell'obbligo di sicurezza derivante dall'articolo 2087 cc. o in riferimento all'articolo 2049 cc.» (pag. 7 sentenza). Al contrario è proprio l'odierno ricorrente che, come è reso palese anche dalle deduzioni svolte in questa sede, articola la propria tesi su detta contrapposizione e - verosimilmente nello sforzo di sottrarsi all'eccezione di difetto di giurisdizione (ma, questo, poco importa, dal momento che non è controverso che la responsabilità contrattuale si sottraeva alla giurisdizione ordinaria) riconduce quelle che costituivano violazioni di doveri contrattuali (e tale è evidentemente il cd. demansionamento di fatto che, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, è fattispecie riconducibile, pur sempre, all'art. 2103 cod. civ.) nell'ambito di un comportamento persecutorio, generalmente definito mobbing. E se poi lo stesso ricorrente sostiene di aver prospettato a carico del datore di lavoro gli elementi di una fattispecie di illecito penale, quel che può dirsi, attesa la vaghezza delle deduzioni difensive, è che delle due l'una: o non è configurabile un'ipotesi di reato (dal momento che parte ricorrente neppure la individua) oppure si tratta di fattispecie di illecito penale non produttivo di danno per il lavoratore, come tale non rilevante ai fini di causa.

2.3. E' ben vero che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 10 febbraio 2010, n.3012), posto che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi (Cass. 2 dicembre 2004, n. 22665). Resta, in ogni caso, fermo che, ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale - che, comunque, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito - non sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall'art. 1362 cc. poiché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare e, soprattutto, perché, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posta dall'art. 112 cod. proc. civ. deve essere individuato nel rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa (Cass. 6 luglio 2001, n. 9208). Ne consegue che nell'interpretazione della domanda (per come essa è suscettibile di essere "compresa" dalla controparte) non può prescindersi del tutto dal tenore delle espressioni usate dalla parte istante, in particolar modo quando la domanda riguarda diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano distinte entità.
Va in particolare considerato che - secondo l'insegnamento delle SS.UU. di questa Corte - ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 cc. e ss., art. 2087 cc), indizi di per sè non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d1 impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cc.) , nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. Un., n. 18623 del 2008).
Non è, dunque, l'individuazione del petitum mediato o immediato che rileva ai fini della relativa indagine (dal momento che la lesione di un bene costituzionalmente garantito, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ben può derivare dalla violazione di doveri contrattuali), ma la condotta descritta dalla parte istante.
Nel caso di specie i giudici del merito - esclusa (ai fini per cui è causa) la rilevanza di comportamenti del datore di lavoro sussumibili nell'ambito delle mere inadempienze contrattuali, vuoi perché dichiaratamente espunti dall'attore dall'ambito della domanda, vuoi perché avrebbero, comunque, esulato dalla giurisdizione ordinaria - hanno ritenuto che i fatti dedotti dall'attore, come espressivi di un comportamento persecutorio nei suoi confronti, o non fossero provati del tutto oppure, se provati, non avessero quella connotazione.
E' appena il caso di aggiungere - avuto riguardo alla tesi, che in più punti traspare in ricorso, che sembrerebbe, singolarmente, ascrivere agli accertamenti effettuati dal c.t.u. l'efficacia di un giudicato sul danno - che il provvedimento istruttorio con cui era stato nominato il consulente e disposti i quesiti non aveva alcuna efficacia vincolante in sede di decisione; che le conclusioni del c.t.u. non sono state poste dai giudici del merito a fondamento della decisione ; che, di conseguenza, nessun interesse ad impugnare (non essendo ciò consentito per "correggere" passaggi motivazionali della prima decisione) poteva sorgere a carico della controparte.


2.4. Da ultimo si impongono alcune precisazioni con riguardo al processo amministrativo, intervenuto nelle more tra le stesse parti, per quanto la questione - come osservato da parte resistente - presenti i caratteri della novità e sia come tale inammissibile in questa sede.
Innanzitutto si rileva - pur risultando assorbente il rilievo che precede - che le censure svolte sul punto incorrono in un ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366 n.6 cod. proc. civ., dal momento che la norma, secondo l'interpretazione patrocinata dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze 2 dicembre 2008, n. 28547 e 25 marzo 2010, n. 7161), ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili; il che non si riscontra nel ricorso all' esame.
A prescindere da quanto sopra, appare, poi, opportuno sgombrare il campo da un equivoco che sembra ripercorrere tutte le censure e, cioè, che sia stato oggetto di accertamento da parte dei giudici del merito la violazione degli obblighi contrattuali dell' Ente e che ne sia stato addirittura verificato il nesso eziologico con i danni lamentati dal ricorrente. Invero - contrariamente a quanto postulato da parte ricorrente - alle argomentazioni svolte sul punto dai giudici di merito non può ascriversi altro significato che quello di espungere dal thema, questioni che esulano dalla giurisdizione ordinaria e non già quello di affermare la sussistenza dei presupposti della responsabilità contrattuale (per la contraddizione con la premessa iniziale che non lo consente).
E' poi incomprensibile l'assunto di parte ricorrente, secondo cui «il Consiglio di Stato, nel rifarsi direttamente a quanto accertato dal Tribunale civile, senza peraltro sindacarne il merito, individuava nella fattispecie denunciata dal ricorrente "un demansionamento di fatto", che incidendo su diritti soggettivi richiedeva proprio la competenza del giudice civile che, invece, l'aveva rifiutata» , dal momento che, in questa sede, la relativa indagine è stata esclusa dal thema decidendum, non già perché si trattasse di comportamenti che non fossero suscettibili di incidere su diritti soggettivi, ma perché la materia contrattuale era riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A..

In conclusione il ricorso va rigettato, risultando assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 12.200,00 (di cui € 200, 00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Roma 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012