Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/686/CEE - Campo di applicazione - Eccezioni - Dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o per le forze dell'ordine. - Causa C-103/01.

 

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Parole chiave



1. Ravvicinamento delle legislazioni - Dispositivi di protezione individuale - Direttiva 89/686 - Normativa nazionale che sottopone i dispositivi per vigili del fuoco, nonostante la loro conformità alla direttiva, a requisiti supplementari - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 89/686, artt. 1 e 4, e allegato I, punto 1)

2. Diritto comunitario - Nozioni - Interpretazione - Rinvio al diritto nazionale - Inammissibilità

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Dispositivi di protezione individuale - Direttiva 89/686 - Misure di armonizzazione dei dispositivi destinati alla protezione dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni abituali - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione del principio di sussidiarietà - Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 89/686)


Massima


1. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 1 e 4 della direttiva 89/686, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, uno Stato membro che sottopone dispositivi di protezione individuale per vigili del fuoco a requisiti supplementari, mentre essi sono conformi ai requisiti della detta direttiva e sono muniti della marcatura CE.

Infatti, dall'art. 1, n. 4, della detta direttiva deriva che i dispositivi di protezione individuale destinati ad essere utilizzati dai corpi di vigili del fuoco sfuggono al suo campo di applicazione solo se si può ritenere che essi siano stati progettati e fabbricati specificamente per le forze preposte al mantenimento dell'ordine ai sensi dell'allegato I, punto 1, della direttiva. Ora, poiché i compiti dei corpi di vigili del fuoco consistono normalmente in operazioni di salvataggio di persone e di beni in caso di incendi, di incidenti stradali, di esplosioni, di alluvioni o di altre catastrofi, questi compiti si distinguono da quelli che incombono alle forze la cui missione principale è il mantenimento dell'ordine pubblico. Per contro, se i corpi di vigili del fuoco fossero chiamati, in determinate circostanze, a contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e fossero muniti a tal fine di dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati specificamente per l'adempimento di questo compito, questi ultimi rientrerebbero nell'eccezione prevista dall'allegato I, punto 1, della direttiva.

Benché la detta direttiva non osti a che uno Stato membro richieda che i corpi di vigili del fuoco siano equipaggiati con strumenti di salvataggio corrispondenti tutti alle stesse norme di fabbricazione e di sicurezza al fine di assicurare la loro compatibilità, per raggiungere l'obiettivo inteso ad assicurare la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale tra gli Stati membri, la detta direttiva deve impedire a questi ultimi di vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei detti dispositivi che soddisfano le sue disposizioni e che sono muniti della marcatura CE.

( v. punti 30-31, 36, 39, 43, 50 e dispositivo )

2. L'ordinamento giuridico comunitario non intende, in via di principio, definire le sue nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali senza un'espressa precisazione in tal senso.

( v. punto 33 )

3. La direttiva 89/686, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, non viola né il principio di sussidiarietà né quello di proporzionalità armonizzando le disposizioni nazionali relative ai detti dispositivi destinati alla protezione dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni abituali.

Infatti, per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, le disposizioni nazionali in questione, differendo sensibilmente da uno Stato membro all'altro, possono, come si constata al quinto considerando della direttiva, costituire un ostacolo agli scambi con ripercussioni immediate sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. L'armonizzazione di queste disposizioni divergenti, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, può essere effettuata solo dal legislatore comunitario.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l'inserimento dei dispositivi di protezione individuale destinati alla protezione dei vigili del fuoco nel campo di applicazione della direttiva è idoneo ad assicurare la libera circolazione dei detti dispositivi tra gli Stati membri e non va oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Esso non usurpa la competenza di questi Stati membri a definire i compiti e i poteri dei corpi di vigili del fuoco nonché ad assicurare la loro protezione individuale. Esso non usurpa nemmeno l'organizzazione delle forze armate o di quelle preposte al mantenimento dell'ordine.

( v. punti 46-48 )


Parti


Nella causa C-103/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Schieferer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön e dal sig. H.-W. Rengeling, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che, assoggettando, per il tramite della normativa di taluni Länder, dispositivi di protezione individuale per vigili del fuoco a requisiti supplementari, mentre essi sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), e sono muniti della marcatura CE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1 e 4 della detta direttiva,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H.-A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza




Motivazione della sentenza



1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, assoggettando, per il tramite della normativa di taluni Länder, dispositivi di protezione individuale per vigili del fuoco a requisiti supplementari, mentre essi sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva DPI»), e sono muniti della marcatura CE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1 e 4 della detta direttiva.

Ambito normativo

2 La direttiva DPI, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1), prevede, in particolare, all'art. 1:

«1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati "DPI".

Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per DPI qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:

a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;

b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;

c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

(...)

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I».

3 L'art. 4, n. 1, della direttiva DPI stabilisce:

«Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura "CE" che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di certificazione di cui al capitolo II».

4 L'allegato I della direttiva DPI contiene l'elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva. Conformemente al punto I di questo allegato, sono esclusi i DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.).

I fatti e la fase precontenziosa del procedimento

5 Alla Commissione è stato fatto rilevare che la normativa di taluni Länder tedeschi assoggettava i dispositivi di protezione dei vigili del fuoco a requisiti che non figuravano nella direttiva DPI. Nel Land di Bassa Sassonia, ad esempio, le cinture di sicurezza dovrebbero soddisfare le specifiche di una norma tecnica nazionale. In Renania del Nord-Vestfalia, la normativa imporrebbe che i caschi ottengano la certificazione di un organismo con sede in questo Land.

6 Ritenendo che queste disposizioni non fossero compatibili con gli artt. 1 e 4 della direttiva DPI, la Commissione ha inviato una lettera di diffida al governo tedesco in data 19 marzo 1998.

7 Nella sua risposta in data 25 maggio 1998, il governo tedesco ha fatto valere che l'organizzazione del corpo dei vigili del fuoco rientra nella competenza legislativa dei Länder. Questi ultimi indicherebbero, nella loro normativa, se questi corpi costituiscano organismi incaricati di assicurare la sicurezza o l'ordine pubblico. In caso affermativo, i DPI che sono esclusivamente progettati o fabbricati per questo genere di organismi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva DPI. Il detto governo fa valere che non si potrebbe quindi affermare, in generale, che i vigili del fuoco tedeschi non rientrano nelle forze armate o nelle forze dell'ordine. Il corpo dei vigili del fuoco del Land di Bassa Sassonia, in particolare, sarebbe un organismo incaricato di assicurare la sicurezza o l'ordine pubblico e la cintura di sicurezza di cui trattasi sarebbe specificamente destinata alla loro attrezzatura.

8 Non essendo soddisfatta di questa spiegazione, la Commissione, con lettera 21 ottobre 1998, ha inviato un parere motivato alla Repubblica federale di Germania invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

9 In una comunicazione in data 18 dicembre 1998, il governo tedesco ha reso noto alla Commissione che aveva inviato una lettera ai Ministeri dell'Interno dei Länder chiedendo loro di modificare la loro normativa circa l'approvvigionamento in DPI al fine di adattarli al diritto comunitario. In un'altra comunicazione dell'8 dicembre 2000, tale governo ha chiarito che era sempre in attesa di una risposta da parte dei Länder.

10 In tale contesto la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

Sul ricorso

Osservazioni presentate alla Corte

11 La Commissione fa valere che l'applicabilità della direttiva DPI dipende unicamente dalla definizione della nozione «forze armate o forze dell'ordine» in diritto comunitario, nella quale non rientrerebbero i corpi dei vigili del fuoco. La semplice organizzazione amministrativa dei vigili del fuoco sarebbe a tal riguardo priva di pertinenza. La loro missione specifica si distinguerebbe dai compiti affidati alle forze armate o alle forze dell'ordine. Quest'ultima nozione farebbe riferimento all'essenza stessa dell'esercizio dei pubblici poteri.

12 L'espressione «forze armate o forze dell'ordine» designerebbe gli eserciti e le forze dell'ordine armate. Gli esempi menzionati nell'elenco di esclusione che figura nell'allegato I della direttiva DPI, ossia i caschi e gli scudi, consentono, secondo la Commissione, di precisare che si tratta di forze d'intervento che devono difendersi contro attacchi provenienti da altre persone. I DPI fabbricati specificamente per queste formazioni dovrebbero soddisfare i requisiti particolari di sicurezza nel caso di scontri violenti e non costituirebbero quindi merci ordinarie che si trovano sul mercato. Tale non sarebbe il caso dei dispositivi che non sarebbero fabbricati specificamente per i corpi pubblici dei vigili del fuoco, ma per tutti i vigili del fuoco, compresi quelli di imprese o di fabbriche.

13 Poiché i corpi di vigili del fuoco pubblici e privati svolgono compiti analoghi nella lotta contro gli incendi, le esplosioni, gli incidenti e le catastrofi naturali, la loro competenza in materia di mantenimento dell'ordine non costituirebbe l'essenza stessa dei loro compiti. Per il resto, questa competenza non avrebbe alcuna relazione con i loro dispositivi di protezione, progettati per combattere il fuoco e per gli altri compiti specifici dei vigili del fuoco.

14 Il governo tedesco cerca di dimostrare, in via preliminare, che la cintura di sicurezza che è all'origine del presente procedimento per inadempimento è stata progettata e fabbricata specificamente per la protezione dei vigili del fuoco contro i pericoli nel corso della loro formazione, delle esercitazioni e degli interventi. Secondo tale governo, la circolare tecnica relativa alla detta cintura di sicurezza ne disciplina le dimensioni, i requisiti, nonché i provvedimenti di controllo e impone l'obbligo di munirli di un marchio. L'uso di una cintura identica, portata durante l'esercitazione e l'intervento da tutti i vigili del fuoco, risulterebbe di fondamentale importanza per il salvataggio del vigile stesso, per quello dei terzi e, in particolare, per prestare soccorso ai colleghi che si trovano in difficoltà. Essa consentirebbe al vigile del fuoco di proteggersi dal rischio di caduta da scale o in altri luoghi pericolanti. Il governo tedesco precisa che essa comprende un'accetta custodita in un fodero di protezione conforme alla norma DIN 14924. Inoltre, indicazioni dettagliate concernenti la cintura sarebbero necessarie, poiché potrebbe avvenire ad esempio che misure di salvataggio possano essere messe in atto unicamente con l'ausilio di corde e di attrezzature di salvataggio definite con precisione. Per questa ragione, l'uso e la messa in servizio dei dispositivi dei vigili del fuoco sarebbero disciplinati da norme che si applicano in maniera uniforme a livello federale. Il felice esito di un'operazione che implica la collaborazione di più unità potrebbe venire assicurato soltanto se queste unità dispongono di mezzi di salvataggio conformi alle stesse norme di fabbricazione e di sicurezza.

15 Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di «forze dell'ordine», il governo tedesco sostiene che i poteri ed i compiti dei corpi dei vigili del fuoco nei Länder rientrano nel nucleo centrale dell'esercizio dei pubblici poteri. Infatti, i corpi dei vigili del fuoco pubblici dovrebbero, conformemente alle legge dei Länder, adottare i provvedimenti necessari per proteggere la collettività e i singoli dai pericoli che gli incendi, le esplosioni, gli incidenti e altre situazioni di urgenza, quali le catastrofi naturali, rappresentano per la loro vita, la loro salute o i loro beni. Gli interventi dei corpi dei vigili del fuoco pubblici potrebbero poi comportare restrizioni ai diritti fondamentali. Per svolgere i loro compiti, i corpi di vigili del fuoco sarebbero dotati di poteri di esecuzione e potrebbero eventualmente fare uso della forza contro i beni o le persone.

16 Per quanto riguarda l'interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva DPI, il governo tedesco rinvia alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, pag. 18). Queste due direttive conterrebbero requisiti minimi. Il fatto che possa essere lecito porre condizioni supplementari o diverse in materia di dispositivi non può, secondo il governo tedesco, non avere conseguenze per la direttiva DPI. Un'interpretazione coerente di queste tre direttive dovrebbe tener conto, in materia di libera circolazione delle merci, delle disposizioni sulla tutela dei lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuale.

17 Il governo tedesco effettua poi un confronto con le norme del Trattato CE in materia di libera circolazione dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE) sarebbe escluso dal campo di applicazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori l'insieme degli impieghi che comportano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche. Inoltre, secondo tale governo, devono essere determinanti i compiti e le funzioni che sono stati attribuiti ai corpi dei vigili del fuoco, trattandosi dell'interpretazione delle deroghe inserite nella direttiva DPI.

18 Il governo tedesco fa valere inoltre che esso dispone, per quanto riguarda l'interpretazione della disposizione derogatoria della direttiva DPI, di un margine discrezionale per determinare, da un lato, i compiti di potere pubblico delle forze dell'ordine e, dall'altro, il livello di protezione dei DPI fabbricati per queste.

19 Inoltre, l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 1, n. 4, della direttiva DPI, e dell'allegato I, punto 1, della stessa, dovrebbe rispettare i principi di esercizio delle competenze che sono i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, previsti all'art. 3 B, secondo e terzo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 5, secondo e terzo comma, CE).

20 La Commissione contesta l'interpretazione sistematica proposta dal governo tedesco facendo valere che occorre esaminare le disposizioni della direttiva DPI innanzi tutto dal punto di vista del mercato interno, trattandosi di una direttiva mirante al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Per facilitare la libera circolazione delle merci, questa direttiva definirebbe i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dai DPI.

21 Per contro, le direttive 89/391 e 89/656, fatte valere dal governo tedesco, avrebbero come scopo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro e conterrebbero prescrizioni minime di sicurezza e di protezione della salute per l'uso da parte dei lavoratori di DPI. I dispositivi di protezione dei vigili del fuoco sarebbero esclusi dal campo di applicazione di queste direttive, come risulterebbe dall'art. 2, n. 2, delle stesse.

22 Il governo francese fa valere che l'interpretazione della nozione di «DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o per quelle preposte al mantenimento dell'ordine pubblico (caschi, scudi ecc.)» consiste nel chiedersi non se gli utilizzatori dei dispositivi di cui trattasi possano o meno essere qualificati come forze armate o preposte al mantenimento dell'ordine, ma se il materiale di cui trattasi sia specificamente destinato a fini militari o di polizia. Per rispondere all'argomento dedotto dal governo tedesco, occorrerebbe quindi dimostrare che i dispositivi di cui è causa non sono dispositivi che possono essere utilizzati solo per fini militari o di polizia.

23 Per contro, il ragionamento seguito dalla Commissione potrebbe indurla a sconfinare sull'organizzazione delle forze armate, che è una prerogativa dei soli Stati membri. Una tale interpretazione sarebbe incompatibile con la giurisprudenza della Corte, nonché col Trattato sull'Unione europea, nell'ambito del quale gli elementi della politica estera e di sicurezza comune rientrano nel secondo pilastro.

Valutazione della Corte

24 In via preliminare occorre sottolineare che dal sesto considerando della direttiva DPI risulta che essa, armonizzando le disposizioni nazionali relative ai DPI, mira a garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza che sia abbassato il livello di protezione esistente, allorché è giustificato negli Stati membri.

25 Nel settimo considerando della direttiva DPI si precisa che le prescrizioni di progettazione e di fabbricazione dei DPI previsti da questa direttiva sono essenziali in particolare per rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.

26 Per tener conto degli obiettivi di salute, di sicurezza del lavoro e di protezione degli utenti, l'art. 3 della direttiva DPI prevede che i DPI ai quali essa si applica devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'allegato II di tale direttiva.

27 Il punto 3.1.2.2 del detto allegato II contiene requisiti specifici per la prevenzione delle cadute dall'alto, il punto 3.6 è dedicato alla protezione contro il calore e/o il fuoco e il punto 3.10.1 alla protezione respiratoria.

28 Ne deriva che la direttiva DPI prende in considerazione, in particolare, i rischi specifici ai quali sono esposti i vigili del fuoco stabilendo i requisiti essenziali di sicurezza ai quali devono rispondere i DPI destinati alla loro protezione.

29 Pertanto, considerazioni collegate ai pericoli ai quali sono esposti i vigili del fuoco nel corso della loro formazione, delle esercitazioni e degli interventi non possono giustificare, in quanto tali, una deroga alle disposizioni della direttiva DPI.

30 Per il resto, la direttiva DPI non si oppone a che uno Stato membro richieda che i corpi di vigili del fuoco siano equipaggiati con strumenti di salvataggio corrispondenti tutti alle stesse norme di fabbricazione e di sicurezza al fine di assicurare la loro compatibilità.

31 Per il resto, dall'art. 1, n. 4, della direttiva DPI deriva che i DPI destinati ad essere utilizzati dai corpi di vigili del fuoco sfuggono al campo di applicazione di tale direttiva solo se si può ritenere che essi siano stati progettati e fabbricati specificamente per le forze preposte al mantenimento dell'ordine ai sensi dell'allegato I, punto 1, della detta direttiva.

32 Poiché questa disposizione costituisce una deroga al principio della libera circolazione delle merci, quale previsto all'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e attuato per i DPI dall'art. 4, n. 1, della direttiva DPI, occorre interpretarla in senso stretto (v., per quanto riguarda le deroghe previste all'art. 36 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE, sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5, punto 12, e, in generale, sentenza 7 ottobre 1985, causa 199/84, Migliorini e Fischl, Racc. pag. 3317, punto 14).

33 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'ordinamento giuridico comunitario non intende, in via di principio, definire le sue nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali senza un'espressa precisazione in tal senso (sentenze 14 gennaio 1982, causa 64/81, Corman, Racc. pag. 13, punto 8, e 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 30).

34 Ora, il testo dell'allegato I, punto 1, della direttiva DPI non contiene alcun riferimento esplicito agli ordinamenti giuridici nazionali.

35 Inoltre detta disposizione definisce la deroga al campo di applicazione della direttiva DPI con riferimento al compito preciso consistente nel mantenimento dell'ordine pubblico. I DPI che sfuggono così al campo di applicazione della detta direttiva devono essere stati progettati e fabbricati specificamente per l'adempimento di tale compito.

36 Si deve constatare che i compiti dei corpi di vigili del fuoco consistono normalmente in operazioni di salvataggio di persone e di beni in caso di incendi, di incidenti stradali, di esplosioni, di alluvioni o di altre catastrofi. Questi compiti si distinguono da quelli che incombono alle forze la cui missione principale è il mantenimento dell'ordine pubblico.

37 Di conseguenza, i DPI destinati a proteggere i vigili del fuoco dai pericoli ai quali essi sono esposti nell'esercizio delle loro funzioni abituali così descritte non possono essere considerati come se fossero stati progettati e fabbricati specificamente per essere utilizzati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

38 Le necessità di protezione dei corpi di vigili del fuoco pubblici nell'esercizio delle loro funzioni abituali non si distinguono da quelle dei corpi di vigili del fuoco che hanno uno statuto di diritto privato, anche se questi ultimi sono privi di poteri di pubblica potestà.

39 Per contro, se i corpi di vigili del fuoco fossero chiamati, in determinate circostanze, a contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e fossero muniti a tal fine di DPI progettati e fabbricati specificamente per l'adempimento di questo compito, questi ultimi rientrerebbero nell'eccezione prevista dall'allegato I, punto 1, della direttiva DPI.

40 Tuttavia, questa constatazione non si applica ai DPI di cui trattasi nella presente causa, in quanto la Repubblica federale di Germania non fa valere che le cinture di sicurezza ed i caschi di cui trattasi servivano per la protezione dei vigili del fuoco al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni abituali.

41 Ne deriva che DPI progettati e fabbricati per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco nell'esercizio delle funzioni descritte al punto 36 della presente sentenza non rientrano nell'elenco di esclusione che figura all'allegato I, punto 1, della direttiva DPI.

42 Questa conclusione non è inficiata dagli argomenti che la convenuta intende basare sulle direttive 89/391 e 89/656. Infatti, queste ultime, che sono state adottate sulla base dell'art. 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), mirano a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori. E' conforme a questo obiettivo il fatto che queste direttive contengono norme minime e ammettono disposizioni più favorevoli alla protezione dei lavoratori.

43 Per contro, la direttiva DPI è stata adottata sulla base dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE). Per raggiungere l'obiettivo inteso ad assicurare la libera circolazione dei DPI tra gli Stati membri, la detta direttiva deve impedire a questi ultimi di vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei detti dispositivi che soddisfano le sue disposizioni e che sono muniti della marcatura CE.

44 La Repubblica federale di Germania non può basarsi sull'art. 48, n. 4, del Trattato. Infatti, se questa disposizione esclude dal campo di applicazione della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione che implicano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche (v. sentenze 17 dicembre 1980, causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881, punto 10, e 2 luglio 1996, causa C-290/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3285, punto 2), essa non fornisce alcun elemento relativo all'estensione di una deroga contenuta in una direttiva che ha per oggetto di facilitare la libera circolazione delle merci ed esclude solo DPI specificamente progettati e fabbricati per forze armate o preposte al mantenimento dell'ordine. Questa deroga non copre ovviamente tutti i DPI utilizzati da persone investite di poteri di pubblica potestà o incaricate di salvaguardare gli interessi generali dello Stato.

45 Per quanto riguarda il potere discrezionale che la convenuta desidera le sia riconosciuto, occorre constatare che esso non può estendersi al di là dei limiti tracciati dalla disposizione che contiene la deroga di cui trattasi. Anche se è consentito agli Stati membri definire i compiti e i poteri attribuiti alle forze preposte al mantenimento dell'ordine e decidere circa il livello della loro protezione, questo non comporta che essi siano anche legittimati ad utilizzare le proprie definizioni dei DPI ai fini dell'applicazione della deroga di cui trattasi.

46 Nell'armonizzare le disposizioni nazionali relative ai DPI destinati alla protezione dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni abituali, la direttiva DPI non viola del resto né il principio di sussidiarietà né quello di proporzionalità.

47 Infatti, per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, le disposizioni nazionali in questione, differendo sensibilmente da uno Stato membro all'altro, possono, come si constata al quinto considerando della direttiva DPI, costituire un ostacolo agli scambi con ripercussioni immediate sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. L'armonizzazione di queste disposizioni divergenti, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, può essere effettuata solo dal legislatore comunitario [v., in tal senso, sentenza 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punti 180-182].

48 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l'inserimento dei DPI destinati alla protezione dei vigili del fuoco nel campo di applicazione della direttiva DPI è idoneo ad assicurare la libera circolazione dei detti dispositivi tra gli Stati e non va oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Esso non usurpa la competenza di questi Stati membri a definire i compiti e i poteri dei corpi di vigili del fuoco nonché ad assicurare la loro protezione individuale. Esso non usurpa nemmeno, come sostiene il governo francese, l'organizzazione delle forze armate o di quelle preposte al mantenimento dell'ordine.

49 Poiché la deroga prevista dall'allegato I, punto 1, della direttiva DPI non trova applicazione nella fattispecie, i Länder non erano legittimati, in forza dell'art. 4, n. 1, di questa direttiva ad imporre condizioni supplementari ai DPI conformi alle disposizioni della detta direttiva e muniti della marcatura CE.

50 Da tutto quanto precede risulta che, assoggettando, mediante la normativa di taluni Länder, DPI per vigili del fuoco a requisiti supplementari, mentre essi sono conformi ai requisiti della direttiva DPI e sono muniti della marcatura CE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1 e 4 della detta direttiva.


Decisione relativa alle spese


Sulle spese

51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania e quest'ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, di questo regolamento la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Assoggettando, mediante la normativa di taluni Länder, dispositivi di protezione individuale per vigili del fuoco a requisiti supplementari, mentre essi sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, e sono muniti della marcatura CE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1 e 4 della detta direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


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