Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori. - Causa C-335/02.

 

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Parole chiave



Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Organizzazione delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali - Obbligo degli Stati membri di definire le attitudini richieste nei confronti del personale designato a tal fine

(Direttiva del Consiglio 89/391, art. 7, n. 8)


Massima



L'attuazione dell'art. 7, n. 8, della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, comporta l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti legislativi o regolamentari conformi ai requisiti di tale direttiva e portati a conoscenza delle imprese interessate con mezzi adeguati al fine di consentire a queste ultime di conoscere i loro obblighi in materia e alle autorità nazionali competenti di verificare che tali provvedimenti vengano osservati.

Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della citata disposizione uno Stato membro che non definisca le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione contro i rischi professionali.

( v. punti 4, 7 e dispositivo )


Parti


Nella causa C-335/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Kreppel e D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione contro i rischi professionali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 10 CE e 249 CE nonché dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione presa, sentito l'avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza




Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione contro i rischi professionali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 10 CE e 249 CE nonché dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).

2 L'art. 7 della direttiva 89/391, intitolato «Servizi di protezione e prevenzione», prevede, al suo n. 8, che gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini di cui debbono disporre i lavoratori nonché le persone o i servizi esterni designati per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali dell'impresa e/o dello stabilimento.

3 Dato che talune disposizioni della direttiva 89/391, e in particolare l'art. 7, n. 8, di quest'ultima, non erano state completamente trasposte dal Granducato di Lussemburgo, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il detto Stato membro ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 18 ottobre 1999 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando lo Stato stesso ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Non avendo ricevuto alcuna informazione da cui risultasse che la trasposizione dell'art. 7, n. 8, della detta direttiva era stata portata a termine, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

4 A questo proposito, occorre ricordare che l'attuazione dell'art. 7, n. 8, della direttiva 89/391 comporta l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti legislativi o regolamentari conformi ai requisiti di tale direttiva e portati a conoscenza delle imprese interessate con mezzi adeguati al fine di consentire a queste ultime di conoscere i loro obblighi in materia e alle autorità nazionali competenti di verificare che tali provvedimenti vengano osservati (sentenza 15 novembre 2001, causa C-49/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-8575, punto 36).

5 Ora, il Granducato di Lussemburgo non contesta di non aver adottato le disposizioni necessarie alla trasposizione dell'art. 7, n. 8, della direttiva 89/391.

6 Di conseguenza, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

7 Occorre pertanto constatare che, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione contro i rischi professionali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 7, n. 8, della direttiva 89/391.


Decisione relativa alle spese


Sulle spese

8 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.


Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione contro i rischi professionali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


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