Categoria: Corte di giustizia CE
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Sentenza della Corte del 21 settembre 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. - Causa C-362/98.

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Parole chiave



Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]


Parti


Nella causa C-362/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Pieter Jan Kuijper, consigliere giuridico, e Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1_ luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.

2 A norma dell'art. 13, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 23 novembre 1995.

3 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata a tale obbligo, la Commissione avviava nei confronti di tale Stato il procedimento per dichiarazione di inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida.

4 Non essendole pervenuta alcuna risposta, con lettera 23 dicembre 1996 la Commissione notificava alla Repubblica italiana un parere motivato con cui la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica del parere.

5 Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale a quest'ultimo, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

6 Nel controricorso il governo italiano non contesta l'inadempimento, ma fa valere che, in data 24 aprile 1998, è stata adottata una legge che delega ad esso il potere di dare attuazione alla direttiva e che tale legge è entrata in vigore nel maggio 1998. L'iter di attuazione sarebbe stato quindi avviato e potrebbe concludersi entro breve termine.

7 Poiché l'attuazione della direttiva non è intervenuta entro il termine fissato, il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione deve ritenersi fondato.

8 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, di questa direttiva.


Decisione relativa alle spese


Sulle spese

9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e la Repubblica italiana è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.


Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, di questa direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 


 

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