Regione Toscana
Giunta regionale Delibera 14 settembre 2009, n. 803
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Piano straordinario della formazione per la sicurezza.
B.U.R. 23 settembre 2009, n. 38


LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m. e i.;
Vista la legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;
Rilevato che con il decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è stata data attuazione ai contenuti della delega;
Rilevato che il decreto legislativo 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha apportato significativi cambiamenti relativamente all’organizzazione del sistema istituzionale, alle attività di vigilanza, agli obblighi dei soggetti, alla sorveglianza sanitaria, e all’apparato sanzionatorio oltre alle modifiche contenute nei titoli riferite a contenuti tecnici specifici;
Rilevato che con il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Preso atto che:
− il decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, individua nelle attività di informazione e formazione le leve strategiche al fine della conoscenza delle problematiche connesse ai rischi presenti nelle lavorazioni e delle misure di prevenzione da mettere in atto per eliminare o ridurre tali rischi;
− il decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, prevede attività formative obbligatorie per tutti i soggetti aziendali coinvolti nella progettazione e realizzazione delle misure preventive;
− tale previsione impone la realizzazione di corsi di formazione specifici per tutti i soggetti aziendali che devono essere predisposti da personale esperto nell’ambito della progettazione e della didattica;
− con l’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono state individuate le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, (repertorio atti n. 226/CSR del 20 novembre 2008);
− con la deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 28 luglio 2008 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo Regionale, artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e art. 5 Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rilevato che:
il piano sanitario regionale 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, al punto 5.2.2. Azione programmata lavoro e salute – formazione informazione assistenza, indica nei Dipartimenti di Prevenzione attraverso i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (P.I.S.L.L.), le strutture deputate a garantire, nell’ambito della funzione di assistenza, un’azione di stimolo alle imprese per l’applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, anche attraverso forme di collaborazione con i Comitati Paritetici Territoriali, stabilisce in particolare:
− il potenziamento della funzione di informazione e assistenza con la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, iniziative di informazione e assistenza, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, da realizzare con la collaborazione degli enti bilaterali quali rappresentanti delle confederazioni nazionali, delle imprese e dei lavoratori;
− lo sviluppo di un’ampia azione di “cultura della prevenzione” e l’adozione di specifici piani mirati per evitare il rischio ed adottare comportamenti idonei alla protezione;
− lo sviluppo delle relazioni con i soggetti responsabili per la sicurezza e la prevenzione delle imprese e delle aziende, in primo luogo con i responsabili dei lavoratori per la sicurezza;

Rilevato ulteriormente:
− la centralità posta nella attivazione di investimenti in capitale umano per migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro dalla programmazione regionale con il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93/2006, il Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 13 del 19 luglio 2006 ed il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Asse IV;
− la priorità per la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tramite iniziative a favore dei lavoratori e delle imprese, individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008 n. 1148 con gli indirizzi regionali per l’attuazione del Decreto Direttoriale 40/V/2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato in relazione alla legge 236/93;

Atteso di aver provveduto alla raccolta delle indicazioni provenienti dal Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza, nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato che con il sopraccitato accordo stipulato ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, fra altro, sono stati resi disponibili per la Regione Toscana € 2.374.000,00 ed iscritti sul bilancio regionale 2009 sul capitolo 61501, da incrementarsi con un cofinanziamento regionale non inferiore al 30%;

Ritenuto opportuno quantificare l’incremento menzionato al precedente capoverso, in € 712.200,00 pari al 30% dello stanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un importo complessivo quindi di € 3.086.200,00;

Ritenuto opportuno ripartire le suddette risorse nel seguente modo:
1- per € 1.543.100,00 (50%) per le attività formative rivolte in ambito scolastico, reperendo la quota di cofinanziamento regionale - pari a Euro 356.100,00 – a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, POR Ob. 2 Asse IV Capitale Umano, entro il limite dei destinatari ammissibili, utilizzando a tal fine le risorse stanziate sui capitoli n. 61403, n. 61404 e n. 61405 del bilancio 2009 secondo la seguente articolazione:
- capitolo 61403 per € 167.723,10
-capitolo 61404 per € 148.066,38
- capitolo 61405 per € 40.310,52
2- per € 1.543.100,00 (50%) per attività formative rivolte ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale limitatamente ai destinatari ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse, reperendo la quota di cofinanziamento regionale - pari a Euro 356.100,00 - a valere sulle risorse afferenti la legge 236/93 art. 9, per € 256.100,00 da reperire nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo 61538 del bilancio 2009 ed attualmente impegnate con il decreto dirigenziale n. 523 del 11.02.2009 a favore delle province e dei circondari Empolese Valdelsa e Val di Cornia per attività di formazione continua e per € 100.000,00 da reperire nell’ambito delle risorse destinate all’effettuazione di una ricerca sulla formazione continua con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 22/12/2008 (prenotazione n. 1/2009 sul capitolo 61339);

Preso atto che relativamente alle risorse già impegnate ai sensi del decreto dirigenziale 523/09 citato al precedente capoverso, le stesse non sono ancora state liquidate ai soggetti beneficiari e che il competente settore della D.G. Politiche formative, beni ed attività culturali provvederà all’economia di impegno della quota di Euro 256.100,00 a valere sugli impegni di spesa n. 916 e n. 917 del 2009;

Preso atto che la ricerca sulla formazione continua sopra richiamata di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1148/08 è stata finanziata con altre risorse della L. 236/93 e che pertanto la prenotazione di impegno n. 1/2009 sopra menzionata può essere azzerata e che le relative risorse possono essere quindi destinate alla copertura di quota parte del cofinanziamento regionale al “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” di cui all’allegato A al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” così come previsto dall’Accordo siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono individuati:
1. gli obiettivi e le modalità di intervento
2. i destinatari
3. le articolazioni delle attività
4. ripartizione dei fondi cofinanziati dal Ministero e dalla Regione Toscana per totali € 3.086.200,00;

Ritenuto opportuno procedere all’invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Piano di formazione parte integrante il presente atto, ai sensi del punto 4 dell’Accordo (repertorio atti n. 226/CSR del 20 novembre 2008) precedentemente citato;

Vista la L.R. n. 70 del 24.12.2008 e s.m.i.;

Vista la Del. G.R. n. 1162 del 29.12.2008 e s.m.i.;
A voti unanimi

DELIBERA

A. di approvare il “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono individuati:
1. gli obiettivi e le modalità di intervento
2. i destinatari
3. le articolazioni delle attività
4. la ripartizione dei fondi cofinanziati dal Ministero e dalla Regione Toscana per totali € 3.086.200,00;
B. di stabilire che la quota di cofinanziamento regionale prevista per il piano di cui al capoverso precedente ammonta a Euro 712.200,00 pari al 30% del finanziamento assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e risulta per il 50% a carico delle risorse del Fondo Sociale Europeo, POR Ob. 2 Asse IV Capitale Umano, da utilizzarsi entro il limite dei destinatari ammissibili e per il restante 50% da ricondursi nell’ambito delle risorse afferenti la legge 236/93 art. 9 secondo la seguente articolazione:
- per € 256.100,00 stanziate sul capitolo 61538 del bilancio 2009 ed attualmente impegnate con il decreto dirigenziale n. 523 del 11.02.2009 a favore delle province e dei circondari Empolese Valdelsa e Val di Cornia per attività di formazione continua;
- per € 100.000,00 sul capitolo 61339 del bilancio 2009 attualmente prenotate con la deliberazione di Giunta Regionale 1148/08 di cui in premessa, da utilizzarsi limitatamente ai destinatari ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse;
C. di prenotare pertanto, quale quota a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la somma di Euro 2.374.000,00 sul capitolo 61501 del bilancio 2009;
D. di azzerare, per le motivazioni meglio espresse in parte narrativa, la prenotazione n. 1/2009 di Euro 100.000,00 assunta sul capitolo 61339 per le attività di ricerca sulla formazione continua, a fronte della citata deliberazione di Giunta Regionale 1148/08, destinando contestualmente le stesse risorse a finanziare quota parte del cofinanziamento regionale al “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” di cui all’allegato A al presente atto;
E. di prenotare pertanto, ai fini della copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale del piano straordinario, la somma di Euro 456.100,00 a valere sui seguenti capitoli del bilancio 2009:
- capitolo 61403 per € 167.723,10
- capitolo 61404 per € 148.066,38
- capitolo 61405 per € 40.310,52
- capitolo 61339 per € 100.000,00,
dando atto che per la restante quota di Euro 256.100,00 il competente settore della D.G. Politiche formative, beni ed attività culturali provvederà alla dichiarazione della relativa economia di impegno per € 256.100,00 a valere sugli impegni di spesa n. 916 e n. 917 del 2009, assunti a fronte del citato D.D. n. 523/2009;
F. di prendere atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla dichiarazione di economia di impegno di cui al capoverso precedente relativamente alla copertura finanziaria di parte della quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 256.100,00;
G. di procedere all’invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del suddetto “Piano straordinario della formazione per la sicurezza”, ai sensi del punto 4 dell’Accordo stipulato in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 226/CSR del 20 novembre 2008), citato in premessa, a cura del competente settore della Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.


Allegato A

Regione Toscana
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE
Settore Ricerca Sviluppo e Tutela nel lavoro

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Settore Formazione
Settore Istruzione ed Educazione

Piano straordinario della formazione per la sicurezza


INDICE
1. Presentazione del “Piano straordinario della formazione per la sicurezza”
2. Obiettivi e modalità di intervento
3. Destinatari
4. Articolazione delle attività


1. Presentazione del "Piano straordinario della formazione per la sicurezza"
In questo documento viene delineata una proposta di "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" così come previsto dall'Accordo siglato in Conferenza Stato - Regioni il 20 Novembre 2008.
Questo Piano costituisce una prima stesura di un "Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che verrà presentato al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nominato con deliberazione della Giunta Regionale toscana n. 588 del 28.7.2008.
Il "Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" è inteso quale ambito nel quale verrà espressa la strategia generale di intervento della Regione Toscana e quale strumento atto a garantire una efficiente ed efficace programmazione degli interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il profilo di intervento che la Regione intende attuare rispecchia la strategia europea per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro1), che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la "riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali". In particolare, tale strategia pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione.
Uno dei principi su cui si fonda la strategia di intervento proposta riconosce nella promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro un'azione posta in capo a più soggetti; in termini operativi ciò significa:
- politiche regionali che valorizzino gli apporti interni ed esterni al Sistema Sanitario Regionale, basate sull'integrazione degli interventi nei campi della sanità, del lavoro e della formazione;
- un coinvolgimento attivo delle forze sociali maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- la promozione della responsabilità sociale dell'impresa, della certificazione etica, del benessere organizzativo sul lavoro e dei sistemi aziendali di gestione della sicurezza.
Il presente Piano di intervento costituisce inoltre attuazione degli indirizzi strategici previsti dalla Regione Toscana nel Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010 (approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 13 del 19 luglio 2006) ed in particolare del Progetto Integrato Regionale 2.2 "Innovazione, qualità e sicurezza del lavoro" nel quale è previsto un obiettivo generale da implementare attraverso azioni formative in materia di sicurezza orientate ad innalzare la qualità del lavoro.
Sulla base di tali presupposti, la Regione Toscana intende:
- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
- favorire l'acquisizione di maggiore consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro:
- estendere la formazione in materia di sicurezza alle scuole di ogni ordine e grado, individuando nella scuola uno specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;
- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l'adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori.
All'interno di questa strategia di intervento si colloca il "Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza" che la Regione Toscana propone al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro, nonché il benessere e la salute sui luoghi di lavoro.
Tale Piano è elaborato ai sensi del citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni che individua le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di tale accordo le Regioni, nell'ambito di una campagna straordinaria di informazione, programmano e attuano interventi di formazione rivolti prioritariamente ai destinatari individuati dall'accordo.
Il Piano si inserisce in un quadro generale di interventi formativi che si collocheranno entro una cornice unitaria e prescindendo dai singoli canali di finanziamento, con la finalità di perseguire l'integrazione e il coordinamento delle risorse, anche al fine di una loro ottimizzazione. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome verranno utilizzate per interventi di formazione progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in materia coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento.

2. Obiettivi e modalità di intervento
Con il "Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza" la Regione Toscana intende promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del già citato Accordo del 20 Novembre 2008, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
3. rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati e rivolti a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;
4. dedicare particolare attenzione alla formazione degli imprenditori delle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori esposti a rischi specifici, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. offrire al mondo della scuola un'opportunità significativa di formazione al fine di creare una maggiore attenzione verso i problemi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e favorire la progettazione e la realizzazione in qualità di interventi educativi dedicati a questo specifico ambito;
6. garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale.
In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.
Si ritiene che la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia effettivamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata attraverso un approccio che:
- assume la complessità del "tema sicurezza" evidenziando le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del gruppo di apprendimento.
Sulla base di tali presupposti, quindi, la formazione riguarderà diversi aspetti che concorrono a sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro nonché il mondo della scuola, rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'approccio alla formazione che si propone di adottare riconosce diverse "componenti" secondo le quali potrà essere articolato l'intervento formativo:
- formazione di tipo generale, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata,
- formazione al ruolo, prevista per i datori di lavoro che assumo in proprio i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, agli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
- formazione rivolta al mondo della scuola in grado di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza propria ed altrui attraverso il coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti
Le diverse componenti possono riflettere la struttura modulare dei contenuti della formazione;
si ipotizza che ai diversi gruppi di destinatari degli interventi formativi di seguito individuati possano essere erogati uno o più moduli formativi sulla base delle caratteristiche del ruolo esercitato, nonché del contesto lavorativo e scolastico entro cui ciascun gruppo omogeneo opera.
La formazione prevista dal presente Piano verrà realizzata dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema formativo, secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 968/2007 e successive modifiche.
L'organizzazione dei corsi dovrà rispettare inoltre i seguenti requisiti:
- presenza di un responsabile-coordinatore dell'intervento formativo;
- la durata dei corsi sarà individuata per ogni specifico percorso formativo
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi).
Al termine dell'intervento è previsto il rilascio alla persona di un documento attestante la formazione svolta.

3. Destinatari
L'accordo in conferenza Stato-Regioni individua i principali destinatari degli interventi formativi che rientrano nel Piano straordinario della formazione per la sicurezza:
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
Ai fini della progettazione dell'attività formativa tali destinatari sono distinti secondo una articolazione che individua gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche personali, delle condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate.
Dall'altro lato i datori di lavoro delle PMI, i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi necessitano di formazione adeguata in relazione alle specifiche condizioni organizzative in cui operano. Infatti, lo svolgimento della loro attività professionale o lavorativa è basato sul lavoro proprio e/o di pochi addetti; si tratta, quindi, di datori di lavoro o lavoratori che operano all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o con modalità di lavoro non più tradizionali (lavoratori autonomi, lavoratori atipici e parasubordinati) e che, pertanto, si trovano in condizioni non favorevoli rispetto alla fruizione di specifici interventi formativi.
Infine, un target di riferimento è rappresentato dal mondo della Scuola e all'interno di questo, i presidi, i direttori, gli insegnanti e i docenti da un lato e gli studenti dall'altro.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative, saranno privilegiati gli interventi finalizzati alla "formazione dei formatori", ovverosia dei soggetti (dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale, insegnanti e docenti della formazione professionale) che, per il ruolo ricoperto, possono contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza e alla promozione di migliori condizioni lavorative. Tali interventi dovranno prevedere altresì una diretta implementazione attraverso attività rivolte agli studenti.
Coerentemente con le priorità espresse, si individuano prioritariamente i seguente gruppi di destinatari degli interventi formativi:
- lavoratori stagionali del settore agricolo, adibiti a mansioni manuali;
- datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori del settore agricolo (Coltivatori Diretti)
- preposti del Settore Servizi pubblici locali;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Docenti della scuola e personale a vario titolo impegnato (tecnici, presidi, dirigenti scolastici) e studenti. In relazione a queste categorie di destinatari si intende procedere assegnando una ulteriore priorità agli interventi destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali, vale a dire: edilizia e servizi pubblici locali.
Per ciascuna tipologia di destinatari si definiscono orientamenti e finalità dell'intervento formativo e gli ambiti previsti di coordinamento con altri soggetti.

4. Articolazione delle attività
4.1 LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE AGRICOLO
Orientamenti

Il settore agricolo è uno dei settori economici oggetto di particolare attenzione a livello europeo, sia in passato che in previsione nei prossimi 3-5 anni; storicamente è uso comune fare ricorso a lavoratori stagionali.
Il contesto ambientale in cui sono chiamati a operare, in aggiunta alla caratteristica di stagionalità del lavoro stesso rende i lavoratori maggiormente esposti a rischi in quanto inseriti per breve tempo nell'ambiente organizzativo e lavorativo.

Finalità
Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza. Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.
Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.
Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.
Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.
Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi -propri e di altri- verso la sicurezza.

Ambiti di coordinamento previsti
Dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stagionali del settore agricolo privilegiando coloro che operano in ambiti colturali con maggior rischio e con maggior ricorso agli addetti stagionali.

4.2 DATORI DI LAVORO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE E PICCOLI IMPRENDITORI
Orientamenti

I datori di lavoro delle piccole e medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile operano solitamente all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o a conduzione familiare. Per tali soggetti si propone la realizzazione di distinti percorsi formativi omogenei alle dimensioni di azienda, ed adeguati alla tipologia dei rischi.
Relativamente al settore agricolo si evidenzia che la legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 "Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli" agli art. 8 e 9 prevede interventi di formazione dedicati ai lavoratori autonomi del comparto, per la realizzazione dei quali non sono previsti finanziamenti specifici.

Finalità
Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza. Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.
Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi e organizzativi adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze, al fine di garantire e presidiare una corretta gestione della sicurezza nell'ambiente lavorativo.
Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.
Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.
Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

Ambiti di coordinamento previsti
Alcuni tra i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono il comparto agricolo e l'edilizia.
Tali settori sono anche i settori in cui si ha una elevata concentrazione di piccole e piccolissime imprese, spesso a carattere familiare.
Si rende quindi necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori dei settori agricoltura e edilizia, i cui oneri di finanziamento sono sostenuti con risorse pubbliche esclusivamente per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008.
Nella predisposizione dei percorsi formativi da dedicare ai soggetti che sono compresi nella legge regionale n. 30/2007 quali "piccoli imprenditori del settore agricoltura (coltivatore diretto)" e "Lavoratori autonomi e parasubordinati operanti nel settore agricolo" si terrà presente di quanto predisposto nel percorso formativo individuato congiuntamente dai Settori: Ricerca, Sviluppo e Tutela nel lavoro, Sistema della Formazione e dell'Orientamento, Sviluppo Economico della Regione Toscana rilasciando il certificato di partecipazione necessario all'adempimento di quanto indicato nell' art. 9 comma 3 della suddetta legge regionale.

4.3 PREPOSTI DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI E IMPRESE PRIVATE CHE OPERANO NEL SETTORE
Orientamenti

Il decreto legislativo 81/2008 attribuisce ai preposti nuove responsabilità. L'articolo 2, comma 1, lettera e, definisce "preposto" la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionale adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Finalità
Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.
Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al ruolo del preposto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.
Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela propria e di eventuali collaboratori.
Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la propria sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.
Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Ambiti di coordinamento previsti
Si rende necessario promuovere la formazione quale strumento indispensabile per elevare il livello di conoscenza riguardo alle tematiche della sicurezza dei preposti delle imprese del settore dei servizi pubblici locali e delle imprese private che operano nel settore.

4.4 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Orientamenti

Le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere di tipo "aziendale", "territoriale" o "di sito produttivo". Si tratta di un ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08, la cui formazione è traguardata alle funzioni ad esso attribuite e all'esercizio dei compiti previsti.

Finalità
Approfondire il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza.
Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.
Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la sicurezza propria e altrui e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.
Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

Ambiti di coordinamento previsti
Il D.Lgs. 81/08, art. 37, prevede contenuti minimi della formazione a cui i RLS hanno diritto; le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Si rende, pertanto, necessario un coordinamento con i soggetti competenti, al fine di garantire la natura "incrementale" della formazione erogata, nonché per una integrazione ed ottimizzazione delle risorse messe in campo, con un'attenzione particolare alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

4.5. Insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado
Orientamenti

La Regione Toscana già da diversi anni promuove e finanzia progetti di diffusione della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro, rivolti alle scuole. Con l'approvazione del D.Lgs. n. 81/2008, e con particolare riferimento all'art. 11 -che dedica una specifica attenzione all'educazione alla sicurezza ed alla salute dei giovani tramite la promozione di specifici percorsi formativi interdisciplinari nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica- la Regione Toscana ha ritenuto opportuno passare dal finanziamento di singoli progetti alla promozione di attività didattiche inerenti la sicurezza e salute sul lavoro inserite continuativamente e interdisciplinariamente nei programmi scolastici curriculari. Pertanto la tematica sicurezza e salute sul lavoro è diventata parte integrante dell'offerta formativa (in termine di indirizzi) che la Regione fa alle scuole nell'ambito della quota oraria del 20% dei piani di studio. Le scuole sono invitate ad inserire nei piani dell'offerta formativa (P.O.F.) specifici progetti didattici da loro stessi elaborati, anche grazie alla collaborazione delle Aziende USL territorialmente competenti e di eventuali altre Istituzioni aventi funzioni in materia. I migliori progetti realizzati, in termini di qualità ed innovazione, potranno attingere ad un finanziamento regionale specificatamente dedicato. La selezione, per l'anno scolastico 2009-2010 avverrà tramite apposito bando.
Tuttavia, per dare impulso al sistema sarebbe necessario effettuare un consistente intervento di formazione dei docenti in maniera tale da renderli "sensibili" alla tematica, tanto da invogliarli a trattare nelle proprie materie l'argomento, insieme ad altri docenti, e facendo "sistema" con le opportunità offerte dal territorio, ma anche dalla scuola stessa in termini di presenza di figure della prevenzione aziendale (RSPP, RLS, ecc.). Tale intervento risulta altresì necessario perché i docenti acquisiscano le necessarie conoscenze e competenze nella materia.
Nella strategia ipotizzata dalla Regione Toscana l'intervento rivolto ai docenti deve avere un'immediata "ricaduta" sugli studenti al fine di rendere le azioni progettate funzionali all'obiettivo strategico dell'implementazione nella scuola degli interventi educativi dedicati al tema della sicurezza e della salute.

Finalità
La proposta della Regione Toscana di utilizzo dei fondi statali di cui all'articolo 11 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 per la parte della scuola va pertanto nella direzione sopra indicata, prevedendo specificatamente tre ambiti di attività:
1. Formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti (nel senso più ampio del termine, incluso tecnici di laboratorio ecc.);
2. Implementazione delle attività curriculari in materia (in maniera tale da prevedere un'immediata ricaduta dei corsi sulle attività didattiche, "impegnando" in tal senso i docenti che hanno partecipato ai corsi);
3. Promozione di progetti sperimentali.
In particolare la formazione dei docenti dovrà essere progettata e svolta in maniera coordinata con la formazione curriculare rivolta agli alunni. Quest'ultima dovrà essere erogata attraverso metodologie che coinvolgano attivamente i discenti quali, a titolo esemplificativo, laboratori in cui si sperimentino situazioni di sicurezza messe a confronto con situazioni di "non sicurezza".
I progetti sperimentali dovranno prevedere attività formative, formali e non formali, a cui facciano seguito iniziative progettuali applicate all'ambito scolastico in cui gli alunni operano direttamente.
Queste attività perseguiranno i seguenti obiettivi:
- Sensibilizzare e rendere maggiormente consapevoli gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado riguardo i temi della salute e sicurezza in generale, e nei luoghi di lavoro in particolare;
- Far acquisire ai docenti conoscenze e competenze nell'ambito trattato, unitamente alla capacità di gestire progetti interdisciplinari in collaborazione con gli altri docenti e con gli Enti che si occupano di sicurezza e salute sul territorio, oltre che in sinergia con le figure della prevenzione aziendale presenti nella scuola;
- Ottenere una ricaduta "immediata" sulle attività didattiche, in termine di numero di progetti realizzati;
- Sperimentare progetti innovativi e "buone prassi".
La finalità generale è naturalmente quella di rendere i giovani, futuri lavoratori ed imprenditori di domani, più attenti alla messa in atto di comportamenti sicuri, più in grado di tutelare la propria salute e sicurezza e quella degli altri. L'acquisizione insomma della cultura della sicurezza e della salute come valori in sé (a prescindere da).

Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione delle iniziative sopradette saranno quelle che garantiranno:
- la progettazione degli interventi "dal basso" ovvero direttamente da parte delle scuole, con il supporto di Enti competenti in materia di sicurezza e salute, oltre che di educazione e formazione
- la realizzazione di interventi di qualità tramite selezione effettuata tramite specifico bando

Ambiti di coordinamento previsti
Si prevede di ricercare tutte le sinergie e collaborazioni possibili con le Istituzioni competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di educazione e formazione.

RIEPILOGO DEI FONDI COFINANZIATI MINISTERO - REGIONE TOSCANA

Fondi resi disponibili dal Ministero 2.374.000,00
Cofinanziamento Regione Toscana 30% dell'importo 712.200,00

Totale

3.086.200,00

Il totale verrà così suddiviso:

1. 50% dell'importo per attività formative rivolte al mondo della scuola

1.543.100,00

2. 50% dell'importo per attività formative rivolte ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale indicati nel piano

1.543.100,00

Il cofinanziamento per la parte concernente i soggetti del sistema di prevenzione aziendale sarà assicurato attraverso le risorse afferenti la legge 236/93 art. 9 (limitatamente ai destinatari ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse).
Il cofinanziamento per la parte concernente il mondo della scuola sarà assicurato attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, POR Ob. 2 Asse IV Capitale Umano, ovviamente entro il limite dei destinatari ammissibili.
_________________
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62.