Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 agosto 2012, n. 14338 - Riconoscimento di una rendita unica da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e thema decidendum


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8041/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2007 r.g.n. 10940/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 16 novembre 2006 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da (Omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda dalla stessa proposta nei confronti dell'INAIL diretta al riconoscimento di una rendita unica da infortunio sul lavoro e da malattia professionale.

Osservava la Corte territoriale che il Consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello aveva concluso per la sussistenza di un grado di inabilità permanente pari al 5%, inferiore alla soglia minima indennizzabile, e tali conclusioni, congruamente motivate, non erano state specificamente contestate dalle parti.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (Omissis).

Deduce la ricorrente che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado aveva ritenuto sussistente una inabilità pari al 13%, idonea al riconoscimento della rendita, e tali conclusioni non erano state specificamente contestate dall'INAIL. Tuttavia, il Tribunale, pur affermando di condividerle, aveva contraddittoriamente respinto il ricorso. Tale sentenza era stata impugnata dalla sola (Omissis) per fare valere l'errore compilativo in cui era incorso il primo giudice. Il thema decidendum, segnato dall'impugnazione proposta, non aveva dunque investito le conclusioni rassegnate dal Consulente d'ufficio nominato in primo grado, che nessuna delle parti aveva contestato. Conseguentemente, la Corte di appello, nel disporre la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, era incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere pronunciato oltre i limiti segnati dall'impugnazione proposta, così violando il principio del tantum devolutimi quantum appellatum e il divieto di reformatio in peius. La Corte aveva altresì omesso di motivare circa il fatto determinante dell'acquiescenza ed aveva omesso di esaminare l'istanza di stralcio della seconda consulenza d'ufficio depositata in corso di giudizio dalla (Omissis). Era incorsa nell'ulteriore errore di motivazione laddove aveva affermato, contrariamente al vero, che la ricorrente aveva censurato la valutazione medico-legale del primo C.t.u..

Si è costituito l'INAIL con controricorso.

Diritto



Con il primo motivo, la ricorrente denunzia l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 116 cod. proc. civ.) in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 116 cod. proc. civ.) in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In relazione a tali censure formula una pluralità di quesiti di diritto con i quali chiede a questa Corte di dichiarare se sia vero:

- che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, nonostante le parti abbiano fatto acquiescenza alle conclusioni della c.t.u. di primo grado e nonostante nessuna istanza istruttoria sia stata formulata, dispone d'ufficio il rinnovo della c.t.u.;

- che il tale caso il giudice di appello viola altresì il divieto di reformatio in peius della sentenza in danno dell'unico impugnante;

che, secondo un principio ormai consolidato, l'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi d'impugnazione nel senso che, quando con i motivi del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito;

- che il principio sopra enunciato preclude al giudice di appello di rinnovare l'ufficio la CTU, senza adeguata motivazione;

- che integra il vizio di omessa motivazione il giudice che d'ufficio disponga il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza motivare il provvedimento.

Preliminarmente, quanto alla identificazione delle censure svolte, deve rilevarsi che parte ricorrente ha promiscuamente dedotto il vizio di violazione di norme di diritto (articolo 116 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), unitamente al vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Inoltre, ha chiaramente prospettato sia nella esposizione dei motivi, sia nella formulazione dei quesiti di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ. il vizio di ultrapetizione (articolo 112 cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale esteso la propria cognizione su un punto rimasto estraneo al thema decidendum, quale delimitato dall'ambito dell'impugnazione: l'appellante non aveva contestato l'accertamento medico-legale di cui alla c.t.u. espletata in primo grado, ma anzi aveva basato il proprio gravame proprio sull'esito positivo di tale accertamento. Il Giudice di appello aveva violato il principio del tantum devolutum quantum appellatimi ed aveva pure travisato le conclusioni espresse dall'appellante al riguardo per avere affermato che era stato censurato il suddetto esito peritale.

Secondo costante giurisprudenza, è riconducibile all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il rilievo di vizi attinenti all'ultrapetizione e all'extrapetizione. La mancata espressa enunciazione, nella rubrica del motivo, del vizio di ultrapetizione quale error in procedendo (articolo 360 c.p.c., n. 4) non comporta, tuttavia, l'inammissibilità del motivo. L'indicazione, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum" (Cass. n. 23961 del 2010, n. 12929 del 2007, n. 10501 del 1993).

Anche il vizio della sentenza di merito, dedotto ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 per travisamento dei fatti, con riguardo alla errata interpretazione dei motivi di appello, rimanda alla questione della violazione di norme sul procedimento ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 4 con cui è stato dedotto il vizio della sentenza per avere pronunciato ultrapetita (articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4). Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (articolo 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 17109/2009, 11755/2004, 254/2006, 409/2006). Qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (un sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Suprema Corte l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (v. Cass. n. 9471 del 2004).

La doglianza della ricorrente, che in via diretta è rivolta agli aspetti motivazionali della sentenza d'appello con la denuncia del vizio di motivazione, involge, in via indiretta, l'erroneità di tale decisione sub specie della ultrapetizione, dunque un vizio procedurale, rientrando, così, nella categoria di cui al punto 4 sopraindicato.

Il motivo è fondato.

I profili dell'error dedotti dalla ricorrente sono molteplici.

Si assume, innanzitutto, sarebbe stato violato il principio devolutivo in relazione alla preclusione da giudicato sostanziale interno sul punto costituito dall'accertamento contenuto nella consulenza tecnica d'ufficio di primo grado.

Osserva la Corte che, dall'esame diretto degli atti, si evince che la sentenza di primo grado era affetta da un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione (ed era dunque nulla ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. civ.), in quanto mentre la motivazione aveva affermato il diritto, il dispositivo lo aveva negato. Poichè il comando giudiziale è contenuto nel dispositivo letto in udienza, l'esito del giudizio di primo grado è stato di solo rigetto, senza che il contrasto potesse costituire oggetto di mera correzione, come preteso dall'appellante. In tale evenienza, resta esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione, nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 8894 del 2010). In tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in quest'ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (Cass., ord. n. 21885 del 2010). La circostanza che il dictum giudiziale risieda nel dispositivo impedisce che le enunciazioni incompatibili contenute nella motivazione siano suscettibili di passare in giudicato.

Analoghe considerazioni valgono anche per la presunta violazione del divieto di reformatio in peius, principio pure richiamato dalla ricorrente, il quale presuppone l'esistenza di statuizioni rispetto alle quali la parte sia stata (almeno in parte) vittoriosa, mentre nella specie tale situazione non ricorre.

è invece fondato il motivo nella parte in cui si denuncia la violazione del principio devolutivo per avere la Corte territoriale esteso il thema decidendum su questioni non interessate dall'impugnazione.

Il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall'articolo 112 cod. proc. civ.), cui fa riscontro il principio del tantum devolutum quantum appellatum (articoli 434, 437 cod. proc. civ.) - ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'articolo 434 cod. proc. civ.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 342 cod. proc. civ. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l'ambito del giudizio d'appello, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di guesto è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare (Cass. n. 7113/2001, v. pure Cass. n. 13117 del 1997). Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex articolo 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ.. (Cass. n. 7629 del 2003). Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi d'appello, che non possa ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone neppure l'antecedente logico-giuridico (Cass. n. 13014 del 2004).

Nella fattispecie in esame, la Corte capitolina ha erroneamente interpretato l'atto di gravame muovendo dal falso presupposto di ritenere specificamente censurato l'accertamento medico-legale svolto in primo grado e, sulla base di tale erroneo convincimento, ha proceduto alla rinnovazione delle operazioni peritali. Al contrario, l'appellante si era avvalsa proprio di tali conclusioni per sostenere la fondatezza della propria impugnazione e la sussistenza del diritto alla rendita, che il Tribunale aveva negato.

L'ambito della cognizione, quale delimitata dall'impugnazione, non involgeva il giudizio medico-legale espresso dal primo C.t.u. se non limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti atti a giustificarne la condivisibilità.

Il principio secondo cui rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione circa l'opportunità di rinnovare le indagini, va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello. Nel caso di specie, non erano stati prospettati motivi specifici aventi ad oggetto la c.t.u. di primo grado, le cui conclusioni erano state invece assunte dall'appellante come un dato processuale pacifico in giudizio. L'appellante lamentava unicamente che tali conclusioni erano state disattese dal giudice di primo grado senza alcuna ragione ed anzi mediante una motivazione che, contraddittoriamente rispetto al decisum, aveva dichiarato di condividerle. Il tema di indagine era circoscritto ad una verifica intrinseca alla c.t.u. onde riscontrarne la validità, senza possibilità di introdurre in giudizio elementi di valutazione di segno diverso, quale un nuovo accertamento medico-legale, diretto al riesame ex novo dello stato di invalidità, con effetto sostitutivo rispetto alla prima c.t.u., stante la delimitazione dell'area della cognizione devoluta al giudice di appello quale definita dall'atto di impugnazione.

A diverse conclusioni non può pervenirsi interpretando la locuzione "...premessi ed espletati gli opportuni incombenti istruttoria..", contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello, come intesa ad ottenere il rinnovo della c.t.u., non solo perchè la suddetta espressione non contiene alcuna precisa istanza istruttoria, ma anche perchè, quand'anche fosse così da intendere, la stessa non potrebbe che interpretarsi alla luce del motivo di appello, il quale - come già detto - non conteneva alcuna censura alla prima c.t.u., essendo unicamente diretto ad ottenerne la sua condivisione da parte del giudice di appello.

Nè l'ampliamento del thema decidendum è configurabile alla stregua delle nuove difese di ordine medico-legale svolte in appello dall'INAIL, che possono valere solo come contestazione della congruità delle conclusioni rassegnate dal primo C.t.u., dirette ad orientare la Corte d'appello per il rigetto del gravame, ma non valgono ad estendere l'area dell'accertamento.

In conclusione, stante l'indebito ampliamento del tema di indagine operato dal giudice di appello, sussiste il vizio di ultrapetizione, che rende nulla la sentenza (articolo 161 cod. proc. civ.), come pure la seconda c.t.u. (articolo 159 cod. proc. civ.), disposta in dipendenza dell'erronea interpretazione del tenore dell'impugnazione e dell'ambito del devoluto.

Ulteriore corollario è la possibilità di decidere nel merito. è noto che la decisione nel merito non è impedita dalla cassazione della sentenza per violazione di norme procedurali, tutte le volte in cui comunque non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 5820 del 1999, n. 2977 del 2005, n. 7073 del 2006, n. 7144 del 2006).

La fattispecie in esame si colloca, inoltre, nel regime successivo alla modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006. La Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, ha previsto espressamente "l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali". Secondo la nuova disposizione di cui all'articolo 384 c.p.c., comma 2, "la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto". Tale disposizione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, consente la decisione nel merito ogni volta che, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti e ciò anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per errores in procedendo.

Ai fini delle decisione nel merito, va osservato quanto segue.

Dagli atti non risulta che in primo grado l'INAIL abbia mosso specifiche contestazioni alla c.t.u. a seguito del deposito dell'elaborato peritale. La ricorrente ha allegato che tali contestazioni non vi furono. L'INAIL nulla ha opposto circa l'eventuale formulazione di contestazioni in primo grado a seguito del deposito dell'elaborato peritale.

Ciò posto, non si ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, poichè la c.t.u. svolta in primo grado appare immune da palesi vizi logici o giuridici e risulta congruamente motivata, tale quindi da potere essere condivisa.

L'attuale ricorrente, operaia pulitrice, è stata riscontrata affetta da : a) esiti di frattura al polso destro con limitazione funzionale, derivati dall'infortunio sul lavoro subito nel dicembre 1987; b) tendinopatia cronica, ritenuta di origine professionale in considerazione dell'attività lavorativa svolta, richiedente "un notevole impegno manuale". Il danno complessivo ascrivibile ai postumi infortunistici e alla malattia professionale è stato valutato pari al 13% (tredici per cento) riferito alla capacità generica di lavoro (pag. 6 rel.).

Le contestazioni formulate dall'INAIL nella memoria di costituzione in appello sono del tutto generiche ed apodittiche quanto alla presunta assenza di nesso eziologico tra tendinite cronica e attività lavorativa; quanto alla prospettata assenza di deficit funzionale al gomito destro e di evidenze ecografiche nel 1999, trattasi di circostanze già valutate dal C.t.u., il quale ha tuttavia evidenziato il successivo mutamento del quadro clinico preesistente, alla stregua di un positivo riscontro radiografico del 2000 e delle risultanze dell'esame obiettivo eseguito nel giugno 2002, in occasione della visita peritale, le cui evidenze cliniche non erano più sovrapponibili a quelle della visita medica del 2.11.1999.

Non vi sono altri fatti costitutivi o impeditivi del diritto ancora da accertare, per quanto risulta dagli atti processuali e dalle deduzioni delle parti.

Giova richiamare al riguardo la più recente tendenza interpretativa espressa nelle sentenze n. 2310 del 1 febbraio 2010, n. 55 del 7 gennaio 2009, n. 6951 del 23 marzo 2010 di questa Corte, secondo cui l'articolo 111 Cost., comma 2, con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per l'interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio, che impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., evitando di rinviare la causa ad un nuovo giudice di appello.

La norma di cui all'articolo 384 cod. proc. civ. preclude alla Corte di cassazione di pervenire alla decisione nel merito allorchè vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce la valutazione quando i fatti siano stati già tutti accertati o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati o perchè mancano o perchè la facoltà di domandarne l'accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse (Cass. n. 19301 del 10 settembre 2010). " La valutazione in fatto è rigidamente vincolata e tale da far apparire del tutto inutile, quanto all'an debeatur, un giudizio di rinvio che non potrebbe avere esito diverso da quello delineato, stante il difetto di ulteriori fatti da accertare e l'univoca valenza di quelli accertati. Valenza che la Corte è comunque legittimata ad apprezzare in relazione alla formulazione dell'articolo 384 c.p.c., che (ovviamente, in relazione alla insussistenza di poteri istruttori in capo al giudice di legittimità) preclude la decisione di merito quando vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce affatto la valutazione quando i fatti siano stati già tutti accertati, o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati : o perchè mancano o perchè la facoltà di domandarne l'accertamento è inibita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse. Non sussistono dunque ostacoli ad una pronuncia di condanna generica della concedente al risarcimento (articolo 278 c.p.c., comma 1), da ritenersi consentita ex articolo 384 c.p.c., quante volte essa appaia suscettibile di agevolare la definizione della controversia..." (sent. cit., in motivazione).

"Il capoverso dell'articolo 384 cit., modificato dal Legge 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 12, assegna un compito nuovo alla Corte, titolare di una funzione non più solamente rescindente, e fornisce altresì un rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo che assicura meglio, quando possibile ossia quando non sia necessaria altra attività istruttoria, la definizione della controversia con una durata ragionevole (articolo 111 Cost., comma 2). Questa esigenza di speditezza, che nel momento attuale è urgente, può prevalere sulla perdita, a carico delle parti, della fase di merito, posto che sulle questioni di puro diritto la Costituzione, nell'articolo 111 Cost., comma 3, garantisce solamente la pronuncia della Cassazione" (Cass. n. 5139 del 3 marzo 2011, in motivazione). Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata e, pronunciando nel merito, in accoglimento della domanda proposta da (Omissis) nei confronti dell'INAIL, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire una rendita commisurata al grado di inabilità del 13% (tredici per cento) con decorrenza e nella misura di legge. Per l'effetto, l'INAIL va condannato ad erogare la corrispondente prestazione con decorrenza di legge, oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di cui alla Legge n. 412 del 1991, articolo 16.

Resta assorbito l'esame del secondo motivo, vertente sull'omesso esame dell'istanza di stralcio della seconda c.t.u. medico-legale.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite di ogni grado di giudizio, non potendo ascriversi all'INAIL il dispendio di attività processuale cui la parte è stata costretta a fronte del particolare sviluppo della vicenda processuale.

Va pure osservato che il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'articolo 24 Cost., comma 1, giacchè il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese (così Cass. n. 2397 del 2008).

P.Q.M.



La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda proposta da (Omissis), dichiara il diritto della ricorrente a percepire una rendita commisurata al grado di inabilità del 13% (tredici per cento). Per l'effetto, condanna l'INAIL ad erogare la corrispondente prestazione, oltre accessori sui ratei arretrati. Compensa le spese di lite di ogni grado.