Cassazione Penale, Sez. 3, 30 agosto 2012, n. 33502 - Varie violazioni da parte della legale rappresentante di una società


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per non aver provveduto alla redazione del documento di valutazione del rischio, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi.

Condannata, ricorre in Cassazione - Inammissibile.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 3043/2010 TRIB. SEZ. DIST. di PONTREMOLI, del 18/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Omissis) in sost. dell'avv. (Omissis).

 

Fatto

 

1. - Con sentenza del 18 aprile 2011, il Tribunale di Massa - sezione distaccata di Pontremoli ha condannato l'imputata alla pena della sola ammenda per i reati: a) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28, e a articolo 55, comma 1, lettera a) per non aver provveduto, in qualità di datore di lavoro, alla redazione del documento di valutazione del rischio; b) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto Legislativo, per non aver provveduto, in qualità di datore di lavoro, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; c) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 55, comma 4, lettera a), per non aver provveduto, in qualità di datore di lavoro, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: a) l'erronea applicazione della Legge n. 758 del 1994, articolo 20 perchè, al momento dell'accesso della polizia giudiziaria, l'imputata, unica legale rappresentante della società, era assente e non le era stato successivamente assegnato un termine per la regolarizzazione delle violazioni; b) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata considerazione della circostanza che, al momento dell'accesso dei carabinieri e della redazione dei verbali ispettivi, i lavori erano ancora fermi alla base dell'edificio, non comportando alcun pericolo concreto per la sicurezza dei dipendenti operanti all'interno del cantiere; c) l'illegittimità della condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Diritto

 

3. - Il ricorso è inammissibile, perchè proposto in base a motivi manifestamente infondati.

3.1. - Il motivo sub a) - con cui si lamenta che l'imputata non avrebbe ricevuto la prescrizione di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e 21 - è manifestamente infondato.

Dall'esame del verbale di accertamento del (Omissis), risulta, infatti, che l'imputata era presente a detto accertamento e che, in quella sede, le era stato assegnato il termine di giorni 30 per l'oblazione di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21, comma 2 preso atto del fatto che aveva provveduto alla redazione del documento di valutazione di rischi, alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, alla formazione della designazione del tetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

3.2. - Il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta, in sostanza, l'offensività delle condotte poste in essere, è anch'esso manifestamente infondato.

La difesa si limita, infatti, ad asserire che i lavori sarebbero stati ad un livello di avanzamento tale da escludere in radice ogni pericolo per i lavoratori, senza nulla osservare circa le analitiche argomentazioni svolte alla pagina 2 della sentenza impugnata, laddove si precisa che i lavori edili - sia in generale che nel caso di specie - comportano pericoli legati al rumore, alla vibrazione, alla movimentazione manuale dei carichi.

3.3. - Manifestamente infondato è, di conseguenza, anche il terzo motivo di impugnazione, logicamente dipendente dai primi due, con cui ci si duole della condanna alle spese dell'imputata.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.