Regione Lombardia
D.G. Sanità
Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7
Indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011)
B.U.R. 20 settembre 2012, n. 38

Alla c.a.
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Dipartimento di
Prevenzione Medico
delle ASL della Lombardia
Enti di formazione accreditati
Loro sedi

Premessa
La presente circolare contiene prime indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo per la formazione del datore di lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell'Accordo per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Preso atto del contenuto delle «Linee interpretative» emesse in data 16 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012 (GU Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2012) - a cui si rimanda - di seguito sono trattati solo alcuni aspetti dell'uno e dell'altro accordo, giudicati meritevoli di specifici chiarimenti ai fini di una corretta pianificazione dei corsi da parte delle aziende e di una giusta sorveglianza da parte delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).


1. Enti bilaterali ed organismi paritetici
Nell'Accordo per la formazione del datore di lavoro (d.l.) che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), oltre ai soggetti formatori accreditati in conformità al modello regionale (l.r. n. 19/2007), compaiono tra i soggetti formatori c.d. «legittimati»(1), accanto agli organismi paritetici, gli enti bilaterali. Mentre gli organismi paritetici trovano definizione nel d.lgs. n. 81/2008(2), gli enti bilaterali sono esplicati nel d.lgs. 276/2003 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», art. 2 comma 1 lett. h) che cita: «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento». Requisito imprescindibile ad entrambi gli organismi, ai fini della richiesta di collaborazione, così come espresso nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio 2011, è l'essere costituiti da una o più associazioni dei d.l. e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all'azienda; l'operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l'essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.

2. Procedure per la richiesta di collaborazione
L'Accordo sulla formazione dei lavoratori attribuisce agli enti bilaterali e agli organismi paritetici una specifica funzione, prevedendo che i percorsi ed i programmi formativi siano « ... realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali ... e agli organismi paritetici, ... ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.»
Chiarito che:
- il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora l'impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, non sia iscritto presso associazioni di categoria dei d.l.;
- il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell'organismo paritetico;
- la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l'impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 «Organizzazione della formazione»,
allo scopo di facilitare l'individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione, si fornisce a corredo il Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia redatto sulla base delle segnalazioni trasmesse al Comitato Regionale di Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08 dalle associazioni dei d.l. e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che ne sono componenti.
Il Repertorio degli organismi paritetici (Allegato A) è stato realizzato nell'ambito di un ampio, attento e partecipato confronto che ha coinvolto le parti sociali quali rappresentanti dei macrosettori di attività.
Attraverso la consultazione del Repertorio, che è strutturato per Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato in azienda (ove significativo), per settore e per provincia di riferimento, il d.l. individua l'organismo paritetico cui chiedere collaborazione ai fini dell'erogazione della formazione. Qualora l'organismo paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata all'organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell'organismo paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la propria richiesta all'ente bilaterale esistente nel territorio di riferimento e per il settore di attività, nel cui atto costitutivo è prevista la programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l'art. 2 comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003.
Ciascun organismo indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione - favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell'art. 54 del d.lgs. 81/08 - e i contenuti della richiesta di collaborazione. Allo scopo, potrà avvalersi del proprio sito web, di quello delle associazioni dei DL e dei lavoratori, di quello dell'ASL, in seno alle attività dei Comitati Provinciali di Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08.

3. Criteri per la scelta del percorso formativo per i lavoratori
L'Accordo per la formazione dei lavoratori definisce la «durata minima» del percorsi «in base alla classificazione dei settori... secondo ATECO 2002-2007». Posto che:
- le macro categorie di rischio individuate secondo i codici ISTAT rappresentano ormai uno strumento diffuso e consolidato nella programmazione delle attività afferenti all'area della prevenzione, e che costituiscono tutt'oggi il riferimento per la formazione di RSPP/ASPP
- la formazione è definita all'art. 2 comma 1 lett. aa) del d.lgs. 81/08 quale «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ... conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»,
si ribadisce il principio - espresso dallo stesso Accordo3 - in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente «amministrativi», legati alla sola codifica ATECO dell'azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell'attività concretamente svolta in azienda. L'Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull'individuazione dell'esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/08).

4. Riconoscimento della formazione pregressa e regime transitorio
Entrambi gli Accordi disciplinano contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi cui le aziende devono far riferimento, fatte salve quelle che, alla data 11 gennaio 2012, hanno svolto corsi secondo le previgenti regole in materia: su queste ricade l'onere di provvedere all'aggiornamento.
In dettaglio, i d.l. che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997, gli esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94, quelli che hanno svolto corsi secondo l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 81/08, devono aggiornarsi secondo le scadenze indicate in tabella.

 

Esonero

Aggiornamento entro

Coloro che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 o corsi a contenuti conformi ex art. 3 d.m. 16.01.1997

si

5 anni
dal 11.01.2012

Esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94

si

2 anni
dal 11.01.2012

Coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP)

si

5 anni
dal 11.01.2012


Sono esonerati dalla frequenza dei nuovi corsi anche i DL che alla data 11 gennaio 2012 possono dimostrare, attraverso idonea do-cumentazione, di aver progettato/pianificato («formalmente e documentalmente approvati»), corsi «rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti».

 

Esonero

Aggiornamento entro

I datori di lavoro che hanno frequentato - entro e non oltre 11 luglio 2012 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 d.m. 16 gennaio1997

si

5 anni
dal giorno dell'effettivo completamento

E' inoltre riconosciuta la formazione pregressa:

 

 

- dei lavoratori

 

 

 

 

Esonero

Aggiornamento entro

Coloro per i quali i d.l. comprovino di aver svolto - alla data 11 gennaio 2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 d.lgs 626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro

si

12 mesi se erogata prima del 11 gennaio 2007
5 anni
se erogata dopo il 11gennaio 2007

- dei preposti

 

 

 

 

Esonero

Aggiornamento entro

Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto - alla data 11 gennaio 2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 d.lgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro

si

12 mesi se erogata prima del 11 gennaio 2007
5 anni
se erogata dopo il 11.01. 2007


La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 12 mesi dal 11 gennaio 2012

- dei dirigenti

 

 

 

 

Esonero

Aggiornamento entro

Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data 11 gennaio 2012 - una formazione con contenuti conformi all'art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 dopo il 14.08.2003

si

 


5 anni
dal 11gennaio 2012

 

Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data 11 gennaio 2012 - una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP


Vige l'esonero alla frequenza del corsi di formazione per i lavoratori, per I dirigenti ed i preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione a corsi di formazione, progettati/pianificati («formalmente e documentalmente approvati») alla data 11 gennaio 2012, e «rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi».

 

Esonero

Aggiornamento entro

Coloro che hanno frequentato - entro si 5 anni e non oltre 11 gennaio 2013 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data 11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro

si

5 anni
dal 11gennaio 2012


5. Modalità di erogazione dei percorsi
Fermo restando quanto stabilito negli Accordi, per ogni percorso formativo i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati. Il registro delle presenze deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
- compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
- firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
- firme dei docenti e dei tutor (se previsti).
Il Registro deve essere compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente (Accordo ex art. 34, Punto 3; Accordo ex art. 37, Punto 2).
I contenuti della formazione erogata devono essere esplicitati indicando i seguenti elementi minimi:
- tipologia di percorso di riferimento (Normativa, Accordo di riferimento, ecc);
- ore di formazione programmate (totali e distinte per materia);
- nominativi dei docenti, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative;
- modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc);
- valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, ecc.).
I soggetti che realizzano i corsi devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all'attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (max 10 anni), tra cui:
- il registro degli attestati rilasciati;
- le prove finali, i verbali finali e tutti i documenti di valutazione dell'apprendimento degli allievi;
- i curricula vitae dei docenti formatori, dei tutor, ecc..

6. Rilascio attestati
In coerenza con l'impianto organizzativo già definito per la formazione di RSPP/ASPP con le circolari regionali 13/SAN/2006, 21/ SAN/2006 e 32/SAN/2006, i corsi di formazione del d.l. che intende assumere il ruolo di RSPP ex Accordo art. 34, commi 2 e 3 sono erogati secondo le stesse prassi lì individuate. Gli attestati di frequenza sono rilasciati:
- dall'ASL quando il corso è stato realizzato da un soggetto accreditato e questi ne ha trasmesso alla ASL stessa preventiva comunicazione e documentazione prevista a corredo. Il modello dell'attestato è riportato nell'Allegato 1;
- direttamente dal soggetto formatore che realizza il corso quando questo è legittimato. Il modello dell'attestato, privo di logo regionale, è riportato nell'Allegato 2.

Destinatari ex Accordo art. 34, commi 2 e 3

Tipologia corsi

Soggetti che realizzano il corso

Attestato

DATORE DI LAVORO con compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolazione per livelli di rischio:
basso 16 ore

ACCREDITATI

DI FREQUENZA
(modello Allegato 1)

 

medio 32 ore

LEGITTIMATI

DI FREQUENZA

 

alto 48 ore

 

(modello Allegato 2)

Il modello degli attestati per i corsi di formazione RSPP di cui alle circolari regionali 21/SAN/2006 e 32/SAN/2006 è aggiornato come riportato negli allegati Modulo A, Modulo B, Modulo C.
Gli attestati relativi ai percorsi per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ex Accordo art. 37, comma 2 sono rilasciati direttamente agli aventi diritto dal Soggetto che ha realizzato il corso (sia esso accreditato, legittimato, d.l.). Detti attestati devono essere conformi al modello di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4, riportando il numero d'ordine progressivo indicato nell'apposito registro da tenere agli atti e privi di logo regionale.

Destinatari ex Accordo art. 37, comma 2

Tipologia corsi

Soggetti organizzatori

Attestato

LAVORATORI

Articolazione per livelli di rischio:
basso 8 ore
medio 12 ore
alto 16 ore

• ACCREDITATI

• LEGITTIMATI

• DATORI DI LAVORO

DI FREQUENZA
(modello Allegato 3)

PREPOSTI

Il percorso formativo prevede una formazione aggiuntiva (minimo 8 ore) a quella per i lavoratori

 

DIRIGENTI

Articolazione in 4 moduli durata minima totale di 16 ore

DI FREQUENZA CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO (modello Allegato 4)


Gli attestati devono essere rilasciati sulla base delle risultanze dei verbali finali e devono essere stampati su cartoncino Modigliani bianco formato A4 (grammatura 140/145 gr.).

7. Ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione Medica mediante i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
Regione Lombardia svolge un ruolo di governo nell'applicazione degli Accordi per la formazione in materia sicurezza e salute sul lavoro. Pertanto, in coerenza con la già citata circolare 13/SAN/2006, mediante le proprie articolazioni territoriali (ASL), non eroga corsi, ma ne sorveglia, ne supporta e ne assiste la realizzazione.
Per una corretta diffusione dei contenuti degli Accordi e della presente circolare i Comitati Provinciali di Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08 sono individuati quali ambiti preferenziali di divulgazione e di costruttivo confronto con le parti sociali e con gli Enti con compiti di vigilanza in materia di SSL.
Con riguardo ai percorsi per DL che intendono ricoprire il ruolo di RSPP all'atto della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei soggetti formatori accreditati, i Servizi PSAL verificano ex-ante la correttezza formale e, compatibilmente con la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo assunta dai DPM, sorvegliano la qualità sostanziale della formazione, anche attraverso ispezioni in loco. In occasione dei controlli nelle aziende, i Servizi PSAL possono, altresì, effettuare verifiche ex-post sulla formazione erogata. Con riguardo agli esoneri per d.l. che ricoprono il ruolo di RSPP lavoratori, dirigenti e preposti, i d.l. hanno cura di esibire documentazione comprovante4 sia l'avvenuta formazione che la coerenza della medesima alla normativa previgente. In ordine, invece, alla conduzione attuale di corsi rispettosi delle vecchie regole perché «formalmente e documentalmente approvati» alla data del 11 gennaio 2012, l'Organo di vigilanza acquisisce documenti, atti e prove da cui emerge che la pianificazione era già avvenuta alla data di pubblicazione degli Accordi.

Maria Gramegna
UO Governo della prevenzione e tutela sanitaria
DG Sanità

Ada Fiore
UO Attuazione delle riforme, strumenti informativi e controlli
DG Occupazione e Politiche del Lavoro


_____________
(1) Si vedano le fattispecie già individuate nell’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, sui contenuti e sugli enti organizzatori dei corsi per RSPP (rep. Atti n. 2407 del 26.01.2006) e nell’art. 32 comma 4 del d.lgs 81/08.
(2) Art. 2, comma 1, lettera ee) d.lgs. n. 81/2008: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento”


Allegati
Allegato A Repertorio Organismi paritetici costituiti in Regione Lombardia
Contratti di lavoro applicati dalle cooperative
Allegato 1 Attestato di frequenza
Allegato 2 Attestato di frequenza
Allegato 3 Attestato di frequenza
Allegato 4 Attestato di frequenza
Modulo A Attestato di frequenza
Modulo B Attestato di frequenza
Modulo C Attestato di frequenza


Avviso di rettifica - Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7 Direzione generale Sanità - Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) – pubblicata nel Bollettino n. 38 Serie ordinaria del 20 settembre 2012
B.U.R. 24 settembre 2012, n. 39

A seguito di errori materiali, si riportano le note n. 3 e 4 mancanti:
• Al punto 3 «Criteri per la scelta del percorso formativo dei lavoratori » secondo paragrafo: «…dallo stesso Accordo 3……» viene inserita la nota numero 3 così di seguito riportata:
(3) «… la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza …»; «… I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. …»

• Al punto 7 «Ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione Medica mediante i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)» quarto paragrafo: « ……. documentazione comprovante 4 …… » viene inserita la nota numero 4 così di seguito riportata:
(4) Si ritiene che dagli atti debbano risultare il nome e il ruolo del partecipante, i contenuti e la durata del percorso seguito, la data di frequenza, il nome del docente e/o dell’ ente erogatore.

Infine al punto 4 dopo la tabella «- dei preposti» la frase: «La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 12 mesi dal 11 gennaio 2012» è sostituita dalla seguente:
«La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11 gennaio 2012»