Categoria: 1955
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 1955
Validità: 04.07.1955 - 31.12.1957
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici-Confindustria e Federazione Italiana lavoratori Poligrafici e Cartai, Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Federazione Italiana Arte Grafica e Cartaria e Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa-Cisnal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria cartotecnica

Sommario:

Parte Prima Norme generali
Premessa.
Rapporti contrattuali con altre organizzazioni
Campo di applicazione del presente contratto
Art. 1. - Decorrenza e validità.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato e da intermedio a impiegato.
Art. 7. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Licenziamenti.
Art. 10. - Indennità in caso di morte
Art. 11. - Controversie.
Art. 12. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 13. - Norme complementari.
Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 8. - Operai turnisti.
Art. 9. - Lavoro a cottimo.
Art. 10. - Lavoro a domicilio.
Art. 11. - Interruzione di lavoro.
Art. 12. - Recuperi.
Art. 13. - Trasferimento.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Assenze.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Passaggio di mansioni.
Art. 24. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 25. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Preavviso.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 30. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle «Norme Generali».
Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi e congedo matrimoniale.
Art. 12. - Corresponsione della paga mensile.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Gratifica Natalizia.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Trasferimenti.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Malattia e infortunio.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Richiamo a disposizione particolare degli accordi interconfederali.
Parte Quarta Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Trattamento dì malattia ed infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Parte quinta Norme tecniche - Operai
Norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni

Art. 1. - Operai capi reparto.
Art. 2. - Impiego metalli.
Art. 3. - Complementari.
Art. 4. - Addetti al magazzeno.
Norme tecniche speciali per la lavorazione cartotecnica propriamente detta
Premessa.
Cartotecnici
Art. 1. - Personale maschile.
Grafici
Art. 2. - Personale femminile.
Art. 3. - Apprendistato.
Norme tecniche speciali per sacchettifici
Art. 1. Uomini.
Art. 2. - Donne.
Art. 3. - Apprendistato.
Norme tecniche speciali per la fabbricazione di sacchi carta a grande contenuto
Art. 1. - Uomini.
Art. 2. - Donne.
Norme tecniche speciali per gli scatolai
Premessa.
Categorie di lavorazioni
Art. 1. - 1ª Categoria.
Art. 2. - 2ª Categoria.
Art. 3. - 3ª Categoria.
Art. 4. - Note illustrative.
Art. 5. - Norma speciale.
Categorie operai donne addette alle lavorazioni al tavolo
Art. 6. - 1ª Categoria.
Art. 7. - 2ª Categoria.
Art. 8. - Norme speciali per le operaie che eseguono solamente lavorazioni di 3ª categoria.
Art. 9. - Capotavolo.
Uomini addetti alle lavorazioni alle macchine
Art. 10. - 1ª Categoria con maggiorazione.
Art. 11. - 1ª Categoria.
Art. 12. - 2ª Categoria.
Art. 13. - 3 ª Categoria.
Art. 14. - Norme speciali per gli operai che eseguono solamente lavorazioni di 3ª categoria.
Donne addette alle lavorazioni alle macchine
Art. 15. - 1ª Categoria con maggiorazione.
Art. 16. - 1ª Categoria.
Art. 17. - 2ª Categoria.
Art. 18. - Norme speciali per le operaie che eseguono solamente lavorazioni di 3ª categoria.
Art. 19. - Apprendistato.
Norme tecniche speciali per la fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette
Lavorazioni alle macchine uomini
Art. 1. - 1ª Categoria con maggiorazione.
Art. 2. - 1 ª Categoria.
Art. 3. - 2 ª Categoria.
Art. 4. - 3 ª Categoria.
Donne
Art. 5. - 1 ª Categoria con maggiorazione.
Art. 6. - 1 ª Categoria.
Art. 7. - 2 ª Categoria.
Donne addette alle lavorazioni a mano
Art. 8. - 1 ª Categoria.
Art. 9. - 2 ª Categoria.
Art. 10. - Apprendistato.
Parte sesta Tabelle dei minimi di retribuzione
Salari e stipendi:
Art. 1. - Tabelle dei minimi di stipendio e di salario.
Art. 2. - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Tabelle

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della industria cartotecnica, 25 giugno 1955

Tra l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...], la Federazione Italiana Arte Grafica e Cartaria [...]
Tra l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
È stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria cartotecnica.

Parte Prima Norme generali
Campo di applicazione del presente contratto

Le parti stipulanti dichiarano che col presente Contratto hanno inteso stipulare una regolamentazione dei rapporti di lavoro esclusivamente applicabile alle aziende cartotecniche. Si intendono per aziende cartotecniche quelle che esercitano l’industria della cartotecnica propriamente detta, della fabbricazione delle scatole rigide, degli astucci, delle cartine e tubetti per sigarette, dei sacchi e sacchetti, delle carte pizzo, cotillons, ecc. Esso Contratto non è pertanto applicabile alle aziende di altro settore ed in particolar modo a quelle che eserciscono l’industria grafica. Le norme di carattere tecnico e salariale particolarmente riferite ai lavoratori grafici si intendono quindi applicabili esclusivamente a quei lavoratori grafici che prestano servizio nelle aziende cartotecniche per lavorazioni preparatorie o complementari dei prodotti dell’industria cartotecnica propriamente detta.

Art. 2. - Nomenclatura.
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si Intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio.
[...]

Art. 3. - Commissioni interne.
Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme In contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 7. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assi curino l'incolumità e la salubrità del lavoratore, l’igiene dell’ambiente, curandone l’areazione, la pulizia, l’illuminazione ed ove è possibile il riscaldamento; ciò ai sensi di legge.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso all’istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 11. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, 'la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 13. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzioni.

[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).

Art. 2. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio, e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espleta mento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga in compatibili per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4. - Apprendistato.
La durata dell’apprendistato è fissata nelle norme tecniche delle singole specializzazioni.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà, in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori, ove prestino un orario normale giornaliero di 9 o 10 ore, sarà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, un ottavo della indennità di contingenza per ciascuna delle ore prestate in più delle 8 giornaliere.

Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana (guardiani, custodi, portieri).
[...]

Art. 8. - Operai turnisti.
Agli operai con orario di lavoro di 8 ore consecutive in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione in relazione alle mansioni esplicate, sarà concessa, compatibilmente con le esigenze tecniche, mezz’ora di riposo retribuita per consumare la refezione.
La mezz’ora di riposo può essere concessa a turno individuale.
Qualora, per esigenze tecniche, non sia possibile consentire la mezz’ora di riposo, sarà corrisposta in più mezz’ora di retribuzione globale.
La disposizione di cui ai due comma precedenti si applica soltanto ai turnisti del primo e secondo turno.
Agli operai del turno notturno sarà invece corrisposta una maggiorazione del 15 %.
Il suddetto trattamento è dovuto anche in caso di lavoro domenicale o festivo.
Chiarimento a verbale.
A favore delle aziende le quali somministrano la mensa anche agli operai del turno notturno, le organizzazioni locali concederanno una congrua riduzione della percentuale del 15 % prevista dal penultimo comma dell’articolo di cui sopra, in ogni caso non inferiore al 7%.

Art. 10. - Lavoro a domicilio.
Le parti concordano nell’affermare la necessità di una precisa e rigorosa disciplina nazionale del lavoro a domicilio in tutti i settori.
Concordano intanto che, per il proprio settore, il lavoro a domicilio sia disciplinato dalle seguenti norme:
а) il lavoro a domicilio può essere ammesso soltanto nella proporzione massima di due lavoranti a domicilio per ogni dieci lavoranti nello stesso ramo in stabilimento. Esso dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme tutte del presente contratto;
[...]
e) è fatto divieto alle ditte di affidare lavoro a domicilio alle proprie maestranze e ai lavoratori che risultino occupati presso altre aziende;
[...]
g) le parti si impegnano a scambiarsi tutte le Informazioni ed a denunziare tutte le infrazioni alle presenti norme ad autorità ed agli istituti previdenziali per i quali le Infrazioni stesse costituiscono frode o inadempienza alle leggi.

Art. 12. - Recuperi.
È in facoltà dell’Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo In ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall’articolo precedente.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

Art. 16. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione normale.
Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da oltre 6 ai 18 anni compiuti e a 16 giorni per anzianità oltre i 18 anni compiuti.
È in facoltà della Direzione dell’azienda di commutare in retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche ed organizzative.
[...]

Art. 21. - Malattia ed infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
[...]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta dal parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante le 8 settimane dopo il parto.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 23. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazioni ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 24. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendi mento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione del lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
- licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l’operaio:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporanea mente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza ed in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di risse;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e lino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
r) furto;
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
[...]

Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili In tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche a contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle «Norme Generali».
Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella Parte Prima del presente contratto (norme generali):
- commissioni Interne;
- regolamento interno dell’azienda;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- inscindibilità delle disposizioni del contratto;
- controversie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per i seguenti istituti s’intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai;
1) visita medica (vedi art. 2 - Parte Seconda - Operai);
2) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 3 - Parte Seconda - Operai);
3) orario di lavoro (vedi art. 6 - Parte Seconda - Operai);
4) lavoro straordinario notturno e festivo (vedi art. 7 - Parte Seconda Operai); [...]
5) lavoro a turni (vedi art. 8 - Parte Seconda - Operai);
6) riposo settimanale (vedi art. 15 - Parte Seconda - Operai);
7) assenze (vedi art. 17 - Parte Seconda - Operai);
8) disciplina del lavoro (vedi art. 31 - Parte Seconda - Operai).

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 4 a 15 anni;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 15 a 20 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre ai 20 anni.
[...]

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente, provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Parte Quarta Impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenzia mento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per gli impiegati amministrativi la durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore; prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all’orario osservato dal personale; dello stabilimento, la durata dell’orario normale di lavoro è di 48 ore; settimanali o quella minore prevista per il lavoro a turno.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo che per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall’art. 7 degli operai.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 9.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale cadrà in domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, dorante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitogli dall’azienda;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto della lettera a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato anche nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quinta Norme tecniche - Operai
Norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni
Art. 2. - Impiego metalli.

Agli operai ed operaie che impiegano metalli in polvere, verrà corrisposta per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 10 % sulla paga globale della categoria cui appartengono.
Inoltre, alle operaie ed agli operai stessi verrà dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nella impossibilità di somministrare latte fresco si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la lavorazione cartotecnica propriamente detta
Premessa.

Le presenti norme riguardano le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, ecc.).

Cartotecnici
Art. 3. - Apprendistato.

L’apprendistato per tutte le lavorazioni è fissato nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
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Norme tecniche speciali per sacchettifici
Art. 3. - Apprendistato.

La durata dell’apprendistato è fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
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Norme tecniche speciali per la fabbricazione di sacchi carta a grande contenuto
Art. 1. - Uomini.

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e) apprendistato. - La durata dell’apprendistato è fissata in anni 3, trascorsi i quali l’apprendista passerà alla 3ª categoria.
[...]

Norme tecniche speciali per gli scatolai
Premesso.

In considerazione delle particolari esigenze tecniche della lavorazione negli scatolifici, onde avere un razionale inquadramento di tutte le mansioni che sono esplicate in questa specializzazione, si antepone una classificazione di tutte le lavorazioni delle scatole.
Da tale classificazione consegue la determinazione delle categorie per i lavoratori, siano essi uomini o donne, per il fatto che tali categorie sono determinate dalle mansioni che gli stessi sono chiamati a svolgere.
Per quanto concerne il trattamento di categoria per i lavoratori occupati in stabilimenti che svolgono lavorazione esclusivamente o, prevalentemente di 3ª categoria di cui al seguente art. 3, questo verrà regolato dalle norme speciali previste negli artt. 8, 14 e 18.

Art. 19. - Apprendistato.
Negli stabilimenti ove si svolgono le lavorazioni di cui agli articoli 1 e 2 la durata dell’apprendistato è fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
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Per quanto concerne gli stabilimenti che svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni classificate nella 3ª categoria di cui al l'articolo 3, l’apprendistato è limitato al solo personale maschile ed avrà la durata di 4 anni.
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Norme tecniche speciali per la fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette
Art. 10. - Apprendistato.

Il periodo di apprendistato di questa specializzazione è fissato nella misura di anni 3 sia per gli uomini che per le donne.
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