Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 settembre 2012, n. 14912 - Effetti nocivi dell'amianto nel luogo di lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 13100/2008 proposto da:

(Omissis), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 429/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/05/2007 R.G.N. 68/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 27/3 - 9/5/07 la Corte d'appello di Torino - sezione lavoro ha respinto l'impugnazione proposta da (Omissis) avverso la sentenza dal giudice del lavoro del Tribunale di Torino con la quale gli era stata rigettata la domanda diretta al riconoscimento, nei confronti dell'Inps, del beneficio del maggior periodo di anzianità contributiva-pevidenziale di anni 13 e mesi 6, ridotta in corso di causa ad anni 3 e mesi 9, per effetto dell'applicazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, a causa dell'esposizione agli effetti nocivi dell'amianto nel luogo di lavoro.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver deciso di non limitarsi ad esaminare, come fatto dal primo giudice, la sola relazione dell'Inail e dopo aver acquisito la consulenza d'ufficio svolta in altro procedimento analogo riguardante lo stesso luogo di lavoro praticato dal ricorrente in merito alla posizione di un suo collega che aveva eseguito le sue stesse mansioni nello stesso periodo, per cui ha avuto modo di appurare che nella fattispecie era da escludere che il ricorrente fosse stato esposto ad una concentrazione di fibre superiore al limite previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio in esame.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (Omissis), il quale affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso l'Inps che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, formulando il seguente quesito di diritto: - Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se la Legge n. 277 del 1991, articolo 24, fissò la soglia limite del rischio di esposizione ai fini della prevenzione contro la nocività dell'amianto o se essa soglia limite del rischio fu stabilita anche per fini di previdenza. Inoltre, dica l'Ecc.ma Corte se, circa la soglia limite del rischio di esposizione ai fini della prevenzione, il concetto di esposizione all'amianto trattato dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1995 - attuativo della Legge n. 257 del 1992 - debba rifarsi esclusivamente, o meno, a quanto prevede l'articolo 13 di tale legge quando nel suo comma 8 stabilisce la durata all'esposizione di oltre dieci anni".

Il ricorrente, una volta premesso che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto applicabile la normativa precedente alla Legge 24 dicembre 2003, n. 359, trattandosi di domanda avente ad oggetto il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, deduce che la norma di cui alla Legge n. 277 del 1991, articolo 24, avrebbe fissato la soglia limite de rischio di esposizione ai fini di prevenzione e non già per quelli di previdenza dei quali si occupa la Legge n. 257 del 1992. Aggiunge che, ai fini previdenziali, il concetto di esposizione all'amianto viene trattato dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1995 (attuativo della Legge n. 257 del 1992), ove non si parla di superamento di limiti di concentrazione, ma viene indicato che il materiale contenente amianto deve rilasciare delle fibre che costituiscono un rischio potenziale, facendosi riferimento a materiale che "si presenti in cattive condizioni" o sia "altamente friabile". è questa, secondo il ricorrente, l'esposizione di cui tratta l'articolo 13, comma 8, quando prevede che, quale presupposto indispensabile per l'applicazione del beneficio, vi sia la durata di esposizione di oltre dieci anni. Tali considerazioni, specifica il ricorrente, nascono proprio in virtù delle espressioni generiche usate dal legislatore, quali "esposizione all'amianto", "lavoratori che siano stati esposti all'amianto", per cui a suo giudizio la Corte d'appello è incorsa in errore, dal momento che è solo con la successiva e recente normativa che il legislatore ha individuato una soglia limite di esposizione all'amianto al di sotto della quale l'aria è ritenuta respirabile senza produzione di patologie, mentre l'aria contenente una fibra per centimetro cubo, o più, viene considerata come effettiva esposizione alla nocività dell'amianto.

Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, occorre una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, ossia connotata dalla presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31, e cioè superiore a 0,1 ff/cm cubo per otto ore al giorno (v. tra le tante, Cass., sez. lav., 28-06-2001, n. 8859, Cass., sez. lav., 12-07-2002, n. 10185, Cass. sez. lav, 23.1.2003, n. 997, Cass. sez. lav. n. 16118 del 01/08/2005, Cass. sez. lav., n. 400 dell'11/01/2007, Cass. sez. lav. n. 17632 del 28/07/2010, Cass. sez. 6 - lav. ordinanza n. 6360 del 23/04/2012).

Infatti, la Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 3, comma 1, prescrive che "La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 31, come modificato dalla presente legge, "(articolo così sostituito dalla Legge 24 aprile 1998, n. 128, articolo 16).

A sua volta il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 31, prevede, al comma 1, che "i valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo".

L'articolo 24 dello stesso Decreto Legislativo n. 277 del 1991 prescrive, al comma 3, che "Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, articolo 26, comma 2, articolo 27, comma 2, articolo 28, comma 2, articoli 30 e 35: Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili".

Il successivo comma 4, stabilisce, inoltre, che "Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3".

Infine, la Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, prevede quanto segue: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".

Tra l'altro, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che la previsione di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) non contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'Inail, le quali, consentendo - a seguito della sentenza Corte Cost. n. 179/88 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore al verificarsi della malattia professionale (v. Cass. 12.7.2002 n. 10185).

è stato anche più volte ribadita l'esigenza che tale accertamento debba svolgersi nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c., in base ai quali l'onere di provare la sussistenza di concreti elementi atti a dimostrare detta esposizione è a carico del lavoratore, (v. Cass. 15.5.2002 n. 7084; Cass. 11.7.2002 n. 10114; Cass. 28.6.2001 n. 8859; Cass. 3.4.2001 n. 4913).

Si è, peraltro, precisato che, ai fini probatori anzidetti, può ritenersi superata la soglia di concentrazione anche valorizzando la tipologia delle lavorazione ed i dati epidemiologici, pur quando non sia possibile tradurre in esposizioni numeriche la singola esposizione (v. Cass. 18.1.2004 n. 21862).

Successivamente si è chiarito che la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 1, convertito con Legge n. 326 del 2003 - non applicabile, in forza del disposto della Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, a tutte le fattispecie in cui alla data del 2/10/03 sia già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base alla disposizione di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, ovvero sia già stata presentata domanda di riconoscimento del beneficio, ovvero sia già intervenuta sentenza favorevole per cause avviate entro la medesima datatale però a confermare che anche la legge precedente (Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8) imponeva, per la concessione del beneficio, il superamento di un certa soglia di esposizione all'amianto". "Sarebbe, infatti, del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di eguaglianza ipotizzare che, mentre con le nuove regole il beneficio spetta solo nei casi di superamento delle soglia, viceversa, secondo quelle anteriori, questa non venisse affatto prevista, e fosse sufficiente qualunque grado di esposizione. Si tratta infatti pur sempre, in entrambi casi, di esposizioni che risalgono a periodi lontani ne tempo, di talchè non vi è motivo di trattare diversamente fattispecie uguali. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che si sia inteso applicare discipline diverse a casi del tutto uguali di esposizione per lungo periodo alla sostanza nociva, ponendo come discrimine tra l'uno a l'altro l'elemento del tutto estrinseco e casuale, rappresentato dall'epoca di richiesta del beneficio, il che sarebbe contrario ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza" (v. Cass. 22.12.06, n. 27451; Cass. 12.7.06 n. 15800, in motivazione; Cass. 19.12.06,n. 22422; Cass. 11.1.07, n. 400).

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 22422 del 19/10/2006) che "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, applicabile nella specie "ratione temporis", e tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante l'elemento del tutto estrinseco e casuale dell'epoca di richiesta del beneficio".

Si è, inoltre, ribadito che può attribuirsi valore alla certificazione Inail solo se adottata sulla base di atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e attestante per ciascun lavoratore il grado di esposizione e la sua durata, senza che possa invece ritenersi sufficiente la mera certificazione di esposizione all'amianto priva del valore di esposizione (v. Cass. 9.1.2007 n. 151; Cass. 4/1/07 n. 22), evidenziandosi come nemmeno sia sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento del premio supplementare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 153.

2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre che della insufficiente e/o contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica, formulando il seguente quesito di diritto. "Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se in presenza di una contrapposizione circa i fatti dedotti dalle parti in un procedimento giudiziale, nella fattispecie il ricorrente deduce puntualmente una serie di elementi dai quali è possibile ricavare il valore di particelle di amianto presenti nel particolare ambiente di lavoro costituito da una caverna, il Giudice possa formulare una decisione corretta della causa basando unicamente il suo giudizio sulle sole risultanze di una consulenza tecnica del tutto priva di elementi di calcolo relativi, ad esempio, al volume dell'ambiente di lavoro, alla quantità di amianto ivi presente nel periodo di collocazione, alla quantità presente al momento della sua rimozione, al tempo medio di ricambio dell'aria nell'ambiente di lavoro, alla friabilità del materiale di amianto, alla necessità per i manutentori di operare a contatto delle pareti rivestite di amianto, ecc. ecc., o non sia, invece, necessario ai fini di una corretta decisione che al medesimo giudicante pervengano i sopra indicati dati di calcolo, rilevatane la loro fattibilità in quanto vi siano presenti precisi elementi da sottoporre ad esso calcolo (volume ambiente di lavoro, quantità di amianto, tempo di esposizione, dispersione media di polveri di amianto, amianto presente al momento della rimozione, ecc.)".

Il motivo è infondato.

Invero, premesso che il quesito non indica la regola di diritto che il giudicante avrebbe dovuto seguire rispetto a quella adottata, la qual cosa comporta un evidente profilo di inammissibilità, il motivo è infondato in relazione al denunziato vizio motivazionale, sia allorquando il ricorrente si duole della mancanza di un supplemento di indagine peritale, sia quando contesta il metodo di indagine praticato dal consulente d'ufficio.

Invero, la Corte di merito, nell'ambito dei suoi poteri istruttori legittimamente esercitati, ha deciso di acquisire agli atti la relazione di una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un altro procedimento avente ad oggetto lo stesso ambiente di lavoro dell'appellante, le stesse mansioni svolte da quest'ultimo e lo stesso periodo di esposizione, con l'ulteriore particolarità che tale relazione era stata eseguita con riferimento alla stessa nota tecnica dell'Inail posta a base del giudizio di primo grado riguardante (Omissis); nel contempo, la stessa Corte ha dato atto, con motivazione adeguata ed immune da vizi di tipo logico-giuridico, delle ragioni che la inducevano a condividere i risultati della acquisita relazione, evidenziando, altresì, che in sede di discussione finale l'appellante non aveva svolto alcuna obiezione ai risultati della stessa.

L'indagine peritale si era, infatti, conclusa con l'accertamento che era da escludere che in quel determinato ambiente lavorativo vi fosse stata nel periodo denunziato dall'1/8/1968 al 31/10/1983 una concentrazione di fibre/litro superiore a 100, pur non potendosi negare una generica esposizione a fibre di amianto per la presenza di coibenti, contenenti amianto amosite, applicati a spruzzo.

Le doglianze odierne del ricorrente finiscono, inoltre, per tradursi in una inammissibile rivisitazione del procedimento peritale le cui conclusioni sono state condivise dal giudice d'appello con congrua e logica motivazione, immune da vizi di carattere logico-giuridico, sottratta, come tale, ai rilievi di legittimità.

In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, perchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni scientifici o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali non si possa prescindere per la formulazione di un corretto giudizio tecnico, non essendo sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa la metodica di indagine tecnica concretamente eseguita, poichè in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 27/2/2003.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.