Tribunale di Terni, 07 giugno 2012 - Assoluzione di un datore di lavoro per condotta abnorme di un lavoratore infortunatosi durante il taglio di un asse in legno con una sega circolare


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

 

Il Giudice di Terni, TORDELLI SIMONA

 

alla pubblica udienza del 23/05/2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

nei confronti di:

 

C./M., nato a T. (T.) il (...), res.te a A. STRADA D.F. N. 6, elettivamente domiciliato in Amelia, Via Rimembranze, n. 17, presso lo studio dell'avv. Samantha Ciribuco del Foro di Terni.

 

-Libero contumace-

 

IMPUTATO

 

Del reato previsto e punito dagli artt. 590 comma 2 c.p., 18 comma 1 lett. 1) D.Lgs. n. 81 del 2008, 55 comma 4 D.Lgs. n. 81 del 2008 e 73 comma 1 D.Lgs. n. 81 del 2008 perché, per colpa, imprudenza, imperizia e violazione delle norme di cui sopra in materia di sicurezza sul lavoro, adibendo, quale datore di lavoro, titolare dell'impresa edile individuale, il lavoratore dipendente I.L., al taglio di una tavola lunga 80 cm. e larga 10 cm. per la realizzazione di loculi all'interno del cimitero di Amelia, utilizzando una sega circolare marca WURTH tipo Mastercut 350 art. 07013350 anno di costruzione 2006, ometteva di fornire al predetto I. un'adeguata formazione sulla cautela da adottare nell'utilizzo della suddetta sega, cagionava, in tal modo al predetto lavoratore, a causa di tale impreparazione nell'uso della sega, una lesione personale consistita in una ferita lacero contusa alle dita della mano sinistra da cui derivava una malattia avente una durata pari ad un periodo di 124 giorni.

 

Commesso in data 01.09.2008 ad Amelia (TR).

 

Con l'intervento del Pubblico Ministero: VPO Dr.ssa Turilli Patricia e di: Aw. Samantha Ciribuco del Foro di Terni, e Aw. Roberta Renzi del Foro di Rieti difensori di fiducia.

 

 

FattoDiritto

 

 

(artt. 544, 546, comma 1 lett.e c.p.p.)

 

Il presente procedimento è stato instaurato a seguito della segnalazione di notizia di reato da parte della ASL di Terni cosicchè, in data 2.11.2011, il P.M. emetteva nei confronti di C. M. decreto di citazione per il reato di cui all'art.590 c.p.

 

Al dibattimento l'imputato rimaneva contumace e i difensori, muniti di procura speciale, avanzavano istanza di rito abbreviato; il Giudice ammetteva l'imputato al richiesto richiesto disponendo l'acquisizione del fascicolo del P.M..

 

Al termine, formulate le conclusioni delle parti come sopra riportate, decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.

 

Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudicante ritiene che il reato ascritto all'imputato non sussista.

 

Per quanto si evince dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono: I.L. era stato assunto con un contratto a tempo determinato, avente termine il 30.9.2008, presso l'azienda edile individuale di C. M., sita in Amelia strada del Fondo n.6, e, il giorno 1.9.2008, mentre si trovava al lavoro, presso il cimitero comunale di Amelia, intento ad effettuare il taglio di un asse in legno, con una sega circolare da cantiere, a causa di una disattenzione, questa gli sfuggiva di mano cosicchè si procurava lesioni alla mano; precisamente una ferita lacero contusa al 1 e 2 dito della mano sinistra con una durata della malattia stimata in gg. 124.

 

Gli accertamenti espletati dall'ASL di Terni, previa delega del P.M., evidenziavano come l'I., al momento dell'infortunio, fosse intento ad utilizzare una sega circolare, marca WURTH tipo Mastercut 350 art. 07013350, anno di costruzione 2006, dotata di relativa dichiarazione di conformità CE, provvista di adeguate protezioni e, pertanto, in regola con le prescrizioni contenute nella normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il sinistro avveniva perché l'I., incaricato di tagliare una tavola lunga 80 cm. e larga 10 cm., per realizzare dei picchetti in legno, accidentalmente veniva in contatto con la lama inserita in detta sega procurandosi le lesioni poi refertategli.

 

Orbene, unica violazione riscontrata in capo al datore di lavoro era quella contenuta nell'art. 73 comma 1 combinato con l'art. 18 comma 1 lett. L sub art. 55 comma 4 lett. e D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo sottoposto l'infortunato, I.L., ad adeguata formazione sull'uso della sega a disco in concreto utilizzata dal suindicato dipendente, con particolare riferimento alle condizioni di impiego di detta attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili.

 

Tali conclusioni non possono essere condivise dal Giudicante in quanto in contrasto con il materiale istruttorio raccolto ed, in particolare, con le stesse dichiarazioni dell'infortunato che, sin dall'immediatezza, ha affermato di esser stato adeguatamente informato sull'uso della sega da lui utilizzata dallo stesso datore di lavoro il quale, come documentalmente provato, aveva partecipato ai corsi di formazione sui pericoli e rischi sul lavoro.

 

Non solo è altresì provato che I., antecedentemente all'assunzione, aveva a sua volta- frequentato un corso, tenuto dagli stessi incaricati dell'ASL, in materia di sicurezza sui cantieri, per quanto si evince dall'attestato di frequenza agli atti.

 

Ma vi è di più: I., studente lavoratore, aveva già prestato attività lavorativa presso l'azienda del C., negli anni 2006-2008-2009, come si evince dalla copia del libro matricola, cosicchè può affermarsi che l'incidente sia occorso all'I. dopo circa due anni di esperienza presso la ditta dell'odierno imputato ove aveva sempre utilizzato il medesimo macchinario per svolgere le proprie mansioni.

 

Peraltro I., al momento dell'infortunio, era affiancato da G.A., dipendente della C. con la qualifica di preposto di cantiere, proprio al fine di garantire la presenza sul posto di lavoro di un soggetto referente e garante della sicurezza sul lavoro.

 

Deve pertanto concludersi come non sia ravvisabile la violazione di alcuna prescrizione posta a tutela della sicurezza sul lavoro tanto che I., anche successivamente all'infortunio per cui è causa, è tornato a lavorare stagionalmente presso la medesima ditta la quale, peraltro, dal momento della sua costituzione ( anno 1989), non risulta sia stata coinvolta in ulteriori sinistri sul lavoro, a riprova dell'accuratezza della stessa nel rispetto della normativa antinfortunistica.

 

In definitiva, seppur è vero che l'orientamento giurisprudenziale in materia di resposabilità del datore di lavoro è rigoroso è altrettanto vero che, in capo a costui, non è ravvisabile alcun profilo di colpa laddove, nel processo di causazione dell'evento lesivo, si inserisca una causa estranea, ovverosia una condotta ascrivibile ad un terzo o allo stesso infortunato, che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr., sul punto, Cass. Pen. Sez. IV 31 ottobre 1995 n.10733).

 

Dall'istruttoria dibattimentale espletata è emerso, in modo pacifico, che l'infortunio avvenuto al dipendente sia stato cagionato da un comportamento imprudente ed imprevedibile dello stesso I. che, da solo e di sua inziativa, ha inserito la mano accidentalmente in una zona pericolosa della macchina benché questa fosse in movimento.

 

Conseguentemente nessun profilo di colpa è ravvisabile nella condotta dell'imputato il quale , pertanto, deve essere mandato assolto dall' imputazione a lui ascritta con la formula più ampia

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

 

ASSOLVE

 

C. M. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste