Regione Sicilia
Assessorato della salute
Decreto 5 settembre 2012, n. 1754
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
G.U.R.S. 5 ottobre 2012, n. 42

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Vista la legge 28 febbraio 1985 n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, così come recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 10 agosto 1985 n. 37 “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”;
Vista la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39, commi 1 e seguenti;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, Capo I art. 36 “Concessione” così come integrato e modificato dalla legge regionale 31 maggio 1994, art. 2 e dalla legge regionale 5 aprile 2011 n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico in materia edilizia” reso applicabile in Sicilia in virtù di quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7, art. 36 e dalla legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, art. 24 di recepimento del DPR n. 327/01, artt. 9 e 16;
Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1 commi 6, 7, 8, 9 e 10 reso applicabile in Sicilia in virtù della legge regionale 26 marzo 2002 art. 14 (D.I.A.);
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto presidenziale 9 marzo 2009 “Emanazione della Delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.)”;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
Preso atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per l’espletamento di lavori sulle coperture in mancanza di adeguate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori;
Preso atto della necessità di prevenire tali infortuni garantendo adeguati interventi per la prevenzione delle cadute dall’alto;
Ritenuto opportuno dovere emanare disposizioni sulle “misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”;
Visto il parere del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente prot. n. 14345 del 2 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1
Finalità

Il presente decreto intende dettare norme per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

Art. 2
Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85 “Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto.
Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto.
Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01. Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, art. 6 della legge regionale n. 37/85.
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni contenute nel presente decreto sono da considerare immediatamente efficaci e prevalgono sulle norme regolamentari dei comuni della Regione siciliana, che si ponessero in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 3
Definizioni

Ai fini del presente decreto, anche in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 8088, si intende per:
a) Accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;
b) Ancoraggio strutturale (UNI EN 795:2002): elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
c) Apprestamenti: opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle di cui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;
d) Arresto caduta: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera del lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute;
e) Componente: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura ed informazione del fabbricante ( per esempio imbracature e cordini);
f) Copertura: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc…);
g) Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (>26°);
h) Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (<26°);
i) Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50 kN/mq;
j) Copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento;
k) Copertura orizzontale o suborizzontale: copertura con pendenza fino al 15% (<8°);
l) Copertura percorribile: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è esente da rischi esterni inducibili all’interno e/o da rischi interni esportabili all’esterno;
m) Copertura portante: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 1,20 kN o distribuiti inferiori a 0,50 kN/mq (D.M. n. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”);
n) Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali;
o) Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione;
p) Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti atto/i a garantire l’operatività in sicurezza dell’operatore;
q) Dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, e/o di ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate da allestire per il tempo necessario all’effettuazione di lavori in quota (ad esempio: parapetti temporanei, reti di protezione);
r) Dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all’opera (ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione).
s) Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto;
t) Dispositivo di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro: dispositivo atto a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro consentendo di operare con le mani libere. Non è destinato all’arresto delle cadute dall’alto;
u) Dispositivo per l’accesso al tetto (UNI EN 516): opera fissa, con funzione di percorso di transito, di collegamento in quota e/o installazione fissa per l’accesso al tetto. Utilizzata per lavori in copertura, consentono di ripartire e sostenere il carico in maniera uniforme permettendo ad un operatore di stare in piedi o camminare in sicurezza sulla copertura per effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, o fragilità della copertura stessa o dislivelli di quota. (ad esempio: passerelle, piani di camminamento, scalini posapiede);
v) Elaborato tecnico della copertura: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura;
w) Gancio di sicurezza da tetto (UNI EN 517): elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti;
x) Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. n.81/2008);
y) Linea di ancoraggio: Linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si deve applicare il dispositivo di protezione individuale;
z) Manutenzione (UNI 9910): Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
aa) Parapetto provvisorio (UNI EN 13374): dispositivo di protezione collettiva provvisoria contro la caduta dall’alto composto da montanti fissabili a parti sporgenti della copertura e traversi da inserire in appositi alloggiamenti, aventi le caratteristiche di cui all’allegato IV, punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 del D.Lgs. n.81/2008. Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all’inclinazione della falda);
bb) Parapetto permanente (UNI EN 13374): dispositivo di protezione collettiva contro la caduta dall’alto in dotazione all’opera costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, altezza utile di almeno un metro e costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento. Può essere completato da una fascia continua per arresto al piede poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm (allegato IV, punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 del D.Lgs. n. 81/2008). Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all’inclinazione della falda);
cc) Percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve percorrere, in condizioni di sicurezza, internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
dd) Piano di camminamento fisso (UNI EN 516): dispositivo esterno permanente per l’accesso al tetto costituito da una piattaforma della dimensione minima di cm. 40x25 che consente al lavoratore di transitare in sicurezza sulla copertura per effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, vuoti e/o fragilità della copertura stessa oppure, se installati in successione, per collegare dislivelli di quota;
ee) Punto di ancoraggio (UNI EN 795): elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio;
ff) Rete di protezione (UNI EN 13374): dispositivo di protezione collettiva costituito da reti sostenute da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettati per fermare la caduta dall'alto delle persone;
gg) Scalino posapiede (UNI EN 516): dispositivo esterno permanente per l’accesso al tetto utilizzato per lavori in copertura e costituito da una piattaforma della dimensione minima di cm13x13, avente sui due fianchi laterali un listello o bordo rialzato non inferiore a 2 cm., per impedire lo scivolamento dell’operatore, e deve altresì essere dotata di maniglia o fori di presa;
hh) Sistema di arresto caduta (UNI EN 363): dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento (assorbitore di energia e cordino) ad un punto di ancoraggio sicuro, destinati ad arrestare le cadute;
ii) Sistemi di sicurezza: apprestamenti e mezzi di prevenzione degli infortuni che possono derivare dalla caduta di persone o di cose dall’alto;
jj) Tirante d’aria: minimo spazio libero di caduta in sicurezza;
kk) Transito e lavori su coperture: Possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture oggetto di progettazione.

Art. 4
Elaborato tecnico delle coperture

L’elaborato tecnico delle coperture:
– integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n. 81/08;
– è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;
– è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui all’art. 5;
– è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori.
L’elaborato tecnico delle coperture, in relazione alle diverse fattispecie di cui al successivo articolo 5, deve avere i seguenti contenuti ed allegati:
a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 5
Adempimenti

La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all’art. 7 è attestata dal progettista all’atto di inoltro:
a) delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova costruzione o interventi relativi alla copertura;
b) delle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 legge regionale n. 37/1985 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
c) delle denunce di inizio dell’attività per nuova costruzione o per interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art.20 della L.R. 71/78 e s.m.i.
d) delle varianti, anche in corso d’opera.
L’attestazione del progettista è corredata dall’elaborato tecnico della copertura, di cui all’art. 4.
In caso di istanze di sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1985 n. 37, nonché della legge 23 dicembre 1994 n. 724 art. 1, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all’art. 7, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4.
Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento della richiesta in comune dell’abitabilità/agibilità di cui agli artt. 3 della legge regionale 16 aprile 1994 n. 17, (abitabilità) e della legge regionale 31 maggio 2003, n. 4 art. 17 (agibilità), allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all’art. 7.
Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 e s.m.i., l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 93, comma 5 dello stesso D.L.vo n. 163/2006.
Con riferimento ai contenuti dell’elaborato tecnico della copertura, di cui all’art.4, si precisano i seguenti adempimenti:
a) per le istanze di concessione edilizia o D.I.A., nonché per le varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all’articolo 4, lettere a) e b);
b) per le istanze di sanatoria, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti di cui all’articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
d) l’elaborato tecnico della copertura completo di tutti i contenuti di cui all’articolo 4, lettere da a) a h) deve essere consegnato al proprietario del fabbricato, o altro soggetto avente titolo, alla fine dei lavori.
L’elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, installatori, antennisti, etc., in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, ed aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

Art. 6
Cause ostative

La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.
La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39 commi 1° e seguenti.
La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
La mancata presentazione al comune di copia del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei casi in cui è prevista la redazione, costituisce causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

Art. 7
Misure di prevenzione e protezione: criteri generali di progettazione

Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate misure di prevenzione e protezione al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza.
Tali misure sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
I percorsi agli accessi devono essere di tipo permanente.
Il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.
Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art. 8
Percorsi di accesso alla copertura

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario:
- che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore.
È altresì necessario che:
- i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
- i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo.
Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.
I percorsi non permanenti si realizzano tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.

Art. 9
Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
1. ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un’altezza minima di 1,20 metri;
2. ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,80 metri quadrati;
3. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro.

Art. 10
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali ad esempio:
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.

Art. 11
Norme finali

Con successivi atti del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico potranno essere emanate apposite linee guida tecnico-operative per l’attuazione del presente decreto.
Ai fini della redazione delle suddette linee guida e per la realizzazione di un monitoraggio regionale sull’applicazione del presente decreto sul territorio regionale sarà costituito, con atto del DDG del dipartimento ASOE, apposito gruppo di lavoro.
Il presente decreto entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 settembre 2012.

RUSSO