Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 settembre 2012, n. 16383 - Classificazione delle attività di una cooperativa e rischio assicurato



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 3379/2010 proposto da:

(Omissis) SOCIETà COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato REHO Giovanni, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(Omissis) S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 666/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2009 R.G.N. 306/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con ricorso in opposizione (Omissis) contestava la pretesa di cui alla cartella esattoriale notificata da (Omissis) spa, concernente la richiesta di pagamento da parte dell'Inail della somma di euro 64.251,12 a titolo di premi assicurativi omessi e relative sanzioni.

La pretesa scaturiva da accertamenti ispettivi che avevano evidenziato irregolarità con riguardo alla posizione INAIL della cooperativa nel periodo 1999/2001. Specificamente, i verbalizzanti avevano rilevato che la cooperativa, la quale versava premi assicurativi in misura proporzionale alle attività dichiarate, distinte nei due profili tariffari di pulizie e movimentazione merci, aveva nel tempo diversificato l'oggetto della propria attività, ponendo in essere lavorazioni più rischiose di quelle denunciate al momento della sua costituzione, talchè, con riferimento al periodo considerato, tutte le lavorazioni svolte dalla medesima andavano ricondotte alla sola voce di tariffa INAIL 9232 (carico, scarico, facchinaggio di altra merce).

L'INAIL, pertanto, aveva contestato a (Omissis) l'omessa denuncia delle modifiche della natura ed estensione del rischio assicurato. Il giudice di primo grado, ritenute non provate le circostanze di fatto poste a base della variazione del coefficiente di rischio, accoglieva l'opposizione e dichiarava non dovuto l'importo di cui alla cartella opposta. Con sentenza del 29/7/2009 la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Inail, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la cooperativa, formulando due motivi d'impugnazione.

L'Inail ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. (Omissis) S.p.A. non si è costituita in giudizio.

 

Diritto


Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 40 e 41 e del Decreto Ministeriale 18 giugno 1988, articolo 8 (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Rileva che, nonostante la gamma di attività svolte dalla società fosse risultata dall'istruttoria molto ampia e i campi d'intervento eterogenei, la Corte aveva ritenuto corretto applicare la sola voce di tariffa 9232, riferita specificamente al carico, scarico e facchinaggio di altra merce.

Osserva che l'attribuzione del tasso di tariffa deve tener conto del rischio d'infortunio statisticamente accertato per ciascuna lavorazione.

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale, nonostante fosse emerso dall'istruttoria che la gamma di attività di (Omissis) fosse molto ampia e i campi d'intervento diversi, aveva raggruppato il complesso delle attività, classificabili secondo le tariffe in modo differenziato, in un'unica classe, quella specifica della movimentazione merci.

Rileva che in tal modo erano state disattese le norme del settore, laddove era conforme a legge il criterio in precedenza adottato dall'Istituto, consistente nella classificazione in modo diverso e autonomo delle attività di pulizie e di movimentazione merci, entrambe svolte dalla cooperativa, in codici differenti.

Evidenzia che il giudice del merito aveva collocato un'ampia gamma di attività eterogenee e classificate in gruppi tariffati diversi in un'unica voce, disattendendo il principio enunciato nel Decreto Ministeriale 18 giugno 1988, articolo 8, in forza del quale "se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse - pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili, quindi, con appropriata voce di tariffa - e tra le corrispondenti masse di retribuzione, è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibile alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse".

Il tasso di premio risultante dalla predetta ponderazione è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi".

Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Sottolinea che la motivazione della sentenza, pur avendo evidenziato l'ampiezza dell'attività svolta dalla cooperativa, ha concluso in modo non coerente per l'applicazione della sola tariffa 9232, attinente all'attività di movimentazione merci. Evidenzia l'incoerenza insanabile tra premessa e conclusioni, tale da impedire l'individuazione di un percorso motivazionale logico e coerente.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, poichè l'evidente contraddittorietà della motivazione rende superfluo l'esame del motivo attinente all'asserita violazione di legge.

Premesso, infatti, che originariamente l'attività della cooperativa era distinta nei due profili tariffari di pulizie e movimentazione merci, risulta privo di qualsiasi coerenza motivazionale il ragionamento in forza del quale, preso atto che dall'istruttoria compiuta "le risultanze forniscono argomenti per ritenere che l'attività della cooperativa fosse molto più ampia rispetto a quella denunciata a suo tempo", la Corte di merito giunge a ritenere conseguente l'applicazione "del tasso corrispondente alla sola voce di tariffa 9232 per attività di movimentazione merci".

Non è dato, infatti, comprendere come dalla constatazione dello svolgimento di un ventaglio di attività più ampio che in passato si pervenga all'applicazione di un'unica voce di tariffa. Ricorre, pertanto, il vizio di contraddittorietà della motivazione, alla presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge la decisione adottata (Cass. 25984/2010, 9547/2010). Nella sentenza si legge, inoltre, che "dal verbale dell'ispezione congiunta INAIL-DPL di Lecco risulta che la cooperativa svolge per committenti diversi attività di carico, scarico, facchinaggi comprese le operazioni complementari di stoccaggio, movimentazione, legatoria, pesatura, etichettatura e imballaggio".

Orbene, ove risultasse, in base ai dati istruttori acquisiti e secondo valutazione rimessa al giudice di merito, che l'attività compiuta dall' (Omissis) fosse riconducibile nell'ambito di quelle complesse, articolate in più lavorazioni, troverebbe applicazione il citato articolo 8, Decreto Ministeriale 1988, il quale prevede l'applicazione di un tasso medio ponderato nel caso in cui non sia possibile individuare un complesso unitario o una netta demarcazione tra le lavorazioni attuate.

La sentenza, pertanto, va cassata in ragione del rilevato vizio di motivazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino anche per la decisione riguardo alle spese di giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Torino.