Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2012, n. 37053 - Responsabilità di un coordinatore dei lavori


 

 


Responsabilità del coordinatore dei lavori per conto di una srl per aver svolto lavori in cantiere senza la presenza dell'assistente ai lavori che dirigesse e sovraintendesse gli operai (capo A; articolo 81 c.p., comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, articolo 389, comma 1, lettera c)) e senza la presenza della piattaforma aerea con cestello, con conseguente difformità delle tecniche lavorative utilizzate rispetto al piano di rimozione (capo B; Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 34, comma 4, lettera c), articolo 50, comma 1, lettera a)).

Condannato, propone appello convertito in ricorso in Cassazione - Inammissibile


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 6633/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 17/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione;

udito il difensore avv. (Omissis).

Fatto



1. - Con sentenza del 17 dicembre 2010, il Tribunale di Roma ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato alla pena della sola ammenda in relazione ai reati di cui all'articolo 81 c.p., comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, articolo 389, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 34, comma 4, lettera c), articolo 50, comma 1, lettera a), perchè, nella sua qualità di coordinatore dei lavori per conto di una società a responsabilità limitata, aveva svolto lavori in cantiere senza la presenza dell'assistente ai lavori che dirigesse e sovraintendesse gli operai (capo A) e senza la presenza della piattaforma aerea con cestello, con conseguente difformità delle tecniche lavorative utilizzate rispetto al piano di rimozione (capo B).

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, rilevando: 1) la sua "carenza di legittimazione" e la conseguente insussistenza del reato di cui al capo A dell'imputazione, perchè egli non era il legale rappresentante nè il responsabile tecnico della società che eseguiva i lavori, ma semplicemente il coordinatore dei lavori stessi e aveva sottoscritto i piani di lavoro redatti da altri soggetti coordinati e controllati dal responsabile tecnico in questione; 2) l'insussistenza del reato di cui al capo B, perchè la piattaforma aerea era presente nel cantiere, anche se non operava in contemporanea con altri macchinari effettivamente utilizzati; 3) la mancata considerazione della personalità dell'imputato, "persona competente, mite e rispettosa delle leggi e dei precetti"; 4) la mancata audizione dei testi indicati dalla difesa.

Diritto



3. - L'impugnazione presentata - da qualificarsi come ricorso per cassazione, in quanto proposta contro una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, - è inammissibile.

4.1. - Quanto alla dedotta carenza di legittimazione dell'imputato - sul rilievo che lo stesso era un mero coordinatore dei lavori e non il responsabile tecnico nè il legale rappresentante della società che eseguiva lavori stessi - è sufficiente rilevare che il relativo motivo di impugnazione (sub 1) risulta generico, perchè privo di qualunque riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.

Nella stessa si legge, del resto, che, dal piano di lavoro depositato dalla ditta esecutrice e dai successivi atti integrativi, l'imputato risultava essere il responsabile di cantiere, circostanza sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato.

4.2. - Del pari generico, perchè anch'esso privo di puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, è il motivo di impugnazione sub 2, con cui si contesta, in sostanza, la sussistenza del reato sub B.

Le argomentazioni del Tribunale sul punto risultano, peraltro, ampiamente sufficienti e coerenti, perchè fanno riferimento alla difformità fra le modalità di rimozione dell'eternit direttamente riscontrate dagli accertatori e il contenuto del piano di lavoro depositato il 16 marzo 2006, che prevedeva l'utilizzo in contemporanea della piattaforma aerea a cestello e della piattaforma pantografo.

4.3. - Del tutto generici, in quanto basati su mere indimostrate asserzioni, risultano anche gli ultimi due motivi di ricorso, perchè con essi si lamentano la mancata considerazione della personalità dell'imputato e la mancata audizione di alcuni testi, senza specificare, neanche in via di prospettazione, quali sarebbero le lacune della sentenza impugnata e le ragioni della decisività di tali profili.

4.4. - Quanto, infine, alla prescrizione del reato eventualmente intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d'appello, è sufficiente osservare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

5. - Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.