Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 18 ottobre 2010
Parti: Provincia di Monza e della Brianza, Cgil, Cisl, Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Assimpredil Ance
Settori: Edilizia, Appalti, Monza-Brianza
Fonte: provincia.mb.it
Atto n. 44042/15.2/2010/4

Sommario:

Premesso
Articolo 1 - Criteri di affidamento delle opere ed inadempienze contrattuali per gravi inosservanze
Articolo 2 - Tecnologie a supporto della salute, sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro
Articolo 3 - Tesserino di riconoscimento - Badge e attestazione “Cantiere di qualità”
Articolo 4 - Comitato per la sicurezza (CPS)
Articolo 5 - Problemi in materia di sicurezza
Articolo 6 - Relazioni sindacali
Articolo 7 - Regolarità retributiva e contributiva e verifica accessi in cantiere
Articolo 8 - Attività formative
Articolo 9 - Utilizzo della rete mediante sito ftp (file transfer protocol)
Articolo 10 - Adesione al protocollo d'intesa e verifiche periodiche
Allegato A

Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza sul lavoro negli appalti d’opera

L'anno duemiladieci addì diciotto del mese di ottobre tra Provincia di Monza e della Brianza – [...] Associazioni Sindacali Confederali: Cgil Mb [...], Cisl Mb [...], Uil Mb [...], Associazioni Sindacali di Categoria: Fillea Cgil [...], Filca Cisl [...], Feneal Uil [...], Assimpredil Ance [...], si stipula il seguente accordo.

Premesso che fermi restando l'autonomia e il ruolo di ciascuna delle parti, è volontà delle stesse di garantire la sicurezza, la regolarità retributiva e contributiva e la legalità nell'ambito dei cantieri edili, in particolare attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati;
Considerato che gli operatori e le parti sociali come sopra evidenziate concordano sulle seguenti priorità:
a) contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire la piena applicazione dei contratti collettivi di lavoro di riferimento;
b) garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c) individuare azioni di prevenzione, protezione e controllo in materia di sicurezza, di regolarità e legalità nei rapporti di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti paritetici presenti nel territorio della provincia di Monza e Brianza;
d) collaborare, anche attraverso l'istituzione di un "Comitato per la sicurezza" (CPS), al fine di attuare una politica comune sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro;
Si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Criteri di affidamento delle opere ed inadempienze contrattuali per gravi inosservanze
1. La Provincia di Monza e Brianza, nella sua qualità di committente, in tutti gli appalti d'opera, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, si impegna ad incrementare e premiare l'attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, utilizzando, salvo eccezioni specificatamente motivate, nelle gare d'appalto, l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.) quale criterio di aggiudicazione per le gare di lavori di importo superiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta, con l'inserimento dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
a) attribuzione del 30% del punteggio complessivo (100%) alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e allo standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria dell'impresa. A seconda delle opere da eseguirsi il premio potrà essere suddiviso, e con esso graduato il 30% di riferimento, tra la sicurezza di cantiere, la gestione ambientale correlata all'attività di cantiere, il possesso di un organico minimo d'azienda e lo standard dimostrato relativo al patrimonio netto d'azienda;
b) il punteggio tra sicurezza di cantiere ed organico minimo dovrà comunque costituire la parte prevalente del premio ed in questo ambito la sicurezza dovrà a sua volta costituire parte prevalente;
c) i requisiti minimi relativi alla solidità industriale e finanziaria dovranno essere esplicitati dai concorrenti attraverso specifica dichiarazione e estratto dei bilanci e del modello unico (parte dichiarazione IVA) ove si dimostri il possesso di un patrimonio netto degli ultimi due esercizi almeno pari al 7% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo;
d) il possesso di un organico aziendale minimo dovrà essere dimostrato dai concorrenti partecipanti alle singole gare. A questo riguardo i concorrenti dovranno produrre in sede di gara una specifica dichiarazione, successivamente verificabile, con la quale attestino di possedere, alla data di presentazione delle offerte, un organico aziendale non inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante, in coerenza con la tabella dell'allegato A del presente protocollo d'intesa.
2. La Provincia di Monza e Brianza inoltre si impegna ad inserire negli atti di gara (disciplinari o capitolati), con riferimento ad appalti di manutenzione, l'obbligo da parte del concorrente di avere la disponibilità di un magazzino situato sul territorio della provincia di Monza e Brianza o entro il raggio di 50 Km dal cantiere. Parimenti, l'Ente richiederà, quale requisito di ammissione, il possesso delle attrezzature minime per l'esecuzione della specifica opera.
3. È prevista la creazione di un'apposita commissione tecnica denominata "Comitato per la sicurezza” (CPS), costituita da rappresentanti designati delle parti firmatarie, che si riunisce su convocazione anche di una sola delle parti suddette, con il compito di monitorare l'evoluzione dei programmi delle opere, in essere e future, ed il rispetto dei principi del presente protocollo.
4. Per quanto riguarda il tema dei subappalti, fermi restanti gli obblighi di legge, sarà data particolare rilevanza alla responsabilità del soggetto assegnatario in relazione al farsi carico, nelle varie fasi ed articolazioni produttive, del fattore sociale inteso come regolarità contributiva, fiscale (con riferimento al rapporto di lavoro) ed all'applicazione delle norme contrattuali (CCNL edili ed integrativo provinciale di MI, LO e MB, ed eventuali altri contratti di lavoro), nonché agli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là della ditta di appartenenza.
5. La Provincia di Monza e Brianza si impegna ad inserire nei capitolati d'appalto norme che configurino una fattispecie di inadempimento contrattuale per gravi inosservanze delle norme sulla tutela dell'integrità fisica dei dipendenti, dell'intermediazione di manodopera e rispetto dei dispositivi contrattuali e di legge inerenti il rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali obblighi comporterà anche la risoluzione del contratto di appalto.
Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità, sia dato luogo alla risoluzione di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, la Provincia, su richiesta di una delle parti, si impegna ad aprire un tavolo volto all’individuazione di eventuali soluzioni concertate.
6. In tutti i capitolati saranno evidenziati a parte i costi per la sicurezza sul lavoro.
I criteri fissati dal presente articolo dovranno essere seguiti dall’Amministrazione provinciale anche per i lavori di importo inferiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta, nei casi in cui dovesse decidere di utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.) quale criterio di aggiudicazione di tali lavori.

Articolo 2 - Tecnologie a supporto della salute, sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro
Fermo restando quanto disposto dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro e nel pieno rispetto della legislazione vigente (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, CCNL e legge sulla privacy, Statuto dei lavoratori) i sottoscrittori del presente protocollo convengono che, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori - sia inserito nei bandi di gara e/o nei capitolati relativi ad ambiente e sicurezza, l'impegno per l'appaltatore a ricercare, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, tecnologie utili a raggiungere tale obiettivo. L'utilizzo di tali tecnologie sarà oggetto di monitoraggio da parte del CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e del CPS (Comitato per la sicurezza)

Articolo 3 - Tesserino di riconoscimento - Badge e attestazione “Cantiere di qualità”
Le parti convengono che tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati ed indossare in modo visibile, la tessera di riconoscimento rilasciata dall'impresa ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Su tale tessera dovranno essere riportati:
• nome e cognome del lavoratore e relativo codice di cassa edile, se lavoratore edile
• data di assunzione
• data di nascita
• nazionalità
• fotografia
• impresa di appartenenza e relativo codice di iscrizione alla cassa edile, se impresa edile
• autorizzazione al subappalto.
Negli appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro, oltre alla tessera di cui all’art. 26 del testo unico della sicurezza, attraverso il sistema offerto dalla Cassa Edile locale verrà posizionato in cantiere il lettore elettronico della tessera sanitaria regionale, ciò permetterà all’ente paritetico e all’impresa affidataria di controllare in modo univoco la regolarità dei rapporti di lavori dei lavoratori delle varie imprese presenti in cantiere. La Cassa Edile ad ogni singola installazione informerà le imprese sulle modalità di utilizzo del sistema elettronico di lettura delle tessere sanitarie quali “badge” di ingresso in cantiere.
Gli eventuali dati sensibili, registrati dal sistema, non potranno essere oggetto di archiviazione, ma rimarranno nell'esclusiva disponibilità del lavoratore.
Ragioni tecniche eventualmente ostative all’applicazione del lettore elettronico dovranno essere esplicitate negli atti di gara.
Le parti convengono che le imprese edili impegnate negli appalti di importo superiore a 1,5 milioni di euro dovranno effettuare la richiesta dell’attestazione di “Cantiere di qualità”, secondo la procedura prevista dall’accordo provinciale in essere.

Articolo 4 - Comitato per la sicurezza (CPS)
Per gli aspetti relativi alla sicurezza, viene costituito un "Comitato per la sicurezza", del quale fanno parte:
a) il RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
b) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
c) un rappresentante per ogni impresa esecutrice;
d) gli RLS presenti in cantiere;
e) un rappresentante del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
f) un rappresentante di ESEM di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
g) un rappresentante di ASLE-RLST.
Il Comitato viene di norma convocato dal CSE, che lo presiede, in caso di richiesta motivata, presentata al CSE da uno dei componenti e resa nota agli altri membri dal CSE stesso o dai richiedenti, anche per via telematica.
Ferme restando le responsabilità di ognuno degli operatori del cantiere, nonché gli obblighi e le relative responsabilità dei Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, il Comitato - anche su proposta del CSE - promuove azioni volte al miglioramento della sicurezza sul lavoro; inoltre, il Comitato provvede al monitoraggio degli infortuni sul lavoro eventualmente occorsi nel cantiere.
Infine, il Comitato valuta, su richiesta del CSE, eventuali problematiche riscontrate nel cantiere relative alla sicurezza del lavoro.
Le riunioni sono verbalizzate a cura del CSE e i verbali sono dallo stesso pubblicizzati tra i membri del Comitato nel modo ritenuto più opportuno. Il CSE valuterà l'opportunità di invitare alla singola riunione i rappresentanti delle ASL, della Direzione provinciale del lavoro e/o terzi, anche in relazione agli argomenti trattati.
Di norma all'interno del Comitato si opererà ricercando decisioni ampiamente condivise.
In caso di valutazioni articolate, espletate le attività di conciliazione, le decisioni assunte con il consenso della maggioranza assoluta dei membri di diritto (metà dei membri più uno), su questioni non riguardanti diritti individuali, impegnano i soggetti destinatari delle decisioni stesse.

Articolo 5 - Problemi in materia di sicurezza
I firmatari del presente protocollo si impegnano a sottoporre in prima istanza al CSE eventuali problematiche - collettive o individuali - relative alla sicurezza del lavoro.
Il CSE si impegna a far seguire alle segnalazioni anzidette le azioni ritenute necessarie per chiarire eventuali situazioni di non conformità e ripristinare il rispetto delle norme.
A seguito di una manifestata insoddisfazione dei richiedenti, le problematiche rilevate saranno tempestivamente portate all'attenzione del Comitato per la sicurezza il quale esprimerà le proprie valutazioni nel più breve tempo possibile o comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta del CSE. Qualora decorra inutilmente tale termine o l'intervento del Comitato per la sicurezza e la regolarità non sia risolutivo, le parti interessate saranno libere di procedere autonomamente, nel modo che riterranno più opportuno.

Articolo 6 - Relazioni sindacali
Fermo restando le funzioni del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che come previsto dalle disposizioni D.Lgs. 163/06 s.m.i. (Codice degli appalti) e dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. prevedono obblighi e funzioni nel campo della regolarità dei rapporti di lavoro e della legalità, i firmatari del presente protocollo concordano su:
A) utilizzo della bilateralità di settore (Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - CPT, Ente scuola edile milanese - ESEM, Cassa Edile), in particolare attraverso i servizi e gli interventi relativi alla sicurezza, con il coinvolgimento del CTP e dell'unità mobile in dotazione per la formazione e l'informazione dei lavoratori presenti in cantiere;
B) coinvolgimento del rappresentante territoriale della sicurezza (RLST) da parte del CSE o di un suo delegato, al fine di migliorare le condizioni all'interno del comparto e dei singoli cantieri;
C) obbligo per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di mettere a disposizione del CSE i seguenti documenti:
a) notifiche preliminari, aggiornate con appaltatori e subappaltatori;
b) elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
c) Dichiarazione sull'Organico Medio Annuo (DOMA) di ogni singola impresa appaltatrice o subappaltatrice;
d) predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali secondo le vigenti norme contrattuali.
Le OOSS di categoria potranno chiedere al RUP, che potrà essere assistito dal CSE, di avviare una verifica sui rapporti di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici presenti in cantiere.

Articolo 7 - Regolarità retributiva e contributiva e verifica accessi in cantiere
Come considerato in premessa, tutte le parti si danno atto che è interesse comune operare affinché all'interno dell'area tutti i lavoratori abbiano regolari rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, secondo quanto stabilito dalle leggi in materia e siano evitati fenomeni di intermediazione illecita di manodopera.
Al fine di garantire il pieno rispetto del presente protocollo d'intesa e della regolarità retributiva e contributiva all'interno del cantiere, i singoli operatori e/o gli appaltatori, all'interno delle zone di competenza, sono impegnati a verificare le presenze di tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni ed a garantire l'effettiva applicazione della normativa inerente la tessera di riconoscimento.
La provincia di MB, con l'intento di evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, si impegna a porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia.
Inoltre, sempre al fine di prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose, con riferimento ai subcontratti non rientranti nell’ambito di applicazione del comma 12 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e relativi alle seguenti categorie:
- trasporto di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo e a freddo di macchinari,
la provincia di MB, nei capitolati speciali, prevede che l’aggiudicatario acquisisca relativamente a tutti i sub-contraenti il certificato camerale con dicitura antimafia, il DURC, le generalità complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-contratto, copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l’impianto finale di smaltimento.

Articolo 8 - Attività formative
Allo scopo di favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi di sicurezza sul lavoro e far crescere le conoscenze dei lavoratori medesimi riguardo ai problemi della tutela della salute, all'interno del cantiere verranno sviluppati dagli Enti paritetici CPT ed ESEM alcune attività formative, tra le quali:
A) gestione interferenze tra gru: corsi di almeno 4 ore, ai quali partecipino i manovratori delle gru (n. 2 manovratori per ogni gru installata in cantiere);
B) linguaggio tecnico per lavoratori stranieri: corso di almeno 4 ore, al quale partecipino tutti i lavoratori stranieri che operano nei cantieri;
C) formazione alla sicurezza: corso di 16 ore come da CCPL, da tenersi in cantiere, o eventualmente presso gli Enti paritetici, per tutti i lavoratori addetti che non abbiano eseguito formazione equivalente, certificata dal CPT o da un Ente accreditato. Al fine di conciliare le esigenze produttive delle imprese, il corso potrà essere distribuito in 4 moduli di 4 ore cadauno. Verranno valutate con il CPT e le singole imprese ipotesi alternative di distribuzione delle ore dì formazione, favorendo lo svolgimento on the job di parte delle ore. Per i lavoratori di cui ai precedenti punti A) e B), la partecipazione ai relativi corsi comporterà una riduzione delle ore di frequenza al presente corso.
I costi relativi alle attività formative sopra indicate sono a carico delle rispettive imprese esecutrici. Tuttavia, tenuto conto che le parti sociali intendono esercitare un ruolo di promozione della sicurezza e della tutela della salute, si ritiene opportuno che le attività formative svolte dagli Enti paritetici siano a titolo gratuito per i dipendenti delle imprese esecutrici e dei subappaltatori iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Articolo 9 - Utilizzo della rete mediante sito ftp (file transfer protocol)
Al fine di facilitare l’interscambio della documentazione tecnica della sicurezza, di poter visionare e trasmettere i documenti tecnici in tempo reale, nonché di contenere i costi relativi alle attività di distribuzione e stampa del materiale tecnico (tavole, disegni, lay-out, relazioni, procedure, verbali, comunicazioni, disposizioni, ecc.), si conviene di istituire per ogni singolo cantiere il cui importo lavori sia superiore a 1,5 milioni di euro un sito internet (FTP) attraverso il quale gestire tutta la documentazione tecnica. Il sito, sia sotto il profilo organizzativo che economico, sarà a carico del CSE che autorizzerà gli accessi a coloro che opereranno in cantiere. In ogni caso l’accesso al sito potrà avvenire solo dopo una registrazione ed il rilascio da parte del CSE di “password” e “username” di abilitazione. L’accesso a documenti e materiale tecnico di carattere riservato, appartenenti ad una singola impresa, potrà essere in ogni caso concesso, oltre che all’impresa interessata, esclusivamente al RUP, previo consenso dell’impresa anzidetta.
Fermo restando quanto precede, al sito potranno accedere:
1. per elaborazione, modifica e gestione dei dati: il CSE, il RUP, le imprese appaltatici e subappaltatrici;
2. per sola lettura dei dati, gli Enti paritetici territoriali dell'edilizia, le ASL, la DPL, gli RLST, gli RLS operanti nel cantiere.

Articolo 10 - Adesione al protocollo d'intesa e verifiche periodiche
Il presente protocollo è vincolante per i firmatari (operatori, parti sociali e imprese appaltatrici) dalla data della sua sottoscrizione.
Per i contratti di appalto o subappalto già in essere a tale data, gli operatori chiederanno agli appaltatori e/o subappaltatori di adeguarsi ai contenuti dello stesso. Gli operatori che non abbiano ancora assegnato i lavori alla data di sottoscrizione, dovranno rendere edotti gli appaltatori sui contenuti del presente protocollo e prevedere nel contratto di appalto una clausola che obblighi - pena la risoluzione del contratto stesso - gli appaltatori ad attenersi a quanto in esso previsto.
Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti di subappalto stipulati dagli appaltatori anzidetti.
Le parti firmatarie concordano di verificare periodicamente l'applicazione del presente protocollo; qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, ognuno dei firmatari potrà proporre eventuali variazioni, che saranno efficaci solo a seguito dell'adesione di tutti i sottoscrittori.

Allegato A

Operai, Tecnici di impresa diplomati e/o laureati

Importo lavori (mln euro)

Organico aziendale

1,5 - 3

> 8

3 - 6

> 12

6 - 10

> 15

10 - 20

> 20

>20

> 35

NB: La presente tabella potrà essere modificata in relazione a quanto previsto dal CCNL dell’edilizia industria, firmato il 19.04.2010.