Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2012, n. 16472 - Rendita per malattia professionale


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6049/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2009, r.g.n. 1494/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 18/7/08 - 26/5/09 la Corte d'appello di Roma - sezione lavoro ha rigettato l'impugnazione proposta da (Omissis) avverso la sentenza del 27/4/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che gli aveva respinto la domanda diretta a conseguimento, nei confronti dell'Inail, della rendita per malattia professionale.

La Corte territoriale è pervenuta al rigetto del gravame avendo accertato, tramite consulenza d'ufficio, che l'appellante era affetto solo da ipoacusia da rumore stimata nella misura del 9% e che non gli era stata diagnosticata la malattia professionale, nè per il glaucoma, nè per la broncopatia cronica con sindrome rinobronchiale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (Omissis), il quale affida l'impugnazione a due motivi di censura attraverso i quali denunzia che in base agli accertamenti eseguiti egli aveva, comunque, diritto ad un indennizzo in conto capitale per danno biologico ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 atteso che alla data del 28/3/2002 aveva segnalato la diagnosticata patologia professionale della ipoacusia da rumore.

Resiste con controricorso l'Inail che deduce l'inammissibilità del ricorso sia per la mancata produzione della domanda amministrativa attestante l'epoca dell'istanza, sia per l'inidoneità del relativo quesito di diritto.

Diritto



Col primo motivo il (Omissis) denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre col secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia e la contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In pratica, il ricorrente sostiene che per effetto del riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 9% aveva diritto, quantomeno, all'indennizzo in conto capitale per danno biologico di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, mentre erroneamente la Corte d'appello aveva limitato la decisione di rigetto alla rendita per malattia professionale, avendo accertato che egli non aveva raggiunto la soglia minima del 16%, necessaria per l'accesso a quest'ultima prestazione.

La contraddittorietà della motivazione risiederebbe, invece, secondo il ricorrente, nel fatto che la Corte di merito, pur condividendo le conclusioni dei perito d'ufficio in ordine al carattere professionale della ipoacusia da rumore, ha finito per respingere l'appello solo per il motivo che era stata accertata una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica insufficiente per il riconoscimento del diritto alla rendita, prestazione, questa, che presuppone il raggiungimento della soglia minima del 16%.

A conclusione di entrambi i motivi la difesa del (Omissis) formula il seguente quesito di diritto: "Vero è che ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, punto 1, l'indennizzo delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica provocate da infortunio o malattie di origine professionale di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, mentre dal 16% è erogato in rendita?"

Osserva la Corte che è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'ente previdenziale sia con riferimento alla inidoneità del quesito di diritto, formulato ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., ai fini della decisione del corrispondente motivo di censura, che alla mancanza di autosufficienza. Si è, infatti, già avuto modo di statuire (Sez. 3, Ordinanza n. 4044 del 19/2/2009) che "il quesito di diritto prescritto dall'articolo 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell'omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto". Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. 3 n. 24339 del 30/9/2008) che "il quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile".

Orbene, nel caso in esame non si pongono dubbi sul fatto che il quesito di diritto formulato dal ricorrente non è di per sè conferente ai fini della decisione, in quanto anche una risposta in termini positivi all'interrogativo posto non consentirebbe, stante la sua genericità ed astrattezza, di risolvere in termini pratici la questione di cui si controverte: invero, la decisione impugnata è basata sul rigetto della specifica domanda volta al conseguimento della rendita da malattia professionale, che è prestazione diversa da quella dell'indennizzo richiesto ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2; inoltre, la stessa difesa dell'Inps ha eccepito la mancata dimostrazione della data di presentazione della domanda amministrativa che avrebbe fatto sorgere in capo all'assicurato, "ratione temporis", il diritto di accesso a quest'ultima prestazione. Ne consegue una violazione del principio di autosufficienza, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto produrre il documento sulla base del quale invoca il diritto all'indennizzo di cui sopra, non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo ai fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio, non seguito dalla indicazione precisa del punto del fascicolo in cui lo stesso è stato inserito e dal momento processuale dell'inserimento, ai fini della verifica della tempestività del suo deposito, stante l'ampia eccezione formulata al riguardo dalla controparte.

Infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3/11/2011) che "in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentala delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex articolo 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi."

Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo. Analoga sorte compete al secondo, atteso che la denunziata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata riposa sul raffronto tra l'esito dell'indagine peritale accolto dalla Corte ed il contenuto della domanda amministrativa concernente la prestazione del suddetto indennizzo, senza che sia stato possibile accertare la sussistenza di quest'ultima circostanza, data la verificata inammissibilità del primo motivo di doglianza.

Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso di primo grado è del 26/6/2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.