Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2012, n. 16462 - Agente motociclista e artrosi femorale rotulea del ginocchio sinistro




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 2809/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2009 R.G.N. 1212/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 28 aprile 2009 la Corte d'Appello di Torino respingeva il gravame proposto da (Omissis) avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti dell'INAIL, volta al riconoscimento della natura professionale della patologia "artrosi femorale rotulea del ginocchio sinistro", a suo dire riferibile all'attività di agente motociclista svolta quale dipendente della Polizia Municipale di (Omissis) dal 1976 al 1993 e alla conseguente corresponsione della relativa indennità.

La Corte territoriale, richiamandosi alla consulenza tecnica espletata nel giudizio, aveva escluso che nel lavoro svolto dall'istante fosse ravvisabile un agente causale o concausale idoneo a produrre il danno lamentato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il (Omissis), formulando un unico motivo d'impugnazione.

L'Inail ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto



Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 3, comma 2 e dei principi generali in tema di nesso di causalità (articoli 46-41 c.p., articoli 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 c.c.) e conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamenta che la sentenza non ha fatto applicazione dei principi contenuti negli articoli 40-41 c.p., operanti in materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali. Osserva che nel caso di specie doveva trovare applicazione il criterio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale "va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento".

Rileva che il ctu non aveva negato che l'attività svolta avesse avuto determinismo nell'insorgenza della malattia, ma si era limitato ad affermare che il lavoro non era da considerare fattore causale indispensabile alla produzione dell'evento.

Premesso che l'argomento di censura si fonda sul presupposto che il giudice del merito abbia aderito al ragionamento del ctu, rileva la Corte che sul punto il ricorso difetta di autosufficienza. Manca, infatti, l'esatta indicazione, e la conseguente trascrizione, di quella parte di relazione di consulenza che conterrebbe detto enunciato, nè la presunta adesione del giudice del merito a una simile affermazione del consulente tecnico è desumibile dal tenore della motivazione della sentenza. In ragione del principio di cosiddetta "autosufficienza", infatti, il ricorso per cassazione "deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che nell'ipotesi in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità, l'illogicità, l'insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (Cass. 28.7.2004 n. 14262; Cass. 20.1.2006 n. 1113; Cass. 12362/2006)".

Rileva, altresì, il ricorrente un profilo di contraddittorietà della decisione perchè "i giudici di 2 grado, pur riconoscendo che la Commissione medica militare accertò il nesso causale tra l'attività del motociclista e la malattia di cui si tratta, hanno disatteso le conclusioni della predetta commissione poichè avrebbe accertato una percentuale d'invalidità minima".

La motivazione, inoltre, sarebbe insufficiente perchè non avrebbe dato conto delle ragioni del suo discostarsi dalle conclusioni della commissione medica militare.

Anche in relazione a tali punti di doglianza l'impugnazione è infondata.

In primo luogo, infatti, non è ravvisabile contraddittorietà, giacchè dalla motivazione si evince con chiarezza che il giudice ha aderito alle conclusioni del ctu, disattendendo il giudizio della Commissione medica.

In secondo luogo non vi è vizio d'insufficienza della motivazione, poichè l'elemento istruttorio che si assume trascurato consistente in un dato extraprocessuale di rilevanza esigua rispetto alla consulenza tecnica espletata nel processo e valorizzata dalla Corte di merito ai fini della decisione, sicchè con riferimento ad esso difetta il requisito della decisività ai fini del giudizio.

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va interamente rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, vigente prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003).



P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Nulla spese.