Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 ottobre 2012, n. 17172 - Attività portuale e mesotelioma pleurico


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 16891/2010 proposto da:

AUTORITA' PORTUALE VENEZIA (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

sul ricorso 2938/2011 proposto da:

AUTORITA' PORTUALE VENEZIA (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), in proprio e quali eredi di (Omissis), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- intimati -

Nonchè da:

(Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), in proprio e quali eredi di (Omissis), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

AUTORITA' PORTUALE VENEZIA (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza non definitiva n. 205/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/06/2009, r.g.n. 834/2008;

avverso la sentenza definitiva n. 629/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/07/2010, r.g.n. 834/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 16891/2010; rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale (n. 2938/2011).

Fatto


Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia (Omissis) e (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), quali eredi di (Omissis), lavoratore portuale dal 20-1-1964 al 31/3/1987, deceduto il (Omissis) per mesotelioma pleurico, chiedevano che fosse dichiarata l'origine professionale di tale malattia, per la esposizione alla inalazione di fibre di amianto e la responsabilità dell'AUTORITA' Portuale di Venezia (APV) con conseguente condanna della stessa al risarcimento, iure hereditario, del danno biologico e del danno morale nelle misure indicate o in quelle diverse di giustizia.

Si costituiva l'APV eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la incompetenza funzionale del giudice adito e contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e dell'esame dei testi dalle stesse addotti nonchè mediante CTU medicolegale. Nelle more del giudizio la convenuta chiedeva la chiamata in causa dell'INAIL, in ragione della sopravvenuta istituzione del Fondo per le vittime dell'Amianto.

All'esito il giudice, rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, accoglieva il ricorso dichiarando la responsabilità della APV per il decesso del (Omissis) e la condannava al pagamento di euro 35.200,00 di cui 22.000,00 per danno biologico ed euro 13.200,00 per danno morale, oltre le spese.

L'APV proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo il litisconsorzio necessario con l'INAIL, ribadendo la nullità del ricorso introduttivo, la propria carenza di legittimazione passiva e la incompetenza funzionale del giudice del lavoro, e censurando la pronuncia di primo grado sotto i profili relativi alla carenza del nesso di causalità tra le lavorazioni svolte dal (Omissis) e la patologia, all'erronea individuazione di un danno morale risarcibile nonchè alla quantificazione del danno biologico.

Gli appellati si costituivano resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in relazione alla quantificazione dei danni biologico e morale, ritenuta eccessivamente esigua.

Con sentenza non definitiva in data 7-4-2009 (pubblicata il 23/6/2009) la Corte d'Appello di Venezia rigettava le eccezioni relative al difetto di integrazione del contraddittorio, alla nullità del ricorso, al difetto di legittimazione passiva, all'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e alla prescrizione.

In sintesi la Corte territoriale:

sul preteso litisconsorzio necessario rilevava che, ex Legge n. 244 del 2007, le prestazioni del Fondo (per il quale ancora non era stato predisposto il regolamento attuativo) non escludevano alcuno degli altri diritti (risarcitoti o indennitari), cumulandosi con gli stessi, mentre per quanto concerneva la Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) la stessa, come accertato dal primo giudice, si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto (poi APV) vera impresa portuale;

sulla eccepita nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto rilevava la univocità dell'atto introduttivo rivolto chiaramente nei confronti del Provveditorato al Porto (poi APV) nonchè la mancanza di qualsiasi domanda nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali (CLP);

sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva accertava che nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia l'unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era l'APV e tale elemento era sufficiente a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex articolo 2087 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un diretto rapporto di lavoro tra le parti;

sull'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro rilevava che nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ex articolo 409 c.p.c., n. 1, dovevano annoverarsi tutte quelle in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollegasse direttamente al detto rapporto, non essendo necessario che lo stesso costituisse la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio;

infine sull'eccezione di prescrizione, riteneva che nella fattispecie, riconducibile all'articolo 1173 c.c., ultima parte, andava applicato l'ordinario termine decennale, non decorso.

Avverso tale sentenza non definitiva l'APV ha proposto ricorso con sei motivi.

Gli eredi (Omissis) hanno resistito con controricorso.

Nel frattempo la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza definitiva pubblicata il 26-7-2010, in parziale accoglimento dell'appello dell'APV e in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava le spettanze dovute agli eredi (Omissis) in euro 33.000,00 e compensava per metà le spese del primo grado, compensando altresì per la metà anche le spese d'appello e condannando l'APV al pagamento della residua metà.

In sintesi la Corte veneziana alla luce delle risultanze della CTU confermava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e la genesi della patologia polmonare rivelatasi letale e affermava che, sotto il profilo della colpa, era sempre e comunque esigibile da parte di APV la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie.

Circa, poi, la quantificazione del danno, la Corte rilevava che occorreva utilizzare come parametro di riferimento la durata della malattia sofferta dal de cuius e valutare come importo risarcitorio un dato complessivamente rapportabile a tutte quelle voci di danno non patrimoniale (nel caso di specie biologico e morale) considerate unitariamente e non una in percentuale rispetto all'altra data l'unitarietà del concetto stesso di danno non patrimoniale".

Pertanto valutando un importo unitario di complessivo danno non patrimoniale di euro 150,00 al giorno (pari a 4.500,00 al mese), e moltiplicando tale importo per i 222 giorni di malattia, la Corte di merito liquidava una somma complessiva di euro 33.000,00.

Avverso tale sentenza l'APV ha proposto ricorso con tre motivi.

(Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), anche come eredi di (Omissis) (nel frattempo deceduta), tutti eredi di (Omissis), hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con un unico motivo.

L'APV, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.

Infine in entrambe le cause le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

Diritto



Preliminarmente vanno riunite le cause n. 16891/2010 e 2938/2011, riguardanti i ricorsi rispettivamente avverso la sentenza non definitiva e definitiva.

Al riguardo va qui ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'articolo 335 cod. proc. civ. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza" (v. Cass. 10-7-2001 n. 9377, cfr. Cass. 1-4-2004 n. 6391).

Va quindi esaminato dapprima il ricorso avverso la sentenza non definitiva.

Con il primo motivo la ricorrente APV censura la sentenza impugnata per aver la stessa rigettato l'istanza di estensione necessaria del contraddittorio al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dalla Legge n. 244 del 2007, presso l'INAIL e alla Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) della quale (Omissis) era stato dapprima dipendente e poi socio lavoratore.

Con riferimento al primo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, erroneamente, da un lato ha ritenuto che la mancata adozione dei regolamenti attuativi del funzionamento del Fondo incidesse sulla sua stessa configurazione nell'ordinamento giuridico, dall'altro ha affermato che le erogazioni del Fondo sarebbero meramente aggiuntive rispetto al sistema risarcitorio previgente, mentre, invece, il Fondo, che è sorto con l'entrata in vigore della citata legge, avrebbe "esteso la copertura assicurativa INAIL (sia pure attraverso una gestione separata) a voci di danno che altrimenti spetterebbe alle imprese risarcire" (come ad esempio il danno biologico inferiore al 6% di invalidità come tale non coperto dalla rendita INAIL così completando "l'integrale socializzazione del danno alla salute del lavoratore esposto all'amianto").

Con riguardo alla seconda la ricorrente ribadisce che la CLP era a tutti gli effetti, anche di fatto, il datore di lavoro dei lavoratori portuali, come tale comunque contraddittore necessario in una domanda avente titolo nell'articolo 2087 c.c..

Il motivo è infondato in quanto legittimamente la Corte territoriale ha escluso il litisconsorzio necessario sia del detto Fondo istituito presso l'INAIL sia della CLP.

Quanto al primo va rilevato che ai sensi della Legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 241 e segg.:

"241. è istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi ......., fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in......Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonchè le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". (Tale regolamento è stato da ultimo emanato soltanto con Decreto 12 gennaio 2011, n. 30).

A prescindere, quindi, dalla mancata emanazione all'epoca del detto regolamento (considerata ad abundantiam nella sentenza impugnata -"Peraltro allo stato..."), è evidente che trattasi di "prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta in favore dei superstiti", "fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL", che "non esclude e si cumula ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento".

Tale essendo il chiaro tenore letterale della norma di legge, legittimamente la Corte territoriale ha affermato che "le prestazioni dispensate dal Fondo non potranno escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti" e che "non si potrà opporre alcuna compensazione nè calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime".

Si tratta, infatti, di diritti aventi titolo e significato diversi, come tali non confrontabili.

Quanto, poi, all'asserito litisconsorzio necessario della CLP, rileva il Collegio che, come è stato affermato da questa Corte, con riferimento alla disciplina dell'epoca, "il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori" (v. Cass. 15-3-3995 n. 2992).

Del resto come pure è stato precisato, "in tema di lavoro portuale, nel regime giuridico precedente la Legge n. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla Legge n. 1369 del 1960, in quanto gli articoli 110 e 111 codice navale, prevedevano l'obbligo delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie e nei gruppi portuali" (v. Cass. 14-7-2008 n. 19291).

Legittimamente, quindi, la Corte di merito ha escluso il litisconsorzio necessario con la CLP, avendo rilevato che la stessa si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto, poi APV, unico soggetto che esercitava l'attività imprenditoriale all'origine dei fatti per cui è causa nonchè unico destinatario delle richieste attoree.

Del resto, in mancanza di un rapporto plurisoggettivo o di una situazione di contitolarità, la necessità del litisconsorzio è stata esclusa anche nel caso di domanda diretta ad accertare l'intermediazione illecita di manodopera (v. S.U. 22-10-2002 n. 14897).

Con il secondo motivo l'APV censura l'impugnata sentenza, per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione (già avanzata in primo grado e reiterata in appello) di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto resistente, in mancanza di una indicazione formale dello stesso ed in presenza, nella narrativa dell'atto, di un costante e quasi esclusivo riferimento alla CLP, della quale il dante causa dei ricorrenti era in effetti socio-lavoratore.

Il motivo è infondato.

Pur estendendosi il sindacato di legittimità all'esame diretto dell'atto e non al solo esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza (in tal senso cfr. da ultimo Cass. S.U. 22-5-2012 n. 8077), è indubbio, infatti, così come in sostanza rilevato dalla Corte territoriale, che il ricorso introduttivo, evidenziando "la responsabilità del Provveditorato al Porto, oggi APV, non solo per violazione della specifica disciplina richiamata (quella antinfortunistica) ma anche in ogni caso per violazione dell'articolo 2087 c.c." nonchè "la grave condotta omissiva del Provveditorato ai Porto" poi APV, nei cui confronti, soltanto, erano formulate le conclusioni, era chiaramente rivolto contro l'APV, la quale del resto è stata messa in grado di difendersi ampiamente fin dall'inizio.

Con il terzo motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla stessa AUTORITA' Portuale, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la CLP "possedeva le caratteristiche di soggetto esercente attività di impresa per le operazioni di carico e scarico delle navi, non l'ex Provveditorato al Porto".

All'uopo la ricorrente sostiene che tanto sarebbe emerso dalle "testimonianze raccolte in primo grado sull'organizzazione del lavoro dei portuali e sulla suddivisione di compiti e responsabilità tra ente portuale e CLP", legati da un "ordinario rapporto di committenza di servizi, nel quale non avveniva alcun contatto diretto tra lavoratore portuale avviato ed ente portuale committente", non avendo peraltro quest'ultimo alcuna competenza, nemmeno di vigilanza o ispettiva, sul materiale svolgimento del lavoro di carico e scarico delle navi.

Il motivo risulta in gran parte inammissibile sia perchè privo di autosufficienza, non essendo riportate completamente le testimonianze invocate, sia perchè in effetti si risolve nella riproposizione della propria diversa lettura delle risultanze processuali ed in definitiva nella richiesta di un riesame del merito inammissibile in questa sede.

Come è stato ripetutamele affermato da questa Corte, "la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (v. fra le altre Cass. 13-1-2003 n. 322, Cass. 17/11/2005 n. 23286, Cass. 18-5-2006 n. 11660) ed anche sotto tale profilo il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla "revisione del ragionamento decisorio", dovendo escludersi ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7/6/2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Per il resto il motivo è altresì infondato in quanto, sul punto, la Corte di merito, alla luce delle risultanze processuali, ha accertato che "nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV" ed ha affermato che "questo elemento serve a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex articolo 2087 c.c., indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza".

Tale decisione, oltrechè congruamente motivata in fatto, risulta, infatti, conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui "l'articolo 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire" (v. Cass. 22-3-2002 n. 4129, Cass. 28-10-2009 n. 22818).

Con il quarto motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro. All'uopo la ricorrente ribadisce che gli attori hanno agito iure hereditatis e che il dante causa non è mai stato dipendente dell'AUTORITA' Portuale e neppure della CLP, bensì socio lavoratore di quest'ultima.

Anche tale motivo è infondato.

Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato, "per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 409 cod. proc. civ., n. 1, debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro" (v. Cass. 22-3-2002 n. 4129).

Con il quinto motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale ex articolo 2947 c.c. a far data dal decesso del dante causa degli attori.

In particolare la ricorrente sostiene che si trattava di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. e deduce che, sulla consapevolezza della tossicità delle fibre di amianto e della riconducibilità della malattia all'esposizione a tali fibre, la Corte di merito contraddittoriamente da un lato ha escluso la possibilità di una tale consapevolezza in capo agli attori e dall'altro, invece, ha ritenuto che l'ex Provveditorato al Porto poteva agevolmente conoscere che le fibre di amianto fossero causa di malattie respiratorie gravi, come quella contratta dal (Omissis).

Il motivo è in parte infondato e in parte inconferente.

Sul punto la Corte territoriale ha respinto l'eccezione avanzata dall'APV, non essendosi comunque realizzata la prescrizione decennale da applicarsi nella fattispecie.

in particolare la Corte di merito (pur non escludendo "la possibilità di considerare esistente nel caso di specie anche un profilo concomitante di responsabilità extracontrattuale") nell'applicare la prescrizione ordinaria e la inapplicabilità della prescrizione quinquennale, ha osservato che "nel caso in esame l'obbligazione relativa alla sicurezza dei lavoratori addetti alle attività a favore di APV, anche se non nasce da un diretto rapporto di lavoro tra le parti deriva dal complesso normativo evidenziato che determina la responsabilità di APV rispetto alla normativa antinfortunistica", trattandosi "di una situazione riconducibile alla dizione di cui all'articolo 1173 c.c., ultima parte", che prevede come fonte delle obbligazioni, oltre al contratto e al fatto illecito ex articolo 2043 c.c., anche "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

Orbene la ricorrente, senza cogliere nel segno e senza censurare specificamente la siffatta configurazione di una responsabilità contrattuale a suo carico, da un lato si limita a riaffermare semplicemente la natura extracontrattuale della eventuale responsabilità e dall'altro lamenta una contraddittorietà inesistente, giacchè la decisione sul punto non è stata affatto fondata sulla impossibilità di una consapevolezza, in capo agli attori, della riconducibilità della malattia e del decesso del de cuius alla esposizione alle fibre di amianto, bensì semplicemente sul mancato decorso, comunque, della prescrizione decennale applicabile.

Con il sesto e ultimo motivo l'APV deduce la intrasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che il de cuius non ha esercitato in vita, sostenendo che tale diritto di natura strettamente personale sarebbe ad esclusivo appannaggio del suo diretto ed immediato titolare.

Tale motivo risulta inammissibile in quanto la sentenza non definitiva impugnata ha deciso esclusivamente sulle questioni preliminari sollevate relative al difetto di integrazione del contraddittorio, alla nullità del ricorso introduttivo, al difetto di legittimazione passiva, all'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e alla prescrizione.

D'altra parte trattasi dì questione nuova, sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all'avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).

Peraltro non può ignorarsi che il motivo risulta anche palesemente infondato, avendo questa Corte costantemente affermato la trasmissibilità agli eredi anche del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica che abbia portato alla morte (v. fra le ultime Cass. 18-1-2011 n. 1072, Cass. 7-6-2010 n. 13672, Cass. 30-10-2009 n. 23053, Cass. 28-11-2008 n. 28423).

Così respinto il ricorso di APV avverso la sentenza non definitiva, va esaminato il ricorso della stessa AUTORITA' Portuale avverso la sentenza definitiva.

Con tale ricorso l'APV, dopo aver riproposto gli stessi motivi (come sopra respinti) già proposti avverso la sentenza non definitiva, in quanto costituente "antecedente logico-giuridico" della definitiva, con il primo motivo dei "vizi propri" di quest'ultima, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la tesi del primo giudice circa l'esistenza nella specie di un nesso di causalità tra l'esposizione professionale alle fibre di amianto e la malattia che ha causato la morte del (Omissis).

In particolare la ricorrente lamenta che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire le conclusioni della CTU espletata in primo grado, in ordine al detto nesso di causalità materiale, ricostruito soltanto sulla base della letteratura medico-legale in termini statistico-probabilistici del 75%, e non già su precisi riscontri ed elementi concreti (quali ad esempio il dosaggio e l'intensità dell'esposizione).

Il motivo è infondato.

Circa la prova del nesso causale osserva il Collegio che nella specie trova applicazione "la regola contenuta nell'articolo 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959, Cass. 3-5-2003 n. 6722).

Del resto, come pure è stato costantemente affermato in generale, in ambito civilistico la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del "più probabile che non" (v. fra le altre Cass. 16/1/2009 n. 975, cfr. Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).

Nella fattispecie la Corte territoriale sulla base delle conclusioni della CTU, applicando tali principi, legittimamente ha ritenuto provato nella specie il nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e la genesi della patologia polmonare rivelatasi letale.

Con il secondo motivo l'APV censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il Provveditorato al Porto di Venezia avrebbe dovuto predisporre misure di prevenzione idonee a prevenire l'inalazione delle microfibre di amianto che ha causato il decesso del (Omissis).

In particolare la ricorrente ribadisce che il Provveditorato non era il datore di lavoro del (Omissis) e neppure era tenuto a rispettare le norme di tutela della sicurezza sul lavoro dei portuali e deduce che ai sensi dell'articolo 2087 c.c. è pur sempre necessario che siano ravvisabili profili di colpa dell'imprenditore cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal lavoratore.

La ricorrente aggiunge, poi, che "non va confusa la generale consapevolezza della pericolosità dell'amianto, con la specifica conoscenza dell'esistenza prima e della nocività poi delle microfibre di amianto, le quali ultime sono state ritenute dal CTU responsabili della malattia contratta dal (Omissis).

Anche tale motivo risulta infondato.

Premessa, come sopra, la irrilevanza, ai fini dell'incombenza del rispetto della normativa di cui all'articolo 2087 c.c., della mancanza di una diretta dipendenza dei lavoratori nel contesto in cui "unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV", rileva il Collegio che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la responsabilità del datore di lavoro di cui al citato articolo 2087 è di natura contrattuale, per cui "ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (v. Cass. 17-2-2009 n. 3788, Cass. 17-2-2009 n. 3786, Cass. 7-3-2006 n. 4840, Cass. 24-7-2006 n. 16881, Cass. 6-7-2002 n. 9856, Cass. 18-2-2000 n. 1886).

In particolare "la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'articolo 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori" (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645).

In specie, con riguardo all'inalazione di polveri di amianto questa Corte (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex articolo 2087 cod. civ., le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha affermato che "la responsabilità dell'imprenditore ex articolo 2087 cod. civ., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14/1/2005 n. 644).

Parimenti (in relazione ad una fattispecie relativa al periodo 1975/1995) questa Corte ha ribadito che la detta responsabilità "pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio" (v. Cass. 1/2/2008 n. 2491, cfr. anche da ultimo Cass. 11-7-2011 n. 15156).

Peraltro al riguardo è stata anche affermata la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) "dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1982, n. 15" (v. Cass. 30/6/2005 n. 14010).

Con tale pronuncia, in motivazione, questa Corte, ricostruendo storicamente la normativa delle cautele specifiche in materia, in particolare ha evidenziato: che "già il Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il Testo Unico della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'articolo 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo"; che "analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, articolo 36, tabella B, n. 13 e il Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720" ; che il "Regio Decreto 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli articoli 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche; che "d'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la Legge 12 aprile 1943, n. 455; che "in epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'articolo 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169" che all'articolo 1 "prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio"; che "si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 153, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi".

Tanto rilevato questa Corte ha altresì affermato che "d'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro", concludendo che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro (in quel caso periodo 1956/1980) era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contenevano era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre". Si è affermata, quindi, la necessità del "concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'articolo 2087 c.c. ed al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 21, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" aggiungendosi che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri" (altre norme dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 - articoli 9, 15, 18, 19, 20, 25 - disciplinano, poi, il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive).

Orbene la sentenza impugnata, sul punto, nel respingere la tesi dell'APV, secondo cui "nessuna delle possibili precauzioni che erano previste all'epoca della presunta insorgenza della patologia avrebbe potuto rivelarsi efficace contro le inalazioni da microfibre di asbesto", ha rilevato che "era sempre e comunque esigibile da parte di APV la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie".

Tale decisione, conforme ai principi sopra richiamati e all'indirizzo consolidato in materia, resiste alla censura della ricorrente principale.

Con il terzo motivo del ricorso contro la sentenza definitiva, denunciando violazione dell'articolo 2059 c.c. e vizio di motivazione, l'APV lamenta che la sentenza impugnata in sostanza ha omesso di decidere sul punto della dedotta mancanza di prova sull'esistenza in concreto di un danno morale risarcibile.

Tale motivo risulta in parte inammissibile e in parte inconferente rispetto al decisum.

Da un lato, infatti, si denuncia una violazione di legge e un vizio di motivazione, lamentando (contraddittoriamente) in sostanza una omessa pronuncia, denunciabile ex articolo 360 c.p.c., n. 4 (v. fra le altre Cass. 11-5-2012 n. 7268, Cass. 10-12-2009 n. 25825, Cass. 17/12/2009 n. 26598, Cass. 17-7-2007 n. 15882 Cass. 4-6-2007 n. 12952).

Dall'altro la censura non tiene conto che la sentenza impugnata ha accertato un danno da "sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato anche avuto riguardo alla consapevolezza dell'esito letale della patologia contratta" all'interno del danno non patrimoniale ("biologico e morale") unitariamente considerato, in tal modo conformandosi all'indirizzo dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11-11-2008 n. 26972).

Così respinto anche il ricorso dell'APV avverso la sentenza definitiva, risulta invece fondato il ricorso incidentale avverso la stessa sentenza, con il quale gli eredi (Omissis) censurano la sentenza impugnata sul quantum del risarcimento liquidato dalla Corte di merito.

In particolare i ricorrenti incidentali, con l'unico motivo, denunciando violazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., deducono che il parametro utilizzato dalla Corte di merito (la durata della malattia) soltanto in parte è riferito e personalizzato in relazione al reale danno subito dal defunto (Omissis) ed è inidoneo a misurare l'entità del danno risarcibile, "non liquidando i danno patito nella sua globalità ma solo nel suo aspetto di transitorietà".

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha evidenziato come in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata" (v. Cass. 16-2-2012 n. 2251, cfr. Cass. 18-1.2011 n. 1072, Cass. 14-2-2007 n. 3260).

De resto, come pure è stato precisato, proprio in una ipotesi di azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per esposizione a fibre di amianto, "in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno" (Cass. 21-4-2011 n. 9238).

Orbene la sentenza impugnata (definitiva), in contrasto con tali principi, ha quantificato il danno adottando un parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia, in tal modo non sufficientemente personalizzando il danno stesso, stante la mancanza di qualsiasi altra considerazione relativa alle condizioni personali e soggettive, al decorso della malattia, alla concreta penosità della stessa, alle ripercussioni sulla vita del danneggiato, alle cure praticate e alle relative prospettive ed in genere ad ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'intensità della sofferenza provata.

La detta sentenza va pertanto cassata in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.



La Corte sulle cause riunite n. 16891/2010 e 2938/2011, rigetta i ricorsi dell'AUTORITA' Portuale di Venezia avverso rispettivamente la sentenza non definitiva e quella definitiva; accoglie il ricorso incidentale degli eredi (Omissis) avverso la sentenza definitiva, cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste.