Tipologia: Contratto normativo di lavoro
Data firma: 23 dicembre 1948
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Unione Nazionale Appaltatori II.CC. e Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC.
Settori: Servizi, Appalti imposte ecc., Dirigenti
Sommario:
Titolo I Del dirigente d’azienda II. CC. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Titolo II Durata del contratto - Assunzione Art. 6. Art. 7. Titolo III Trattamento economico - Orario di lavoro - Missioni - Ferie - Malattia - Trattamento di previdenza Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. |
Art. 12. Art. 13. Art. 14. Titolo IV Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso trattamento di quiescenza - Morte Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Titolo V Decorrenza e scadenza del contratto e degli accordi integrativi Art. 20. Disposizioni transitorie Art. 21. |
Contratto normativo di lavoro per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, 23 dicembre 1948
L’anno millenovecentoquarantotto, il giorno ventitré dicembre in Roma, nei locali dell’Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo sono convenuti: [...]Unione Nazionale Appaltatori II.CC., [...] Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC., per la stipula del seguente Contratto normativo di lavoro per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini
Titolo I Del dirigente d’azienda II. CC.
Art. 1.
Sono considerati dirigenti di aziende II.CC. agli effetti del presente contratto, quei funzionari che esplicano preponderante attività con larghi poteri di autonomia e di discrezionalità, subordinata solo alle direttive di massima impartite dal datore di lavoro, se questo sia persona fisica, o dell’organo amministrativo competente, nel caso di persona giuridica.
Art. 4.
Nelle aziende II.CC. che hanno appalti in più Comuni la cui popolazione complessiva è inferiore a 400.000 abitanti, secondo il più recente censimento ufficiale, non è applicabile il presente contratto.
Titolo II Durata del contratto - Assunzione
Art. 6.
Il contratto d’impiego per i dirigenti di aziende può essere a tempo indeterminato o a termine.
Nel primo caso è regolato dal presente contratto e dagli accordi aziendali integrativi economici stipulati a norma del successivo articolo 8.
Nel secondo caso le parti possono anche concordare condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.
Titolo III Trattamento economico - Orario di lavoro - Missioni - Ferie - Malattia - Trattamento di previdenza
Art. 9.
I dirigenti, per il carattere del lavoro che prestano e in relazione alla loro responsabilità, non sono soggetti a limitazioni di orario.
Art. 11.
Il periodo di ferie annuali è di 30 giorni.
In caso di richiamo dalle ferie per esigenze di servizio, spetta il rimborso delle spese sostenute, fermo rimanendo il diritto al completamento del periodo di ferie.
Art. 14.
Il trattamento previdenziale e assicurativo è quello determinato dalla legge.