Categoria: Cassazione civile
Visite: 12058

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 ottobre 2012, n. 17746 - Silicosi di origine professionale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 283/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2007 r.g.n. 129/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2007, ha accolto il gravame principale svolto dall'INAIL e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta da (Omissis) per il ripristino della percentuale di rendita riconosciuta nel 1973 per silicosi di origine professionale, ridotta dall'Istituto, nel 1995, dal 21% all'11% e, rigettando il gravame incidentale svolto dal (Omissis), ha confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda relativa alla rendita di passaggio.

2. Il Giudice di primo grado delimitava la materia del contendere ritenendo che la domanda della parte ricorrente, che aveva parlato di superamento del termine quindicennale di revisione previsto soltanto in funzione del possibile peggioramento in caso di silicosi e asbestosi, potesse riferirsi all'ipotesi di revisione Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ex articolo 146; riteneva che l'Inail, all'esito della consulenza tecnica disposta in giudizio, non avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della modifica ma quello della rettifica per errore, essendo risultato che ab origine la percentuale di inabilità corrispondeva all'11% e accoglieva, sotto tale profilo, la domanda; rigettava la domanda per il riconoscimento della rendita di passaggio per aver l'ausiliare officiato in giudizio escluso peggioramenti dal 1973.

3. La sentenza era gravata dall'Inail in base all'assunto che la statuizione doveva ritenersi ultra petita in quanto il ricorrente non aveva chiesto se non l'illegittimità del provvedimento di riduzione della rendita dal 21 all'11% per superamento del termine di revisione previsto, termini per l'istituto non esistenti per essere la revisione per silicosi regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 146 e non dall'articolo 137, ed il giudice aveva utilizzato altri argomenti per accogliere la domanda; parte appellata avversava la censura di ultrapetizione richiamando i poteri d'ufficio di interpretazione della domanda esercitati dal giudice e proponeva appello incidentale chiedendo il rigetto dell'appello principale ed insisteva per la domanda di rendita di passaggio rilevando le incongruenze della consulenza che aveva escluso rischi ambientali.

4. La Corte territoriale, qualificata la fattispecie giuridica come rettifica per errore del provvedimento iniziale dell'INAIL, sulla scorta delle informazioni rese dall'ausiliare officiato in primo grado nel senso dell'originaria percentuale di invalidità dell'11% rimasta immutata nel tempo, e richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla diversa disciplina degli istituti della revisione per miglioramento (o aggravamento) e della rettifica per errore, sottolineava che la domanda del ricorrente non evidenziava tale aspetto bensì il superamento del termine quindicennale entro il quale doveva essere svolta la revisione per la patologia in esame, onde il primo giudice aveva statuito ultrapetita per non essersi attenuto alla domanda azionata ed aver ricercato un vizio nel provvedimento dell'INAIL non evidenziato dal ricorrente. La Corte di merito rigettava, inoltre, l'appello incidentale relativo alla richiesta della rendita di passaggio sul presupposto dei limiti e delle incongruenze della consulenza di primo grado, e riteneva privo di qualsiasi riscontro il rischio di aggravamento in ben venticinque anni di attività.

5. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

 

Diritto



6. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 112 e 416 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9 e vizio logico di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ultrapetita la decisione del primo giudice, di accoglimento della domanda avverso il provvedimento di riduzione della rendita sulla base dell'accertata insussistenza del miglioramento, e per aver statuito ultrapetita qualificando come rettifica, e non revisione, il provvedimento dell'INAIL di riduzione della rendita all'esito dell'accertamento in ordine l all'erroneità della diagnosi originaria. Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato l'oggetto del contendere determinato dal provvedimento dell'INAIL di riduzione e dalla relativa motivazione, come revisione a seguito di miglioramento, e rimarca che la motivazione del provvedimento ed il tenore della memoria di costituzione in giudizio dell'INAIL delimitavano e vincolavano la causa petendi, tenuto conto che il provvedimento era stato impugnato per l'impossibilità del superamento del termine quindicennale Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ex articolo 146, comma 5 per la rettifica di errori originali dell'INAIL antecedenti il quindicennio e per l'asserita insuscettibilità di miglioramento della silicosi. I motivi si concludono con la formulazione dei quesiti di diritto.

7. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

8. Occorre premettere che sulla base del consolidato insegnamento di questa Corte, che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate ragioni convincenti per sottoporlo a revisione, il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge in presenza delle condizioni ivi previste e gli atti dell'Istituto assicuratore che riconoscono o negano tale diritto hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che allorchè l'Istituto abbia erroneamente valutato l'esistenza o la misura della prestazione, oggetto del giudizio e sempre l'esistenza del diritto riconosciuto dalla legge, sicchè l'Istituto ha l'obbligo, desumibile dai suoi compiti istituzionali, di correggere l'errore che abbia rilevato e che l'errore, in ogni caso, può essere verificato dal giudice indipendentemente dalla circostanza che l'Istituto abbia instaurato un procedimento per la sua rettifica, o che tale procedimento sia stato erroneamente qualificato come revisione per miglioramento, e non per errore.

9. Il che implica, sul piano specifico della tutela processuale, che, per essere il thema decidendum incentrato sull'esistenza del diritto azionato con onere della prova a carico dell'attore, le opzioni difensive dell'Istituto e, quindi, la scelta stessa di difendersi sul terreno dell'esistenza dei presupposti della revisione, oppure su quello dell'allegazione di un errore iniziale di diagnosi, non limitano l'accertamento giudiziale alla verifica dei miglioramenti successivi ovvero della sola situazione originaria, giacchè, come va ribadito, l'ordinamento consente che siano corrisposti solo 1 trattamenti effettivamente dovuti in base alla legge (v., ex multis, Cass. nn. 10842/2000; 14773/2005; 16587/2010) e che a tale verifica è funzionale l'indagine del giudice.

10. Del resto è altresì indirizzo consolidato di questa Corte che gli atti dell'Istituto assicuratore che riconoscono detto diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione della prestazione, rispetto ai quali non è configurabile un potere amministrativo di annullamento o revoca, oggetto del giudizio di merito (v., in particolare, Cass. 252/2003).

11. Tanto premesso osserva il Collegio che, per quanto la Corte di merito, enunciando le implicazioni in tema di limiti temporali all'esercizio del potere di rettifica per errore e revisione per miglioramento (o aggravamento) abbia solo evocato, ai fini del thema decidendum, il principio della domanda e l'erronea ricerca, da parte del Giudice di prime cure, di un vizio nel provvedimento dell'Istituto diverso da quello evidenziato dal (Omissis), il ricorrente, in questa sede di legittimità, non ha efficacemente censurato la statuizione di ultrapetizione resa dal Giudice del gravame, giacchè ha fondato la doglianza su argomenti incentrati esclusivamente sulla delimitazione dell'oggetto del contendere alla stregua della motivazione del provvedimento dell'INAIL e delle opzioni difensive dell'Istituto, argomenti dei quali è stata saggiata l'infondatezza alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

12. Con il terzo e quarto motivo vengono denunciate violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articoli 13 e 9 e vizio logico di motivazione per aver la Corte di merito applicato il limite temporale dei 15 anni per la revisione anche in ipotesi diversa dall'aggravamento, e per aver ritenuto trattarsi di rettifica per errore sulla base della consulenza tecnica svolta in primo grado senza verificare l'idoneità dell'espletata consulenza a rendere l'errore originario rilevante all'esito di accertamenti diagnostici diversi da quelli m origine possibili.

13. I motivi, pur superando l'evidente inidoneità dei quesiti di diritto che ne corredano l'illustrazione, non sono meritevoli di accoglimento giacchè non imperniati sulla censura alla ratio decidendi fondata esclusivamente sulla rilevata ultrapetizione della statuizione del primo Giudice.

14. Con il quinto motivo, deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 150 e vizio motivazione, viene contestata la decisione impugnata per aver la Corte di merito ritenuto le condizioni di lavoro non idonee a porre a rischio di un aggravamento futuro le condizioni di salute del lavoratore sul presupposto del mancato avverarsi, nel passato, di un aggravamento, in difformità con la funzione dell'Istituto di prevenire danni futuri.

15. La rendita di passaggio, introdotta dalla Legge 12 aprile 1943, n. 455, nel quadro delle misure volte ad estendere la tutela assicurativa obbligatoria per le malattie professionali anche alla silicosi ed asbestosi, si caratterizza, rispetto alle altre prestazioni infortunistiche, per la sua finalità preventiva, e consiste in un'indennità differenziale calcolata in modo da assicurare un reddito prossimo alla retribuzione percepita nella lavorazione abbandonata, perchè suscettibile di aggravare la silicosi o l'asbestosi, per il periodo di un anno dall'abbandono.

16. La disciplina attuale risale al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, articolo 7, ripreso, con i necessari adattamenti normativi sistematici e con marginali modifiche sostanziali, dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 150.

17. Tre sono i presupposti ai quali l'articolo 150 Testo Unico cit. condiziona il diritto alla rendita di passaggio: a) che il lavoratore sia già affetto da silicosi comportante una inabilità permanente di grado non superiore all'80%; b) che la silicosi sia stata contratta nella lavorazione che il lavoratore intende abbandonare, e quindi si richiede l'attualità dell'impiego dell'assicurato in lavorazione silicotigena; che l'abbandono di detta lavorazione sia funzionale a ragioni profilattiche.

18. Quanto al primo presupposto, deve trattarsi di malattie nominate silicosi e asbestosi (ad esse non possono essere assimilate, ai fini della rendita di passaggio, malattie affini ma diverse); quanto al secondo presupposto, per definire la lavorazione silicotigena è obbligato il richiamo all'articolo 140 Testo Unico e all'allegata tabella n. 8 delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione; quanto, infine, al rischio ambientale, il rischio silicotigeno sussiste quando sia provata l'esistenza, nel luogo della lavorazione, di polvere di silicio che influisca negativamente, aggravandola, sulla silicosi già contratta dal lavoratore.

19. La rendita non spetta se la lavorazione abbandonata non presenta più carattere morbigeno per intervenute modificazioni delle strutture e dei procedimenti di lavoro, giacchè in tal caso viene a mancare quel collegamento finalistico, presupposto dalla legge, per compensare il lavoratore del pregiudizio derivante dalla perdita della retribuzione e porlo in grado di cercarsi un'altra occupazione egualmente remunerativa e analogamente in caso di mutamento delle mansioni assegnate, con passaggio a lavorazioni non più morbigene, salvo il caso di rischio ambientale (v., ex multis, Cass. nn. 2008/17979; 2500/2002).

20. Così descritti i presupposti normativi per beneficiare della rendita di passaggio, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza gravata, fondata sull'accertamento in fatto e sugli esiti della consulenza tecnica espletata in prime cure in ordine all'assenza di elementi di nocività nell'ambiente di lavoro, che ha così condotto al rigetto del gravame incidentale ritenuto inidoneo a scalfire l'accertamento esclusione di clementi di nocività nell'ambiente di lavoro, risulta immune da censure e si appalesano, pertanto, prive di decisività le ulteriori doglianze del ricorrente in merito all'argomento svolto dalla Corte, sulla costante stazionarietà delle condizioni di salute del (Omissis), che costituisce un mero obiter dictum.

21. Alla luce delle esposte considerazione il ricorso va rigettato.

22. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge n. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.