Regione Abruzzo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 29/08/2012 - N° 542
Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - anno 2012 - approvazione piano regionale dei controlli.
B.U.R. 3 ottobre 2012, n. 52

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la “tutela della salute” tra le materie di potestà legislativa concorrente;
Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000 /21/CE;
Visto il Decreto Legge 15 Febbraio 2007, n. 10 convertito in legge, con modificazioni della legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari internazionali;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Richiamata la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 con la quale si è recepito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2009;
Richiamata la D.G.R. n. 476 del 14/06/2010 punto 6) nella quale si è dato atto che il piano regionale dei controlli sul REACH sarà elaborato in conformità al Piano nazionale delle attività di controllo;
Visto il Piano nazionale di vigilanza relativo all’anno 2012 trasmesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione con nota prot. n. 16258 – P – del 24/07/2012 acquisito al protocollo n. RA 179953 del 2/08/2012;
Ritenuto di dover procedere al recepimento del Piano nazionale di vigilanza sull’applicazione del regolamento REACH cosi come approvato dai componenti del Coordinamento Interregionale REACH che ha condiviso tali indicazioni nella riunione del 15/03/2012 e di approvare il relativo piano dei controlli regionale anno 2012;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;
Vista la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni;
Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
- Di recepire il Piano nazionale di vigilanza sull’applicazione del regolamento REACH – anno 2012 - cosi come trasmesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione con nota prot. n. 16258 – P – del 24/07/2012 che si allega quale parte integrante della presente deliberazione allegato 1;
- Di approvare il piano regionale dei controlli anno 2012, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione allegato 2;
- Di impegnare le AUSL della Regione Abruzzo alla realizzazione delle azioni previste dal Piano regionale dei controlli;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.

Segue allegato


Allegato 1

Ministero della Salute

0016258- p- 24/07/2012


OGGETTO: Piano nazionale dei Controlli 2012.
Si trasmette l'allegato Piano nazionale dei controlli relativo all’anno 2012 sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (REACH).
Il presente piano deriva dalle indicazioni fomite nella riunione del 14.03.2012 dal referente italiano presso il Forum dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ai componenti del Comitato tecnico di coordinamento che ha approvato la continuazione nel 2012 dell’azione prevista dal R.E.F. 2 (REACH Enforcemcnt dell’ECHA).
Il Coordinamento Interregionale REACH ha condiviso tale indicazioni nella riunione del 15.05.2012.


Allegato 2

Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH – Anno 2012

1. METODO DI INDIVIDUALO HE DELLE AZIENDE
a. Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:
• aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali;
• aziende che formulano su riattanti, detergenti e prodotti per la pulizia;
• aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).
Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.lgs. 334/1999 e s.m.i,

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza):
• Archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO)
• Elenco Aziende trasmesse dall'AC nazionale;
• Elenco “UNIONCAMERE (ogni Regione può verificare se esistono convenzioni al riguardo);
• EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende).

c. Tipologia di produzione verso cui orientare i1 controllo
• lacche;
• vernici;
• detergenti e prodotti per pulizia;
• sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni;
• scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1 e 2 ai sensi della Dir. 67/548 o CMR cat. 1A e 1B ai sensi del reg. (CE) n. 1272/2008 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE
• Verifica pre-registrazione e registrazione
• Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
• Restrizioni Cr VI nel cemento
• CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49

3. PRIMI CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
c. le ispezioni sono rivolte al controllo dei solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
d. le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p. 5 dell'accordo Stato-Regioni che, al momento,, corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali o regionali con analoghe caratteristiche;
e. dalla prima sperimentazione del Reach en force i, in fase di sopralluogo si evidenzia l'utilità di azione integrata Ira SSR e ARPA.
f. sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune). Il questionario potrebbe essere utilizzato quale strumento "complementare" a quelli indicati ai punto 1 per la selezione delle Aziende,
g. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione dei controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1) dell'Accordo dì Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA (21 ISPEZIONI ENTRO IL DICEMBRE 2012)
a. Entro il mese di luglio 2012 ciascuna Regione e Provincia autonoma comunica alla A.C. nazionale se intende procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato e il numero di ispezioni che intende svolgere nel periodo programmato; in alternativa può richiedere l’ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009
b. Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sarà effettuata almeno una ispezione pertanto, laddove non risulta ancora formalizzata la organizzazione regionale per l'espletamento della attività di vigilanza REACH, l'A.C. Nazionale procede direttamente alla ispezione, concordando tempi e modalità con la regione o Provincia Autonoma interessata
c. Il report delle ispezioni che entrano a far parte del programma nazionale di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA e già inviato dal responsabile nazionale del FORUM a tutte le Regioni e Province Autonome nella formulazione da utilizzare.

5. MODALITÀ TRANSITORIE
a. Sono fatte salve le attività di controllo ufficiale programmate dalle Regioni e Province autonome per l'anno 2012, approvate precedentemente al presente Piano e quelle eventualmente proposte, sui cosmetici, dall'AC nazionale, le quali potranno essere condotte direttamente dalla stessa e naturalmente dalle Regioni e Province autonome che vi vorranno aderire.
b. Sulla base della più chiara definizione degli obiettivi del piano europeo volontario per la valutazione della presenza di IPA negli oli destinati alla produzione di pneumatici intercorsa nel corso del 2011, tale azione viene considerata come progetto condiviso da sviluppare in modo complementare, ma separato dallo stretto piano nazionale dei controlli 2012.

...omissis...

Piano regionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2012

• Premesso che la Giunta regionale con D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 ha recepito l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il 29 Ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/06 dei Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH, al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale;
• Che è stata designata la Direzione Politiche della Salute della Regione "autorità competente" per le attività di coordinamento e programmazione in ordine agli adempimenti previsti dal predetto accordo;
• Che sono state individuate le AUSL della Regione Abruzzo "autorità competenti" per i controlli sui REACH e per tutti gli adempimenti di competenza compreso l'accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nei rispetto delle indicazioni fornite dalla agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell'Autorità competente per l'applicazione del REACH in Italia;
• Che è stata individuata l'ARTA quale organo di supporto tecnico - analitico di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni;
• Tenuto conto del contesto regionale abruzzese costituito in prevalenza da microimprese;
D Considerato che la redazione del piano regionale dei controlli deve tener conto dei criteri fissati dal Piano Nazionale

SI STABILISCE CHE PER L'ANNO 2012 LE AZIENDE USL DOVRANNO ATTUARE QUANTO DI SEGUITO ESPLICITATO:

1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE
a. Il target group
è rappresentato da:
• aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali ° aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia ° aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nei cemento e IPA nei pneumatici).
Si individua come criterio di selezione all'interno dei target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. lgs. 334/1999 e s.m.i.

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza)
• Archivi ASL e ARTA
• Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale
• Elenco UNIONCAMERE
• EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende)

c. Tipologia di produzione verso cui orientare il controllo
• lacche
• vernici
• detergenti e prodotti per pulizia
sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE
Verifica pre-registrazione e registrazione
Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
Restrizioni Cr VI nel cemento.
CLP, limitatamente agii artt. 40 e 49

3. PRIMI CRITERI HETODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
a. qualora si tratti di produzioni multiple e compiesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità dei sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
c. le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
d. le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p. 5 dell’accordo Stato Regioni che, al momento corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali e regionali con analoghe caratteristiche;
e. sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune).
f. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1) dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste ne! presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA
a. La Regione Abruzzo intende procedere nella attività di vigilanza con l'ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009;
b. Nel territorio della Regione Abruzzo si effettuerà almeno un controllo per ciascuna AUSL (Lanciano - Vasto - Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila) per un totale di almeno quattro controlli per tutta la Regione;
c. Il report delle ispezioni che entrano a far parte dei programma di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA.