Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2012, n. 42494 - Morte di un lavoratore autonomo e responsabilità di un committente


 

 

 

Responsabilità di una committente per omicidio colposo di un lavoratore autonomo, deceduto alcuni anni dopo l'incidente che lo aveva reso invalido durante i lavori di sgombero di materiali depositati nel solaio di un edificio in disuso: per eseguire tali operazioni, il lavoratore si era servito di un balcone posto a circa 2,40 metri di altezza, privo di parapetti o di altre protezioni e dopo aver asportato l’anta di chiusura della relativa finestra, era precipitato a terra riportando trauma cranico e lesioni vertebro-midollari.

Condannata in primo grado, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, rideterminava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%. L'imputata ricorre in Cassazione contestando una propria posizione di garanzia in relazione alla vittima - Rigetto.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, come nel caso in esame, il dovere di sicurezza è riferibile anche al committente qualora l’esame della situazione fattuale evidenzi che vi sia stata, in concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva incidenza della condotta posta in essere dal committente. Preme evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo, dovendo consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi.

Nel caso di specie, colgono nel segno le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello di Venezia, laddove ha ritenuto che la committente ricoprisse in concreto una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo in vista innanzitutto del fatto che la vittima aveva avviato la attività di sgombero e aperto il varco della porta finestra, schiodando il relativo infisso, in accordo con l’imputata e, in secondo luogo, come ammesso dalla stessa committente, che lei stessa aveva manifestato al lavoratore il proprio consenso, affinché venisse utilizzata la porta finestra di cui si tratta, per lo sgombero dei materiali. Dunque l'imputata versava, nel caso, in posizione di garanzia nei confronti della parte offesa, giacché aveva omesso di porre in sicurezza la predetta apertura e di fornire le adeguate informazioni al lavoratore.
La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell’appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente, in ossequio alla disciplina di settore dettata prima dall’art. 7, d.lgs. n. 626/1994 ed oggi dall’art. 26, d.Lgs. n. 81 del 2008.


 

Presidente Sirena - Relatore Montagni

Fatto



1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3.10.2011, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Treviso in data 11.04,2007, nei confronti di T.V. , in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., in parziale accoglimento del gravame proposto dalle parti civili B.A. , M.M. , M.G. e M.S. , rideterminava il concorso di colpa della vittima Ma.Gi. nella misura del 50%; aumentava le somme liquidate dal primo giudice a titolo di provvisionale a favore delle parti civili e confermava nel resto.
La Corte territoriale rilevava che T.V. era stata riconosciuta responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato da violazione della normativa antinfortunistica, in relazione al decesso del lavoratore autonomo Gi.Ma. , decesso che era avvenuto il (…), alcuni anni dopo l’incidente che aveva reso totalmente invalido il Ma. , verificatosi il (…) , mentre l’uomo stava lavorando in un edificio presente nell’area della ditta T.
In particolare, il Collegio riferiva che M. , per eseguire delle operazioni di sgombero di materiali depositati nel solaio del predetto edificio in disuso, si era servito di un balcone posto a circa 2,40 metri di altezza, privo di parapetti o di altre protezioni; e che, dopo aver asportato l’anta di chiusura della relativa finestra, il lavoratore era precipitato a terra riportando trauma cranico e lesioni vertebro-midollari. Osservava la Corte territoriale che a distanza di tre anni e nove mesi dal fatto era poi sopraggiunta la morte del Ma. , per le complicanze del gravissimo trauma.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione T.V. , a mezzo del difensore. La parte deduce l’erronea applicazione degli artt. 40, cpv. e 589, cod. pen.; 7, comma 2, d.lgs. n. 626/1994.
La parte contesta la sussistenza di una posizione di garanzia della T. nei confronti del Ma. L’esponente si sofferma sulla dinamica del fatto, come accertata dai giudici di merito, osservando che i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputata avesse omesso di impedire al Ma. di aprire la porta finestra; considera, poi, che i giudici non hanno qualificato come abnorme la condotta posta in essere dal lavoratore, pure statuendo a fini civilistici un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
La ricorrente considera di non avere ricoperto una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, di talché assume che non può applicarsi la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen. Al riguardo, richiama il disposto di cui all’art. 7, comma 2,d.lgs. n. 626/1994; ed osserva che, nel caso di specie, l’imputata rivestiva la figura di soggetto appaltante, mentre la persona offesa era un lavoratore autonomo. Parte ricorrente si sofferma, quindi, sul contenuto degli obblighi posti a carico dell’appaltante dalla norma di cui all’art. 7, cit., con specifico riferimento ai doveri di cooperazione e di coordinamento. L’esponente sottolinea che la T. non si era ingerita nella esecuzione del lavoro affidato al Ma. , proprio in considerazione del fatto che Ma. era un lavoratore autonomo. Osserva che l’obbligo di cooperazione, di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 626/94, risulta circoscritto alle ipotesi di compresenza di lavoratori dipendenti sia del committente che dell’appaltatore; e rileva che, nel caso di specie, le caratteristiche fattuali della attività - trasferimento di materiali affidato al solo Ma. - escludono la sussistenza di un obbligo di coordinamento da parte del committente.


3. La parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’imputata.

 

Diritto



4. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Le censure dedotte dall’esponente si incentrano sul rilievo in base al quale erroneamente i giudici di merito hanno qualificato la committente T. come garante nei confronti del lavoratore autonomo Ma., incaricato di svolgere l’attività di sgombero di materiali presenti nel solaio di un edificio della ditta T.
L’assunto non ha pregio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, come nel caso in esame, il dovere di sicurezza è riferibile anche al committente qualora l’esame della situazione fattuale evidenzi che vi sia stata, in concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva incidenza della condotta posta in essere dal committente. A tale fine, vengono in rilievo la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti per la scelta del prestatore d’opera ovvero l’ingerenza del committente nella esecuzione dei lavori (Cass. Sezione IV, sentenza n. 15081, in data 8.4.2010, dep. 19.04.2010, Rv. 247033). Preme evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo, dovendo consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi. La Corte regolatrice, sul punto, ha affermato il principio secondo il quale il committente risponde degli eventi di danno subiti dai dipendenti dell’appaltatore quando si sia ingerito nell’esecuzione della opera e di ogni singola operazione di lavoro mediante una condotta che abbia implicato l’inosservanza delle norme di legge o di regolamento o prudenziali dettate, o comunemente seguite, a tutela degli addetti, esplicando così un ruolo sinergico nella produzione dell’evento di danno (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3516 del 14.12.2000, dep. 30.01.2001, Rv. 218691); ed ha osservato che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato lavori in appalto o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica qualora si sia concretamente ingerito nell’organizzazione del lavoro, avendo partecipato all’obbligo di controllare la sicurezza del cantiere (Cass. Sez. IV, sentenza n. 46383 del 6.11.2007, dep. 13.12.2007, Rv. 239338).


4.2 Orbene, le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello di Venezia, laddove ha ritenuto che la committente T. ricoprisse in concreto una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo Gi..Ma. , si collocano del tutto coerentemente nell’alveo del richiamato orientamento interpretativo e risultano immuni dalle dedotte censure.
La Corte di Appello ha rilevato che risultava chiarito, sulla scorta della espletata attività istruttoria, che Ma. aveva avviato la attività di sgombero e aperto il varco della porta finestra, schiodando il relativo infisso, in accordo con l’imputata. Sul punto, il Collegio ha sottolineato che la collocazione del camion con cassone, di proprietà della T. , in corrispondenza della richiamata porta finestra, risultava correlata all’utilizzo della insidiosa porta finestra. La Corte territoriale ha considerato che le stessa T. aveva ammesso, nelle dichiarazioni successivamente rese, di aver manifestato al Ma. il proprio consenso, affinché venisse utilizzata la porta finestra di cui si tratta, per lo sgombero dei materiali. Ed ha rilevato che la T. versava, nel caso, in posizione di garanzia nei confronti della parte offesa, giacché aveva omesso di porre in sicurezza la predetta apertura e di fornire le adeguate informazioni al lavoratore. La Corte distrettuale ha, quindi, osservato che la committente aveva ingenerato nella vittima la convinzione di poter svolgere le operazioni di sgombero utilizzando la insidiosa porta finestra, tanto che il camion appartenente alla ditta T. si trovava posizionato proprio sotto la finestra dalla quale era precipitato il Ma. .


4.3 Si osserva, infine, che la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell’appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente, in ossequio alla disciplina di settore dettata prima dall’art. 7, d.Lgs. n. 626 del 1994 ed oggi dall’art. 26, d.Lgs. n. 81 del 2008, nel quale sono state trasfuse le richiamate disposizioni (si veda Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37840 in data 01.07.2009, dep. 25.09.2009, Rv. 245275). Pertanto, risultano destituite di fondamento pure le censure che la parte ricorrente sviluppa in considerazione dell’accertato concorso di colpa del lavoratore autonomo Ma. , rispetto alla causazione del sinistro.


5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 31.10.2012