Tribunale di Palermo, Sez. 3 Civ., 09 luglio 2012 - Infermiera punta da una siringa utilizzata su paziente affetta da epatite virale


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il giudice unico dr.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente

sentenza


nella causa civile iscritta al n. 15010 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008 tra
P.A., elettivamente domiciliata in Palermo, via Imperatore Federico nr. 28 presso lo studio dell'avv. Francesco Costanza che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

e

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTO

e

A.S.P. di Trapani (già A.U.S.L. nr. 9 di Trapani), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via S. Cuccia nr. 46 presso lo studio dell'avv. Gaetano Sbacchi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
CONVENUTA
e
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA', in persona dell'Assessore pro tempore,
domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato

CHIAMATO IN GIUDIZIO

 

FattoDiritto



Deve rilevarsi in primo luogo la carenza di legittimazione passiva di A.U.S.L. 9 di Trapani, oggi A.S.P. di Trapani.

Ed infatti, a seguito della soppressione delle Usl e della conseguente istituzione delle Asl si è realizzata la successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo agli enti esistenti, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, individuata nell'ufficio responsabile della struttura sanitaria di riferimento e rappresentato dal direttore generale delle nuova azienda sanitaria nella veste del commissario liquidatore: sussiste quindi il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera citata in giudizio.
Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto va poi dichiarata inammissibile in considerazione della tardiva costituzione del Ministero medesimo - costituitosi dopo la prima udienza
Passando all'esame del merito della domanda, occorre precisare che A.P., infermiera generica in servizio presso l'Ospedale di Castelvetrano, ha chiesto il risarcimento del danno biologico riportato a seguito dell'infortunio subito in occasione di lavoro in data 16.1.1980, quando si punse con una siringa utilizzata su paziente affetta da epatite virale (cfr. denuncia di infortunio in atti), affermando di aver contratto, a seguito di tale infortunio, infezione da epatite HCV.
Il nesso causale tra la puntura con siringa infetta e la patologia contratta dall'attrice è stato riconosciuta dalla Commissione Medico Ospedaliera investita della domanda per la concessione dei benefici previsti dalla L. n. 210 del 1992 (cfr. verbale del 23.12.2005).

Nel merito però la domanda va rigettata.
Ed infatti deve precisarsi in punto di diritto che sul datore di lavoro grava in linea generale il più specifico obbligo di protezione e dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e la violazione di questa norma è fonte di responsabilità contrattuale.
Tuttavia quando la responsabilità, come nel caso di specie, sia fatta valere in considerazione dell'inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutela l'integrità psicofisica del lavoratore, non si verifica una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata cioè sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa, occorrendo comunque fornire la prova dell'elemento della colpa ossia della violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza. Grava pertanto sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione.
A ciò consegue che il lavoratore deve descrivere le precise modalità dell'infortunio, quantomeno affermando che lo stesso si è realizzato per inosservanza di precise disposizioni o regole di comportamento o norme di esperienza, e che non si sarebbe verificato ove il comportamento del datore di lavoro fosse stato diverso.

Ciò premesso, si osserva che l'attrice afferma che l'accidentale puntura con l'ago infetto si verificò a causa delle modalità con cui, all'epoca dei fatti, si utilizzavano siringhe multiuso i cui aghi venivano, dopo l'utilizzo, raschiati con pietra pomice e sterilizzati a secco o con bollitura e per la mancata fornitura di guanti monouso ai dipendenti dell'ospedale.
Dette allegazioni hanno trovato riscontro nelle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio e segnatamente dall'esame dei testi A.I. e M.G., i quali hanno confermato che le procedure predisposte dall'ospedale prevedevano appunto che, dopo ogni uso, gli aghi venissero sottoposti a quel trattamento.
Peraltro, la stessa attrice ha allegato, nella citazione, che esistevano precise disposizioni dei dirigenti ospedalieri e dei capi reparto sulla modalità procedurale da seguire per la sterilizzazione degli aghi e delle siringhe utilizzate.
Infine, dalla sintetica esposizione dei fatti operata dalla P., che si è limitata ad allegare di essersi punta con una siringa utilizzata da paziente affetta da epatite, non sì può affatto inferire la sussistenza della colpa nel datore di lavoro.
La teste G. ha infatti dichiarato di avere visto la P. preparare l'iniezione per la paziente affetta da epatite e di averla poi vista ritornare con il dito insanguinato: ne consegue che, anche a prescindere dall'utilizzo di siringhe monouso, comunque la P. si sarebbe infettata.
La domanda della P. va quindi rigettata.
La particolarità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza vanno poste a carico dell'attrice.

P.Q.M.


Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande proposte da P.A.; compensa le spese di giudizio;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente attrice.