Tipologia: CCNL
Data firma: 22 ottobre 1958
Validità: 15.10.1958 - 15.10.1961
Parti: Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici-Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilc-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici-Cisnal
Settori: Chimici, Dielettrici, Qualifica speciale, Industria

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Trattamento economico minimo e compenso speciale.
Art. 30. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale dell’industria dei dielettrici, 22 ottobre 1958

In Milano, addì 22 ottobre 1958, tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], l’Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed, Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
In Milano, addì 22 ottobre 1598, tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell’industria dei dielettrici.

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo dì operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 6, 8, 9.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall’osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera, in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione o pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni o le deroghe previste dalla legge.

Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 24 della regolamentazione operaia.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quelle effettuato oltre i limiti dell’art. 19 della regolamentazione operaia o comunque oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale previsti dall’art. 10, commi a), b) e c).
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo settimanale e domenicale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 la mezz’ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla diminuzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni avvicendati.

Art. 17. - Ferie.
Il lavoratore che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
- 13 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 1 anno a 5 anni compiuti;
- 16 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
- 20 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 23 anni compiuti;
- 26 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 23 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
Chiarimento a verbale
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall’art. 13, per ogni giorni di ferie non godute.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.