Tribunale di Nuoro, 05 maggio 2012 - Corretto uso dei DPI e responsabilità di un preposto: assoluzione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di Nuoro

In composizione monocratica

Il Giudice Dott. Mariano ARCA

Alla Pubblica Udienza del 05/04/2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

A.F., nato a N. il (...) residente in O. L. G. (lib. contumace)

IMPUTATO
del reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p. perché nella sua qualità di capo squadra della Società S. S.P.A. con sede in Milano, per colpa cagionava a P.P.P. lesioni personali (frattura del polso sinistro) dalle quali derivavano una malattia del corpo giudicata guaribile in un periodo di tempo superiore ai 40 giorni, nonché l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo.

Colpa consistita in negligenza, imprudenza e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 4 comma 5 lettera f) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) perché, quale preposto del datore di lavoro (individuato ai sensi del Piano Generale di Sicurezza della sopraindicata azienda) non si assicurava affinchè i lavoratori osservassero le norme di sicurezza e facessero corretto uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Nella specie P.P.P., dipendente della S. S.P.A. con la qualifica di operaio guardia fili giuntista, stava eseguendo una verifica alla centralina Telecom sita in Via Della Pietà. Per compiere della operazione, appoggiava, dapprima la scala al muro onde raggiungere la centralina posta a m. 2,90 da terra e, di seguito, saliva sulla scala stessa. Giunto peraltro a circa mt. 1,50 da terra, gli appoggi in gomma scivolavano a causa della presenza di terra sull'asfalto; onde evitare di sbattere la testa contro il muro, il P. si sbilanciava quindi sulla sinistra ma, non avendo provveduto ad ancorare la cintura di sicurezza (che aveva peraltro indossato) cadeva a terra poggiando malamente il polso, così procurandosi le lesioni di cui sopra.

In Nuoro il 05.07.2004.

Fatto


Con decreto del 18 Gennaio 2008 il P.M. presso il Tribunale di Nuoro ordinava la citazione a giudizio di A.F. per rispondere del reato di cui all'art. 590, commi 1,2 e 3 c.p., a lui ascritto per avere, in Nuoro il 5.7.2004, nella sua qualità di capo-squadra della S. s.p.a.,cagionato per colpa, consistita per negligenza, imprudenza e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, a P.P.P. lesioni personali (frattura del polso sinistro) dalle quali derivavano una malattia del corpo giudicata guaribile in un periodo di tempo superiore ai 40 giorni, perché, quale preposto del datore di lavoro, non si assicurava affinché i lavoratori osservassero le norme di sicurezza e facessero correttamente uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.-

All'udienza del 7 Luglio 2008, previa dichiarazione di contumacia dell'imputato,venivano formulate dalle parti le richieste istruttorie ed acquisita agli atti la documentazione rispettivamente prodotta e si procedeva all'esame della p.o. P.P.P., che, nel confermare la dinamica dell'incidente, verificatosi perché la scala che stava utilizzando per arrivare alla centralina Telecom che doveva controllare, posta a 2,90 metri di altezza, munita dei tacchetti antiscivolo, si stava piegando a causa della sabbia sottostante, precisava di essersi buttato prima di arrivare in cima e di essersi fratturato il polso in seguito alla caduta.-

La p.o. affermava inoltre che l'A., il quale stava operando all'interno della casa, aveva controllato come capo - squadra anche quel giorno che avesse attuato tutti i dispositivi necessari e indossato le apparecchiature antinfortunistiche, precisando anche che lo stesso imputato aveva provveduto a fare svolgere i corsi nel cantiere e aveva firmato la scheda integrativa della sicurezza.- All'udienza successiva, svoltasi il 23 Febbraio 2009, si procedeva all'esame del teste B.E., addetto al servizio di vigilanza nei luoghi di lavoro dell'A.S.L. di Nuoro, il quale dichiarava che, nel corso della valutazione delle procedure riportate nei documenti acquisti in seguito all'attività di indagine delegatagli dal P.M. in relazione all'infortunio de quo, (tra cui il piano di sicurezza, il piano generale sicurezza, il piano formazione e altro), aveva rilevato la violazione compiuta dall'imputato per l'omessa vigilanza nell'utilizzo di un dispositivo di protezione e in particolare della cintura di sicurezza.-

Il teste aggiungeva che nelle procedure riportate nei predetti documenti era attribuito proprio al capo-squadra, come soggetto preposto, di ricevere l'incarico mediante un foglio di lavoro al fine di verificare che il lavoratore utilizzasse correttamente i dispositivi di protezione individuale, e che, dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente, era emerso che non era stato effettuato un ancoraggio e quindi un corretto utilizzo della cintura di sicurezza, dato che l'infortunio non si sarebbe verificato se il P. fosse rimasto agganciato con la medesima; in particolare, precisava che nel piano di sicurezza era previsto l'utilizzo della cintura di trattenuta, da ancorare in un punto, per evitare che l'operatore non fosse mai libero sulla scala, e che dalla scheda integrativa acquisita in atti risultava che l'A. era il capo-squadra preposto dal datore di lavoro alla sicurezza.-

Il processo veniva quindi rinviato al 23 Febbraio 2009 e, dopo due ulteriori differimenti, in seguito alla sostituzione del Giudice designato e al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, non avendo la difesa prestato consenso all'acquisizione degli atti già compiuti mediante lettura, si procedeva al nuovo esame dei testi P. e B.. -

All'udienza del 24 Febbraio 2011, in seguito ad altra sostituzione del Giudicante, previo consenso della difesa alla rinnovazione degli atti mediante lettura, si procedeva all'esame della consulente grafologa da essa dedotta, F.L., la quale, nel confermare di avere rilevato delle differenze sostanziali, notevoli e numerose, tra le firme autentiche rilasciate dall'imputato e quelle oggetto di verifica, riportate nella "scheda integrativa del piano di sicurezza", precisava che né la compilazione del documento predetto, né le sottoscrizioni che vi risultavano apposte potevano essere attribuite alla mano dell'A.. -

Il processo veniva quindi rinviato al 16 Giugno 2011, data in cui si procedeva all'esame del teste, citato dalla difesa, O.F., all'epoca del fatto tecnico in servizio alla S. s.p.a., società specializzata in installazioni telefoniche, il quale, nel precisare che non esisteva in effetti la figura e il ruolo di capo­squadra, dichiarava che sia l'A. che il P. lavoravano come singolisti, e comunque alla pari, tanto che ogni lavoratore era tenuto, come primo responsabile della sua sicurezza a munirsi di tutte quelle dotazioni da sempre fornite dalla società; aggiungeva inoltre che ad ogni lavoratore veniva dato un piano di sicurezza con le c.d. schede integrative, ma non quella acquisita in atti, ed in particolare, non gli risultava che prima di ogni intervento, al personale della squadra incaricata fosse consegnala la stessa, che comunque poteva essere fornita dal rappresentante della società, datore di lavoro.-

Il processo veniva quindi rinviato al 6.10.2011, data in cui si procedeva, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. al'esame dell'O.P., Assistente Tecnico della S. s.p.a., il quale confermava che il capo-squadra veniva individuato volta per volta, senza nessun tipo di riscontro formale, soprattutto perché ogni dipendente era preposto ad osservare le norme di sicurezza e non esisteva più un vero capo-squadra, precisando che al momento attuale i lavoratori erano tutti singolisti.-
Veniva disposto quindi un rinvio del processo al 16 Marzo 2012 per la discussione; all'odierna udienza, essendovi stato il mutamento del Giudice, le parti hanno prestato il consenso all'acquisizione degli atti mediante lettura e hanno quindi concluso come in atti.-

Diritto



Ritiene il Giudicante che, seppure il reato sia indubbiamente estinto per intervenuta prescrizione, possa comunque prevenirsi ad una assoluzione nel merito, da considerarsi più giusta e conforme alle risultanze processuali; invero, è emerso dalle dichiarazioni e dalla relazione del Consulente Grafologo della difesa che l'imputato non può avere compilato, né sottoscritto la scheda integrativa acquisita in atti e che, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, costituiva il più rilevante elemento a suo carico.-

In particolare, si osserva che le precisazioni della Consulente F. sono state estremamente chiare e determinanti al fine di escludere che la stessa fosse stata compilata e sottoscritta dall'imputato; inoltre, giova rilevare che dalle deposizioni dei testi Ol. e O., sulla cui attendibilità non possono sorgere dubbi di sorta, è escluso che al momento del fatto l'A. rivestisse una formale qualifica di capo-squadra e come tale responsabile della sicurezza dei lavoratori che esercitavano l'attività con lui.-

Si rileva al riguardo che sia l'imputato che il P. lavoravano sostanzialmente come singolisti e che quindi nessuno, in particolare, l'A. aveva una posizione di preminenza e di responsabilità; è altresì risultato che ogni lavoratore era stato reso edotto, con le apposite schede consegnate a ciascuno, dei rischi e della necessità di dotarsi delle necessarie protezioni antinfortunistiche.-

Ne consegue, sulla base di tali inequivocabili risultanze processuali, che si impone l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli con la relativa ampia formula "per non aver commesso il fatto".

 

P.Q.M.


Il Tribunale, visto l'art.530 c.p.p. assolve A.F. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.-Indica per il deposito il termine di gg.30.-