Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 27 ottobre 2008
Validità:*
Parti: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina e Cgil-Flc, Cisl-Univ., Uil-Pa/Ur, Confsal/Snals/Cisapuni, Csa-Cisal Univ.
Comparti: P.A., SSN, Dirigenza sanitari, amministrativa, tecnica e professionale, Policlinico Messina
Fonte: CISAL Università

Sommario:

Art. 1 Scopi, finalità e durata
Art. 2 Composizione della Delegazione Trattante
Art. 3 Contratto collettivo integrativo
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Soggetti sindacali
Art. 6 Modelli del sistema di relazioni sindacali
Art. 7 Forme di partecipazione
Art. 8 Tavoli tecnici
Art. 9 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 10 Pari opportunità
Art. 11 Diritto di assemblea
Art. 12 Mobilità
Art. 13 Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 14 Permessi retribuiti
Art. 15 Assenze per malattia
Art. 16 Servizio di Guardia e Pronta Disponibilità
Art. 17 Copertura assicurativa
Art. 18 Formazione ed ECM
Art. 19 Diritto allo studio
Art. 20 Servizio sostitutivo di mensa
Art. 21 Fondo per la retribuzione di posizione destinata alla dirigenza sanitaria anno 2008
Art. 22 Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro destinata alla dirigenza sanitaria anno 2008
Art. 23 Fondo per la retribuzione di risultato destinata alla dirigenza sanitaria 2008
Art. 24 Fondo per la retribuzione di posizione destinata alla dirigenza ATP anno 2008
Art. 25 Fondo per la retribuzione di risultato destinata alla dirigenza ATP 2008
Art. 26 Norme di rinvio
Dichiarazione
Allegati
A Protocollo per l’esercizio del diritto di sciopero e norme per la garanzia dei servizi pubblici essenziali  
B Protocollo applicativo per il Sistema Premiante
C Relazione relativa alla determinazione dei fondi della produttività collettiva, delle fasce retributive, del lavoro straordinario.

Contratto collettivo integrativo aziendale attuativo del CCNL del SSN e dei protocolli di intesa regione siciliana, assessorato regionale alla sanità e università di Messina per l’area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica, professionale

A seguito del controllo sulla compatibilità dei costi del CCIA effettuata dal Collegio Sindacale in data 17.10.2008, ai sensi del comma 6, dell’art. 48 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino” di Messina è autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale attuativo del CCNL del SSN e dei protocolli d’intesa Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Sanità e Università di Messina per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica Professionale .

Il giorno 27 ottobre alle ore 15,30 ha avuto luogo l’incontro tra: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino” di Messina: rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pecoraro e dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello e le Organizzazioni Sindacali: Oo.Ss.: Cgil – Flc [...], Cisl - Univ. [...], Uil - Pa/Ur [...], Confsal/Snals/Cisapuni [...], Csa di Cisal Univ. [...]
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale attuativo del CCNL del SSN e dei Protocolli di Intesa Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Sanità e Università di Messina per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica Professionale, nel testo che segue.


Art. 1 Scopi, finalità e durata
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, definito ai sensi dell’art. 4 del CCNL per il periodo 1/1/2002 - 31/12/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, si applica a tutto il personale in servizio presso l’A.O.U. con qualifica di Dirigente dell’Area III, nonché al personale universitario equiparato, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 761/79 a Dirigente dell’Area III del S.S.N., con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Esso esplica la sua efficacia, nei confronti del personale Docente Universitario esclusivamente per quanto riguarda l’attività assistenziale svolta presso l’azienda, così come previsto dai protocolli d’intesa tra l’Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana.
[...]
5. Il presente CCIA entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva che avverrà a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 5, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, ha validità fino alla sottoscrizione del successivo CCIA conseguente al nuovo CCNL e si intende integrato con gli accordi eventualmente stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 2 Composizione della delegazione trattante
La delegazione trattante dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino” di Messina
è così costituita:
per la parte pubblica:
■ dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da suo delegato;
■ dal Magnifico Rettore o da suo delegato;
e si può avvalere dell’apporto, per singole materie, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ed esperti dei Settori interessati sulla CCIA.
per la parte sindacale:
■ dai rappresentanti delle OO.SS firmatarie del contratto nazionale dell’Università (tre rappresentanti per ogni sigla).

Art. 3 Contratto collettivo integrativo
1. Il presente contratto, stilato in riferimento alle materie ed agli istituti previsti dal CCNL 2002-2005 del SSN, è strumento indispensabile per stabilire coerentemente, tra le parti, le materie, gli indirizzi e le scelte conseguenti, riferite all’art. 5 dello stesso CCNL, e quant’altro è rimandato alla trattativa di secondo livello.
[...]
2. La contrattazione integrativa si svolge unicamente sulle materie espressamente demandate a livello locale dal CCNL vigente.
3. Il presente CCI si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
4. Prima dell'avvio della contrattazione integrativa, devono essere messi a disposizione dei soggetti sindacali i dati riferiti alla materia oggetto di contrattazione.
Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL o comportare oneri non previsti rispetto a quanto stabilito dal CCNL vigente. Esso deve rispettare i vincoli risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Azienda.
[...]

Art. 4 Relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dirigenti dell’area medica e veterinaria, al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività e dell’attività amministrativa a supporto, in relazione al perseguimento dei fini pubblici ai quali l’Azienda è preordinata.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti. A tal fine si rende opportuno definire, con maggiore precisione, il quadro delle relazioni sindacali delineato dal CCNL.

Art. 5 Soggetti sindacali
1. La partecipazione delle OO.SS. si realizza attraverso gli istituti dell’informazione, della consultazione, della concertazione e della contrattazione demandate in sede aziendale alle OO.SS. dell’Università. Sono titolari della contrattazione integrativa le Delegazioni Trattanti delle OO.SS. preventivamente accreditate.
2. L’Azienda costituisce con atto formale del suo Direttore Generale l’Ufficio Negoziazioni Sindacali (UNS), ne indica la sede, ne definisce la dotazione organica fornendolo dei necessari supporti tecnologici e informatici e ne nomina il Funzionario Responsabile.
3. L’UNS fornisce nelle forme meglio definite nel presente accordo le "informazioni” preventive e successive, convoca le OO.SS. in sede negoziale o tecnica, cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni Aziendali, coadiuva la delegazione trattante di parte aziendale ad ogni livello, cura la trasmissione alle strutture dell’Ente di disposizioni, accordi e normative inerenti il CCNL.
4. I Componenti dell’UNS a qualsiasi livello, non possono rivestire cariche esecutive e direttive sindacali.
5. Le OO.SS. forniscono all’UNS i nominativi dei propri delegati al ritiro di ogni materiale.

Art. 6 Modelli del sistema di relazioni sindacali
Le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli:
contrattazione collettiva integrativa;
informazione;
concertazione;
consultazione;
forme di partecipazione;
tavoli tecnici.

Art. 7 Forme di partecipazione
1. In attuazione dell’art. 6 lettera C comma 2 del CCNL, per l'approfondimento di specifiche problematiche possono essere costituite commissioni bilaterali e paritetiche, con il compito di raccogliere dati, elaborare proposte di acquisire elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti.
2. Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli di relazioni sindacali.
3. Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente, telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali.

Art. 8 Tavoli tecnici
1. Per l’esame di questioni di particolare rilievo il Direttore Generale, d’intesa con i soggetti negoziali della presente area contrattuale, può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali, nel numero massimo di norma di uno per ogni sigla sindacale.
2. Le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione delle delegazioni trattanti per l’assunzione delle eventuali decisioni negoziali.
3. Qualora la discussione degli argomenti oggetto della riunione non sia portata a termine ovvero sia rinviata, alla fine dell’incontro è fissata la data dell’incontro successivo.
Per ogni riunione è redatto un apposito verbale dal quale risultino le posizioni emerse durante la stessa.

Art. 9 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. In attuazione di quanto previsto dal CCNL è istituito, con nomina del Direttore Generale, un Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, con lo scopo di individuare iniziative e interventi organizzativi e di monitoraggio destinati alla prevenzione del Mobbing.
2. Tale Comitato è composto da un pari numero di rappresentanti dell’azienda e delle OO.SS.. Il Presidente del comitato viene designato dal Direttore Generale. Del Comitato fa inoltre parte un rappresentante del Comitato per le pari opportunità.
3. Una delegazione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è invitata a partecipare alle sedute di contrattazione integrativa, concertazione e/o consultazione, quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità.
4. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante.

Art. 10 Pari opportunità
1. L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di lavoro.
Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di informazione preventiva e concertazione.
2. E’ istituito, con nomina del Direttore Generale, sentite le OO.SS., un Comitato per le Pari Opportunità di cui all’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, con il compito di raccogliere dati in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione del Comitato, che non ha funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. La delegazione trattante invita il Comitato per le Pari Opportunità quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti le tematiche delle pari opportunità ed in particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro, nonché agli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, a un reale equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative.
4. Fatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, è dovere dell’Amministrazione, sentito il Comitato stesso o su sua proposta, eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la possibilità di carriera delle dipendenti, la loro formazione ed aggiornamento professionale, promuovendo e sperimentando moduli organizzativi che permettano alle donne di far fronte agli impegni di lavoro senza appesantire gli oneri familiari.
5. Al fine di armonizzare l’attività dei comitati antimobbing e pari opportunità delle varie aree contrattuali aziendali si auspica la costituzione di un unici comitati per le diverse tematiche.

Art. 11 Diritto di assemblea
Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai contratti collettivi vigenti, il diritto di assemblea, viene regolamentato dalle norme previste dall’art. 2 del "Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” del 7 agosto 1998 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Orario di lavoro dei dirigenti
a) Dirigenti sanitari
1. L’orario settimanale di lavoro complessivo per i Dirigenti Sanitari viene stabilito in 38 ore settimanali. Di tali ore, 34 costituiscono il monte ore complessivo da dedicare alle attività assistenziali e allo svolgimento delle attività gestionali, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento obbligatorio, correlate all’incarico affidato. Per i Docenti universitari il monte ore di servizio settimanale è definito dai Protocolli di Intesa Università di Messina - Regione Sicilia vigenti nel periodo di validità del presente CCIA.
2. 4 ore sono invece destinate ad attività non assistenziali quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.. Il personale non docente incluso nell’elenco speciale previsto dalla Facoltà di Medicina per l’insegnamento in materie resisi vacanti, potrà effettuare l’attività didattica al di fuori dell’orario di lavoro contrattuale. Il Dirigente avrà l’obbligo di comunicare al Direttore Generale, al momento di conferimento dell’incarico, i crediti didattici.
3. Le attività non assistenziali devono essere concordate con il Responsabile dell’U.O. di appartenenza per quanto riguarda finalità e modalità di utilizzo, e documentate dal Dirigente o certificate dallo stesso Dirigente e dal Responsabile dell’U.O. nei casi in cui tali attività si svolgano fuori dall’Azienda e non possano essere certificate con la normale timbratura.
4. La presenza in servizio dovrà essere documentata con opportuni strumenti di rilevazione, (Controllo orario con tesserino magnetico) anche per ragioni di natura legale. Le assenze dal servizio devono essere opportunamente documentate e notificate al competente ufficio del Dipartimento o del Settore Gestione di Risorse Umane.
5. Le modalità con le quali i dirigenti assicurano ed articolano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda nonché le modalità con le quali vengono utilizzate le ore per l’aggiornamento saranno oggetto di specifico accordo.
b) Dirigenti ATP
1. L’orario settimanale di lavoro complessivo per i Dirigenti ATP viene stabilito in 38 ore settimanali da dedicare alle attività assistenziali e allo svolgimento delle attività gestionali, nonché a quelle di didattica e ricerca, correlate all’incarico affidato.
2. Il Dirigente ATP incluso nell’elenco speciale previsto dalla Facoltà di Medicina per l’insegnamento in materie resisi vacanti, potrà effettuare l’attività didattica al di fuori dell’orario di lavoro contrattuale. Il Dirigente avrà l’obbligo di comunicare al Direttore Generale, al momento di conferimento dell’incarico, i crediti didattici.
3. Le attività non assistenziali devono essere concordate con il Responsabile dell’U.O.
di appartenenza per quanto riguarda finalità e modalità di utilizzo, e documentate dal Dirigente o certificate dallo stesso Dirigente e dal Responsabile dell’U.O. nei casi in cui tali attività si svolgano fuori dall’Azienda e non possano essere certificate con la normale timbratura.
4. La presenza in servizio dovrà essere documentata con opportuni strumenti di rilevazione, (Controllo orario con tesserino magnetico) anche per ragioni di natura legale. Le assenze dal servizio devono essere opportunamente documentate e
notificate al competente ufficio del Dipartimento o del Settore Gestione di Risorse Umane.
5. Le modalità con le quali i dirigenti assicurano ed articolano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda nonché le modalità con le quali vengono utilizzate le ore per l’aggiornamento saranno oggetto di specifico accordo.
Sistema di rilevazione dell’orario di lavoro
1. La rilevazione del debito orario avviene con sistemi capaci di consentire l’automazione completa delle operazioni di accertamento dei transiti (entrate/uscite), delle presenze, delle assenze e delle relative giustificazioni, nonché dei debiti e crediti orari di ciascun dipendente.
2. Il sistema di rilevazione del debito orario deve essere omogeneo in tutte le strutture dell’Azienda e deve avvalersi di procedure improntate a flessibilità, garantendo la possibilità di recupero del debito orario sia nell’arco della stessa giornata, sia nei giorni successivi e comunque, previo accordo con il Responsabile della U.O., non oltre il trimestre successivo a quello di riferimento. Il sistema deve consentire la giustificazione delle assenze e dei permessi secondo le tipologie individuate dai vigenti CC.CC.NN.L. e dal presente CCIA. Analoga procedura si applica per eventuali crediti orari scaturiti da esigenze di servizio.
[...]

Art. 20 Servizio sostitutivo di mensa
1. L'Azienda, compatibilmente con le disponibilità complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell’Azienda o personale Docente o Ricercatore. Dalla data di entrata in vigore del presente CCIA il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00 .
2. L’attribuzione del buono pasto al singolo dirigente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a 8 ore, oltre a minimo 10’ di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dirigente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L’attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l’attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell’attività oltre l’orario programmato e siano debitamente autorizzate dal Responsabile dell’U.O. di appartenenza.
[...]

Art. 22 Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro destinata alla dirigenza sanitaria anno 2008
L’ammontare del fondo in oggetto è pari ad € 269.446,65. Il 5% di tale fondo, pari ad € 13.472,33, non è erogabile ai sensi del decreto assessoriale del 24/10/07. Pertanto la somma del fondo erogabile è pari ad € 255.974,32
Indennità € 141.573,55
Pronta disponibilità € 8.260,97
Rischio radiologico € 5.918,80
Straordinario su reperibilità € 100.219,00

Art. 26 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente CCIA si rinvia al CCNL 2002-2005 vigente.
[...]

Dichiarazione
Il rappresentante della Cgil chiede espressamente che venga inserita nella Delegazione trattante sindacale anche la RSU, prevista sia dal CCNQ del 1998, che dal CCNL - Comparto Università a tal scopo richiamato.