Cassazione Civile, 22 novembre 2012, n. 20599 - Lavori sul tetto di una chiesa e infortunio


 


Fatto

 



1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1047/07 pronunciando sull'impugnazione proposta da N.G. nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza emessa il 21 maggio 20904 dal Tribunale di Palermo, confermava la sentenza in questione.

2. L’INAIL aveva adito il Tribunale promuovendo azione di regresso nei confronti di N.G., quale datore di lavoro di S.R., per il recupero delle somme corrisposte a quest'ultimo in seguito all'infortunio sul lavoro occorsogli mentre era intento all'esecuzione di lavori edili presso l'Istituto Immacolata Concezione di Palermo.

Lo S., a seguito delle direttive impartite da N.S., figlio del titolare dell'impresa e rappresentante del datore di lavoro, di provvedere alla riparazione di un buco sul tetto della chiesa, in data 27 novembre 1991, era precipitato al suolo in conseguenza del crollo della struttura, priva di qualunque opera provvisionale idonea ad impedire il verificarsi di infortuni.

3. Il Tribunale, ritenendo provati sia la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ditta N.G. e lo S., sta l'espletamento dei lavori sul tetto della chiesa da parte di quest'ultimo a seguito di specifiche direttive ricevute da N.S., quel giorno rappresentante di fatto dell'impresa, sia la carenza di opportune opere protettive, condannava N.G. al pagamento in favore dell'INAIL della somma di euro 122.040,92 oltre interessi legali.

Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre N.G. prospettando tre motivi di impugnazione.

Resiste l'INAIL con controricorso.

L'istituto ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc.

 

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 10, 11 e 112, del d.PR n. 1124/65. Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di regresso.

Ad avviso del ricorrente sarebbe intervenuta decadenza dall'azione in quanto promosso oltre tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale intervenuto nel mese dì marzo 1997. La decadenza avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Parte ricorrente, senza alcun riferimento ad una tempestiva proposizione dell'eccezione nei precedenti gradi di giudizio, assume che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la decadenza dall'azione promossa oltre tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale, intervenuto nel mese di marzo 1997.

La Corte rileva, sulla scorta di un consolidato orientamento, che in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art 112 DPR n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, l'ultimo comma di detta disposizione distingue l'ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione dì regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) da quella in cui tale accertamento sia stato compiuto con sentenza di condanna penale irrevocabile (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione): v. per tutte Cass. 6108/1998, 10950/2000, 2247/2007.

Nel caso in esame si fa riferimento a questa seconda ipotesi, e dunque ad una fattispecie di prescrizione, la cui deduzione in giudizio è soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto e delle relative preclusioni previste nel rito del lavoro, che ne escludono la rilevabilità d'ufficio. A conclusioni non diverse, peraltro, si dovrebbe pervenire per ipotesi di decadenza dell'ente assicuratore dall'esercizio di un potere nei confronti del privato, che, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 19281 del 2006, e 13957 del 2009).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 10 e 11 del dPR 1124/1965, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Erroneamente, in ragione della giurisprudenza di legittimità sul punto, la Corte d'Appello qualificava come subordinate le prestazioni di lavoro dello S., ricomprendendo lo stesso tra le persone assicurate, limitandosi a riportare le risultanze istruttorie emerse in sede penale, che salvo generiche ed irrilevanti dichiarazioni in ordine alla qualificazione del rapporto, nulla affermavano circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ed infatti, la Corte d'Appello qualificava come lavoro subordinato l'attività svolta nella sola giornata del 27 novembre 1991, data nella quale si era verificato l’incidente, mentre qualificava come autonome le prestazioni lavorative effettuate nei giorni precedenti il 27 novembre 1991 dallo S., dando luogo a contraddizione

4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Costituisce principio consolidato che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.

In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., n. 2728 del 2010, n. 23455 del 2009, n. 16681 del 2007).

Premesso che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale (cfr., Cass., n. 15714 del 2010, 14766 del 2007), la sentenza impugnata che a questi principi si è conformata, in quanto la valutazione fatta dai giudici di secondo grado degli esiti istruttori pone in evidenza circostanze rivelatrici dei suddetti requisiti, non può essere quindi annullata per violazione dell'art. 2094 c.c. e delle altre disposizioni sopra richiamate.

La Corte d'Appello, infatti, oltre a rilevare che il teste T.M. affermava che esso stesso e lo S., all'epoca dei fatti lavoravano per le suore della chiesa di via (....) come dipendenti della ditta del sig. N., riportava come dalla dichiarazione del suddetto teste era emerso che, benché oggetto dell'appalto fosse la trasformazione in palestra di alcuni locali adiacenti alla chiesa, il giorno dell'incidente, dopo che insieme allo S. aveva iniziato allo sgombero degli stessi, ad entrambi era stato affidato da parte di N.S., figlio del titolare dell'impresa, l'incarico di andare a verificare le condizioni del tetto che, a detta delle suore, presentava infiltrazioni d'acqua. Nel giorno dell'incidente il titolare della ditta era assente, mentre il N. veniva presentato al direttore dei lavori come geometra e tecnico della ditta stessa (teste D.B.F.), assumendo, quel giorno, per il suddetto direttore la rappresentanza della ditta.

Quanto ai dedotti difetti di motivazione, in ricorso non si deduce l'esistenza dì elementi non valutati e che, se lo fossero stati, avrebbero condotto con ragionevole certezza ad un diverso esito della causa, non sono state cioè allegate circostanze decisive atte a ribaltare la decisione, e quanto alla dedotta contraddittorietà, va osservato che la stessa non è ravvisabile, atteso che la Corte d'Appello, con motivazione congrua affermava che lo S., che in precedenza non era dipendente della ditta N., era stato assunto da quest'ultima su sollecitazione della zia suora nel giorno in cui poi si verificava l'incidente.

Va, quindi, confermato l’orientamento consolidato (tra le tante Cass. n. 9233 del 20 aprile 2006). per cui il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, n. 5 cpc. In caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quaranta per esborsi, euro duemilacinquecento per compenso professionale, oltre accessori di legge.