Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 3 gennaio 1952
Validità: 01.01.1952 - v. CCNL
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Udine e Camera Confederale del Lavoro di Udine e Unione Sindacale Provinciale di Udine-Cisl e Camera Sindacale Provinciale di Udine-Uil
Settori: Chimici, Miniere, Operai, Udine

Sommario:

Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Art. 2. - Giorni festivi.
Art. 3. - Applicazione.
Art. 4. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Udine, 3 gennaio 1952

In Udine, addì 3 gennaio 1952, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Udine [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Udine [...] e l’Unione Sindacale Provinciale di Udine della Cisl [...] e la Camera Sindacale Provinciale di Udine della Uil [...], con l’intervento di una delegazione di lavoratori [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria stipulato in Roma l’11 maggio 1950, da valere per le industrie minerarie e gli operai da esse dipendenti della provincia di Udine:

Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Con riferimento all’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 maggio 1950 agli operai che eseguono lavori all’interno in condizioni di particolare disagio saranno corrisposte le seguenti percentuali di aumento sulle retribuzioni (intendendosi per tali paga base, più contingenza, più quote di rivalutazione) nonché sulla tariffa di cottimo per gli operai che lavorano con tale sistema:
a) nel caso di soggezione di acqua (stillicidio continuo o piedi nell’acqua) maggiorazione del 13 % (tredici per cento);
b) nel caso di lavori in fornelli, avanzamenti e cantieri dove la quantità eccessiva di polvere imponga l’uso continuo della maschera durante la perforazione:
al martellista maggiorazione dell’8 % (otto per cento) per 5 ore convenzionali;
al manovale maggiorazione dell’8 % (otto per cento) per l’orario di lavoro compiuto assieme al martellista;
c) nel caso di scavi di pozzi e sempreché gli operai addetti compiano non meno di sette ore di lavoro le ultime due ore saranno maggiorate del 100 % (cento per cento);
nel caso di scavo di discenderie, sempreché gli operai addetti compiano non meno di sette ore maggiorazione del 7 % (sette per cento); in presenza di abbondanti venute d’acqua la predetta maggiorazione del 7 % sarà elevata al 19% (diciannove per cento);
d) nei lavori rivolti alla sicurezza dei cantieri ove esista pericolo di rilassamento di tensione: maggiorazione del 25 % (venticinque per cento); se in presenza di polvere la predetta maggiorazione del 25% sarà elevata al 30% (trenta per cento);
e) nei lavori rivolti alla sicurezza dei cantieri quando sia richiesta armatura continua e sistematica maggiorazione del 10 % (dieci per cento); se in presenza di polvere o di acqua la predetta maggiorazione del 10 % sarà elevata al 15 % (quindici per cento);
f) nei lavori speciali eseguiti all’interno in condizioni di particolare disagio e pericolo rispetto ai lavori normali e cioè su ponti a sbalzo o bilancia, su funi, su scale aeree, e per riparazioni di guidaggio o traversoni nei pozzi e simili: maggiorazione del 17 % (diciassette per cento);
g) per prestazioni diverse effettuate in condizioni per le quali siano previste percentuali differenti di maggiorazione per particolare disagio, sarà corrisposta la percentuale media ponderale riferita alla durata della prestazione in ciascuna lavorazione disagiata, tenuto conto delle rispettive percentuali di maggiorazione.

Art. 3. - Applicazione.
In relazione all’art. 40 del contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dell’industria mineraria del 29 gennaio 1951, quanto convenuto ai precedenti articoli 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia.