Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 novembre 2012, n. 19627 - Decesso e causa di servizio: equo indennizzo


 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 16583-2010 proposto da:

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), nella qualidà di eredi di (Omissis), domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(Omissis) S.P.A. (Omissis), (già (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3043/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2009 R.G.N. 3362/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto


(Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) come eredi di (Omissis) convenivano in giudizio la (Omissis) spa, assumendo che le (Omissis) con Delib. n. 9 del 1999 avevano riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del decesso del loro dante causa e richiedendo il pagamento dell'equo indennizzo. La (Omissis) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 16.4.2004 accoglieva la domanda; la Corte di appello di Napoli con sentenza del 24.6.2009 accoglieva l'appello della (Omissis) e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda. La Corte territoriale rilevava che il de cuius aveva già ottenuto nel 1983 il riconoscimento dell'equo indennizzo per la grave malattia "ipertensione arteriosa" da cui era affetto e che emergeva essere stata la causa anche del decesso; la domanda giudiziale era stata avanzata senza alcun riferimento a tale riconoscimento, mentre - poichè si trattava di un evento collegato al precedente beneficio già concesso e liquidato - la domanda doveva essere formulata come aggravamento di malattia già riconosciuta ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1622 del 1983, articolo 10, sempre che non fossero decorsi i termini previsti. Essendo stato prospettato l'evento morte come autonoma causa pretendi non era comunque possibile verificare la fondatezza e tempestività di una domanda di aggravamento mai proposta in sede giudiziaria.

Per la cassazione di tale sentenza propongono gli eredi di (Omissis) con due motivi; resiste la (Omissis) con controricorso.

Diritto



Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c., comma 1 e articolo 1363 c.c. con riferimento al Decreto Ministeriale n. 1622 del 1983, articoli 1-4 nonchè violazione dell'articolo 2074 c.c., e degli articoli 3, 36 e 41 Cost.. La normativa applicabile era stata mal interpretata perchè porterebbe ad una disparità di trattamento a seconda che l'evento morte avvenga o meno entro i 5 anni dal momento del riconoscimento dell'equo indennizzo per la malattia denunciata come dipendente da causa di servizio. L'evento morte, anche se dipendente da malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è evento nuovo ed autonomo rispetto alla precedente concessione del beneficio economico.

Il motivo appare infondato. Appare dalla stessa prospettazione di parte ricorrente che il de cuius aveva già ottenuto l'equo indennizzo nel 1983 in relazione alla medesima malattia (patologia ipertensiva) dipendente da causa di servizio che, successivamente ha determinato il decesso. Gli attuali ricorrenti hanno omesso qualsiasi riferimento a tale precedente concessione nel ricorso introduttivo ed hanno richiesto un nuovo provvedimento concessorio, il che appare inammissibile in quanto il decesso di cui è causa non dipende da altra malattia contratta per causa di servizio ma dalla stessa malattia per la quale è già stata corrisposto un equo indennizzo. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che la domanda doveva essere proposta come aggravamento della malattia già denunciata e non ex novo ed in via autonoma. Individuato in tal modo il contesto, non si vede come l'evento morte possa essere considerato un evento nuovo ed autonomo, come prospettato in ricorso, rispetto alla precedente procedura concessoria già svolta visto che esso rappresenta l'esito drammatico della medesima malattia e deve necessariamente essere posto in correlazione con quanto già richiesto ed ottenuto. Il richiamo agli articoli della Costituzione appare generico ed inconferente.

Con il secondo motivo si allega l'omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Non si era verificata alcuna decadenza perchè l'unico termine previsto era quello della presentazione della domanda entro sei mesi dal momento in cui era avvenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, termine che i ricorrenti hanno osservato essendo il provvedimento relativo delle FS intervenuto il 29.1.1999 e la domanda essendo stata presentata il 2.3.1999. La norma richiamata in sentenza si riferisce solo agli aggravamenti intervenuti nei cinque anni per i dipendenti in vita, mentre alla fattispecie era applicabile il Decreto Ministeriale n. 1622 del 1983, articolo 1, comma 1 e u.c., articolo 4 e articolo 6, u.c..

Anche tale motivo appare infondato. Non sussiste nessuna carenza motivazionale perchè la Corte territoriale ha correttamente osservato che la domanda come proposta dagli eredi non poteva essere avanzata come riconoscimento di un equo indennizzo in relazione alla malattia denunciata come causa di servizio in quanto tale indennizzo era già stato riconosciuto per tale malattia e quindi si trattava di una richiesta di aggravamento della stessa, mai presentata. I termini indicati si riferiscono, chiaramente, alle diversa ipotesi in cui l'interessato abbia presentato domanda di concessione del beneficio, ma sia morto prima del riconoscimento oppure sia stata presentata solo dagli eredi, ma sempre non in rapporto con una domanda già accolta per la stessa malattia.

Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi oltre euro 50,00 per spese.