Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 22 giugno 1955
Validità: 22.06.1955 - 30.09.1957
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Piacenza e Fillea-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi, Piacenza

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Ammantellamento e smantellamento.
Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
Art. 7. - Trasferte.
Art. 8. - Forniture delle coperte.
Art. 9. - Cottimi.
Art. 10. - Escavo terra a mano e taglio mattoni con carrello a mano.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954, per dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Piacenza, 22 giugno 1955

L’anno 1955, addì 22 del mese di giugno in Piacenza, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Piacenza [...], con l’intervento [...] della Ditta R.D.B. e [...] della Ditta Cantoni F.lli, il Sindacato Provinciale Fillea, aderente alla Camera del lavoro [...], il Sindacato Provinciale aderente alla Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all’industria dei laterizi della provincia di Piacenza ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma in data 11 novembre 1954.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali. Con riferimento però a quanto previsto dall’art. 7 del Contratto nazionale 11 novembre 1954 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della 10ª ora con la maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale (paga unificata più indennità di contingenza).

Art. 2. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati tali i seguenti lavoratori: autisti - magazzinieri - carrettieri - guardiani - portieri - stallieri - infermieri - barcaioli e cuochi.
N.B. - A completamento dell’art. 6 del Contratto nazionale di lavoro si considerano operai specializzati gli autisti conducenti di auto-treni.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario di cui all’art. 1. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Per la categoria degli infornatori, sfornatori, cariolanti ai forni, collocatori, il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 4. - Lavori speciali.
In riferimento all’art. 11 del Contratto Nazionale la percentuale di aumento da corrispondersi sulla retribuzione globale (paga unificata - indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento) e sulle tariffe di cottimo, viene fissata nella misura del 20%.

Art. 5. - Ammantellamento e smantellamento.
I lavoratori se non sono muniti da parte dell’Azienda degli indumenti previsti dall’art. 11 del Contratto nazionale di lavoro, possono rifiutarsi di ammantellare e smantellare le gambette durante le intemperie. Se l’ammantellamento viene richiesto in ore notturne, qualora l’accampamento non sia illuminato da apposito impianto, la ditta deve fornire a tali lavoratori una lampadina tascabile.
L’ammantellamento e lo smantellamento delle gambette sarà retribuito con la paga oraria della categoria di appartenenza di ogni singolo lavoratore, sempre che non sussistano le condizioni di cui all'art. 4 e all’art. 7 del presente contratto.
L’accampamento deve essere sempre libero da ogni oggetto o scarto di mattoni onde evitare eventuali infortuni durante l’ammantellamento nelle ore notturne.

Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
[...]
La ditta a disposizione degli addetti alla confezione a mano dei laterizi quanto segue:
а) un’aia efficiente di area proporzionata alle capacità produttivo degli operai addetti.
Nel caso in cui siano i paltini a provvedere alla sistemazione dell’aia, essi avranno diritto ad essere pagati in economia per il lavoro svolto a tale titolo:
b) argilla cavata in quantitativo sufficiente e posta in testa o a fianco dell’aia;
c) acqua in quantitativo sufficiente sul posto dove avviene la lavorazione;
d) sabbia in quantitativo sufficiente posta sull’aia di lavorazione;
e) tutti gli attrezzi necessari per la lavorazione e il riparo del materiale.
La ditta provvederà a ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione degli operai, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto dagli operai per tale motivo. 
L’operaio dovrà :
a) mantenere in efficienza l’aia dall’inizio alla fine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi;
c) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buon uso salvo il deperimento d’uso;
d) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare i danni possibili derivanti dalle intemperie.
Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) l’operaio avrà diritto di percepire l’80 % del prezzo di cottimo corrispondente.

Art. 8. - Forniture delle coperte.
Con riferimento all’art. 40 del Contratto Nazionale, le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-l° settembre e di tre nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Art. 9. - Cottimi.
Nel caso di lavoro a cottimo le condizioni verranno stabilite dalla Direzione della Azienda e dai lavoratori interessati assistiti dalla Commissione Interna.

Art. 10. - Escavo terra a mano e taglio mattoni con carrello a mano.
A completamento di quanto stabilito dall’art. 11 (lavori speciali disagiati) del Contratto Nazionale si conviene che quando gli operai vengono adibiti all’escavo a mano della terra oppure al taglio dei mattoni con carrello a mano, verrà loro corrisposta una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale (paga unificata contingenza).