Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 23 luglio 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960*
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Gruppo Industriali Laterizi e Fillea, Unione sindacale provinciale, Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Addetti ai lavori discontinui.
Art. 4. - Lavoro notturno.
Art. 5. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 6. - Trasferte.
Art. 7. - Alloggi.
Art. 8. - Spogliatoio, docce, refettori, depositi.
Art. 9. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 10. - Indennità vestiario.
Art. 11. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo al contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per i dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Reggio Emilia, 23 luglio 1958

Addì 23 luglio 1958, in Reggio Emilia tra l’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Gruppo Industriali Laterizi, la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sindacato Provinciale Edili (Fillea) [...], l’Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dalla Federazione Provinciale Edili [...], la Camera Sindacale della Uil [...], a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere por gli operai addetti alle industrie dei laterizi, sottoscritto in Roma il 18 dicembre 1957, è stipulato il presente accordo integrativo da valere nella Provincia di Reggio Emilia per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In riferimento all’art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro i quattro mesi dell’anno per i quali è consentito di superare le 8 ore giornaliere fino a 9 sono: maggio, giugno, luglio, agosto, fermo restando che nei detti 4 mesi da 10a ora verrà retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Art. 3. - Addetti ai lavori discontinui.
Sono addetti ai lavori discontinui gli autisti, i carrettieri, lo stalliere, il magazziniere, i guardiani notturni, il portiere.
[...]

Art. 4. - Lavoro notturno.
Con riferimento all’art. 9 del Contratto Nazionale per la categoria degli sfornatori, infornatori, carriolanti ai forni, impignolatori e addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l’orario notturno è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 5. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
[...]
Restano inoltre stabilite le seguenti condizioni:
а) ciascuna aia verrà consegnata pronta per la lavorazione ed avrà in testa o lateralmente a destra allo stesso piano la terra necessaria alla completa lavorazione;
b) la sabbia sarà posta ad una distanza non superiore a metri 40 ai margini dell’aia più vicina;
c) i laterizi debbono essere orlati, sbavati e rifiniti a regola d’arte;
d) la malta sarà preparata dall’operaio un giorno per l’altro con la spalmata necessaria secondo i materiali da stampare;
e) i laterizi appena stampati restano a completo rischio dell’industriale; quando il tempo minaccia e l’industriale lo ritenga opportuno, si dovrà sospendere il lavoro di stampatura; ed il mattonaio dovrà mettere al riparo ogni sorta di materiale che si presti a tale operazione;
f) lo sgombero dell’aia di tutto il materiale avariato dalla pioggia resta a carico del mattonaio;
g) tutto il materiale dovrà essere consegnato sul pedale coperto;
h) in caso di minaccia di intemperie i coppai dovranno mettere al riparo sul pedale anche i coppi e stenderli successivamente per completarne l’essiccazione (scappare i coppi);
i) i coppi secchi saranno consegnati in piedi sull’aia all’industriale. Nel caso che questi non li ritiri, ogni danno eventualmente sarà a suo carico;
A sua richiesta mediante compenso da stabilirsi tra le due parti, il coppaio dovrà prestarsi per metterli al riparo sul pedale;
l) l’acqua occorrente per ciascuna aia sarà fornita nella maggiore quantità possibile nel luogo dove viene fatta la malta, e nel caso in cui fosse più profonda di un metro, dovranno essere presi accordi
tra datore di lavoro e operaio interessato, assistito dalla Commissione Interna per un equo compenso;
m) nel caso in cui la terra sia posta sotto il piano dell’aia e distante da questa, l’industriale prenderà accordi con la Commissione interna per un equo compenso;
n) in quelle fornaci nelle quali non è stato effettuato lo scavo della terra durante l’inverno, l’industriale provvederà a mantenere una adeguata scorta di terra scavata che sarà giudicata di comune accordo se adatta per l’impasto, se questa non permette l’impasto, verrà si abilito un compenso tra l’industriale e la Commissione interna;
o) l’industriale consegnerà agli operai gli attrezzi occorrenti per la lavorazione e quanto necessario per la custodia del materiale confezionato.
Detti attrezzi dovranno essere consegnati in buono stato alla fine della lavorazione, salvo, naturalmente, il deperimento dell’uso e riportati al magazzeno della fornace.
Qualora l’industriale assuma operai stampatori provenienti da altre località, dovrà indennizzare gli operai stessi delle eventuali spese di trasporto anche per il ritorno e dovrà fornire loro un alloggio conveniente ed igienico in vicinanza della fornace.
Per quanto riguarda l’igiene del lavoro saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.
Ai mattonai che cucinino le vivande in cantiere, l’industriale fornirà, giusta la consuetudine, la legna occorrente.

Art. 7. - Alloggi.
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 40 del Contratto Nazionale, la ditta munirà il lavoratore che per motivi di lavoro e di distanza dal luogo di residenza sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, di una coperta per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e di tre coperte per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 8. - Spogliatoio, docce, refettori, depositi.
Le aziende che non hanno ancora provveduto alla installazione di spogliatoi, lavatoi, depositi per biciclette e locali per uso refettorio, giusto quanto stabilito dall'art. 41 del Contratto Nazionale, dovranno corrispondere una indennità annua di complessive L. 6.000 (seimila). Fermo restando che la indennità sopra menzionata deve essere corrisposta in misura proporzionale all’anzianità di servizio prestata o al minore periodo trascorso senza gli istituti di cui sopra, resta inteso che la installazione di uno o più degli istituti stessi, comporterà una riduzione proporzionale della indennità sopra stabilita attribuendo ad ogni istituto un quarto dell’intera somma.

Art. 10. - Indennità vestiario.
L’indennità vestiario di cui al 2° comma dell’art. 57 del CN viene fissata, a far tempo dal 1° gennaio 1958. in complessive L. 12.000 (dodicimila) per gli uomini di età superiore ai 20 anni e L. 9.000 (nove- mila) per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.

Art. 11. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 10, ha la medesima decorrenza e scadenza prevista dall’art. 58 del Contratto Nazionale di Lavoro.