Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 30 ottobre 1958
Validità: 30.10.1958 - 31.12.1958*
Parti: Associazione degli Industriali e Filea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Pesaro

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 5.

Accordo collettivo integrativo per il personale dipendente dalle aziende mobiliere dell’arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro, 30 ottobre 1958

Addì 30 ottobre 1958, in Pesaro, presso la Sede della Associazione Industriali, tra l’Associazione degli Industriali [...] e la Cgil - Camera Confederale del Lavoro di Pesaro [...], con la Filea - Sindacato Provinciale [...], la Cisl - Unione Sindacale Provinciale [...], con la Filca - Sindacato Provinciale [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale [...], con la Feneal - Sindacato Provinciale [...], è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al contratto nazionale 24 luglio 1956, da valere per le aziende mobiliere, dell’arredamento e falegnameria in genere.

Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
(Art. 26 del Contratto nazionale)
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori, e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità pari al 10 % (dieci per cento) del minimo tabellare, con facoltà alle Aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità di cui al comma precedente.
In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 3. - Mense aziendali.
(Art. 31 del Contratto nazionale)
In relazione all’art. 31 del Contratto nazionale le Aziende prive di organizzazione di mensa corrisponderanno una indennità sostitutiva di L. 40 per ogni giorno di effettivo lavoro, con le norme di cui all’accordo interconfederale di Roma del 20 aprile 1956.

Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
(Art. 35 del Contratto nazionale)
L’azienda è tenuta a fornire al lavoratore gli utensili e gli attrezzi necessari.
Qualora peraltro l’operaio lavori con attrezzi di sua proprietà, gli verrà corrisposto un compenso da convenirsi tra le parti interessate.

Art. 5.
Il presente accordo ha decorrenza dal periodo di paga in corso - alla data odierna presso ciascuna azienda, ed avrà la stessa validità del contratto nazionale, di cui è parte integrante.