Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 1° marzo 1958
Validità:*
Parti: Gruppo Industriali di Pietre e Affini e Fillea
Settori: Chimici, Cave, Imperia

Sommario:

1) La tabella dei minimi di paga
2)
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Lavori speciali ed in condizioni di particolare disagio.
Art. 15. - Lavori fuori zona.
Art. 19. - Malattia e infortunio.
Art. 24. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 29. - Cottimi.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità speciale.
Art. 44. - Indennità per logorio indumenti e mezzi di trasporto.
Art. 45. - Scuole professionali.
Art. 46. - Cassa edili.
Tabella delle paghe per gli addetti alle cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia con decorrenza dal 1° dicembre 1957.

Accordo collettivo per l’aggiornamento del contratto collettivo 30 marzo 1954 per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia, 1° marzo 1958

L'anno 1958 addì 1 del mese di marzo in Imperia, tra il Gruppo Industriali di Pietre e Affini [...], da una parte, e il Sindacato Provinciale Fillea di Imperia [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) [...], assistito dal Segretario Generale dell’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], dall’altra parte si è convenuto quanto appresso:

2) Riconosciuto, inoltre, che in base alle premesse di cui al contratto 30 marzo 1954, si rende necessario un aggiornamento del contratto stesso le parti hanno convenuto che gli artt. 9, 10, 15, 19, 24, 29, 37, 38, 43, 44, 45 e 48 del citato contratto vanno sostituiti dai seguenti:

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumenti di cui appresso viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 7.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. [...]

Art. 10. - Lavori speciali ed in condizioni di particolare disagio.
Agli sgaggiatori lavoranti su ponti mobili a sospensione (bilancini e nominazioni analoghe) ed ai lavoratori che lavorano nelle stesse condizioni, verrà corrisposta una maggiorazione del 12 % (dodici per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e l’indennità speciale di cui all’art. 43.

Art. 43. - Indennità speciale.
L’indennità speciale per le particolari caratteristiche dell’industria delle Cave in provincia di Imperia, quali soste meteorologiche, la saltuarietà delle prestazioni, ecc., viene stabilita nella percentuale di maggiorazione del 7 % (sette per cento) da calcolarsi su pagai base e indennità di contingenza da corrispondersi per le ore effettivamente lavorate.

Art. 45. - Scuole professionali.
Per il finanziamento di scuole interessanti la categoria il contributo a carico del datore di lavoro viene fissato nello 0,50 % (lire zero e cinquanta centesimi per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa.
Detto contributo sarà accantonato presso la Cassa Edili di Mutualità ed Assistenza con le modalità in uso per le imprese edili.
Per l’amministrazione ed il finanziamento delle scuole saranno presi successivi accordi.

Art. 46. - Cassa edili.
[....]
Il presente accordo e l’annessa tabella fanno parte integrante del contratto provinciale 30 marzo 1954 e ne seguono le sorti.