Cassazione Penale, Sez. 3, 23 novembre 2012, n. 45830 - Serbatoio GPL in agriturismo e omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi


 

 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo M - rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nata a (Omissis);

avverso la sentenza in data 05/07/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo la rettifica della pena ed il rigetto del ricorso nel resto.

Fatto



1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vallo della Lucania ha affermato la colpevolezza di (Omissis) in ordine al reato di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 46, a lei ascritto perchè, quale legale rappresentante dell'agriturismo denominato "(Omissis)", installava un serbatoio GPL a servizio della cucina senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto il certificato di prevenzione incendi, condannandola alla pena di euro 1.000,00 di multa.

La sentenza ha accertato che il serbatoio di GPL in questione aveva la capacità di circa 1000 litri ed ha affermato che il certificato di prevenzione incendi è, in ogni caso, richiesto per la installazione di serbatoi di GPL di capienza superiore ai 500 litri, indipendentemente dalla sua installazione in un agriturismo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l'imputata che denuncia:

2.1 Violazione di legge per essere stata irrogata la pena della multa per un reato contravvenzionale.

2.2 Violazione e falsa applicazione della Legge n. 96 del 2006 e del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982. L'attività agrituristica, che, come nel caso in esame, abbia un rapporto di complementarietà con quella agricola non è soggetta alle disposizioni relative all'attività alberghiera, con la conseguenza che per l'esercizio della stessa non è necessario il preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi.

2.3 Le attività non comprese nel Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 non sono soggette al preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi e nell'elencazione di cui al citato Decreto Ministeriale non sono comprese le attività agrituristiche.

2.4 Violazione ed errata applicazione del Decreto Legge 31 dicembre 2007.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legge, il termine per chiedere il certificato di prevenzioni incendi per le strutture equiparabili a quelle alberghiere risultava prorogato al 30.6.2009 e non era ancora scaduto alla data dell'accertamento.

Diritto



1. Preliminarmente la Corte rileva che occorre rettificare la specie della pena inflitta all'imputata, ai sensi dell'articolo 619 c.p.p., comma 2, essendo stata applicata erroneamente quella della multa invece di quella dell'ammenda.

2. Il ricorso nel resto è infondato.

Anche i riferimenti normativi contenuti nel capo di imputazione, che riguardano in generale l'adozione delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono formare oggetto di rettifica ai sensi del citato articolo 619 c.p.p., comma 1.

Il fatto ascritto alla (Omissis), nei termini peraltro in cui è stato puntualmente contestato nel capo di imputazione, è, infatti, previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, che obbliga, tra l'altro, tutti i detentori di depositi di materie infiammabili a chiedere il certificato di prevenzione incendi, ed è sanzionato con l'arresto o l'ammenda ai sensi del cir. Decreto Legislativo, articolo 20.

Sicchè, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dal detentore di materiali infiammabili, questi è obbligato a chiedere il certificato di prevenzione incendi allorchè detenga un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982.

Nel caso in esame il serbatoio di gas combustibile detenuto dall'imputata, come accertato dal giudice di merito, aveva una capacità di gran lunga superiore al limite indicato dalla disposizione citata con la conseguente operatività dell'obbligo di cui al Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16.

Ne consegue che tutte le argomentazioni della ricorrente in ordine alla esclusione dell'inquadramento dell'agriturismo tra le attività alberghiere per le quali devono osservarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 risultano inconferenti.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.



Rettifica la pena inflitta all'imputata in quella di euro 1.000,00 di ammenda.

Rigetta nel resto il ricorso.