Protezione Civile e Volontariato: definiti gli scenari di rischio e definite le procedure di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro


di Balduino Simone



Gli organismi dedicati alla protezione civile garantiscono un’attività essenziale per la sicurezza del territorio. La loro attività, al contrario di quella della sicurezza pubblica, è prevalentemente successiva, interviene cioè quando si siano verificati eventi che hanno determinato scenari che richiedono interventi da realizzarsi in situazioni di pericolo contestuale e con l’urgenza imposta dal dover portare aiuto alle persone colpite, eliminare le cause del disastro ed impedire il diffondersi dello stesso.

In tali contesti, solo la professionalità degli operatori è in grado di garantire, contemporaneamente, la sicurezza degli stessi e l’efficacia dell’intervento. Tra questi due momenti non ci sono alternatività e anche il rischio deve essere frutto di lucido calcolo e non di avventatezza o di superficialità, nel valutare la situazione operativa.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario, come chiaramente indicato dalla legislazione, definire gli scenari operativi ed elaborare, per ognuno di essi, linee guide a tutti note e da tutti condivise, visto l’alto numero di persone che è chiamata ad intervenire a seguito di eventi calamitosi o di incidenti rilevanti.

Per queste ragioni, l’articolo 3, del d.lgs. 81/2008, dopo aver incluso al comma 2 “il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile” tra gli organismi a cui sono riconosciute le effettive particolari esigenze connesse al servizio, stabilisce al comma 3-bis che “Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro..

In attuazione di questa normativa, sono stati adottati:

A) - il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, e successivamente, il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011, con il quale vengono disciplinati:

1- le definizioni
a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

2- il Campo di applicazione
1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, …(omissis)...., tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

3- Le Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all’art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

4- Gli Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

5- La Sorveglianza sanitaria
1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività’ di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

6- Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d’Aosta.
1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell’art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.
3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

7- Le disposizioni relative alle cooperative sociali
l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attività di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

B) - il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, che disciplina:

1- GLI SCENARI DI RISCHIO
“… per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:
- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti
(in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell’attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:
- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.


Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2- I COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:
- assistenza alla popolazione, intesa come:
- attività psicosociale;
- attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell’ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile, nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto degli altri soggetti competenti individuati dalla legge, sono questi ultimi che dovranno determinare gli scenari operativi e le modalità di cooperazione.
I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici, svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all’uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall’organizzazione di appartenenza.

Allegato 2 - LE ATTIVITÀ FORMATIVE
Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull’intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.

1- LE COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI
Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell’ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché’ nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile.

La Croce Rossa Italiana
provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d’Aosta provvedono direttamente, nell’ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

2- I CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI
A partire dall’entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

3- I PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all’interno della rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell’adempimento a quanto sopra specificato.

4- DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
È fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Allegato 3 – Gli ACCERTAMENTI MEDICI
Condivisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011.

1- FINALITÀ
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l’attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

2- I CONTENUTI
Il controllo sanitario previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

- LA VISITA MEDICA
Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l’esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. È raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell’attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

- LE VACCINAZIONI
Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

3- LE PERIODICITÀ
Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

L’effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

4- LE PROCEDURE
L’effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all’esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell’organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all’organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l’effettuazione del controllo sanitario può essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall’organizzazione o alla quale l’organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
L’esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).
Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall’organizzazione di appartenenza.
Il volontario riferisce l’esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l’eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.
L’attestazione del medico concernente l’esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell’organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

5- I PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.
La Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell’adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.

6- APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001
Agli aspetti organizzativi dell’attività di controllo sanitario effettuata nell’ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall’organizzazione o alla quale l’organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché’ della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell’ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7- DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
È fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all’attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.

Allegato 4 –SORVEGLIANZA SANITARIA
Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché’ delle forme organizzative per assicurare l’individuazione dei medici competenti.

1. FINALITÀ
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

2. CONTENUTI
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all’esposizione di quest’ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell’ambito dell’attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
L’art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell’arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l’effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l’anno, di cui 10 continuativi.

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell’articolo 268, comma 1), quest’ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall’organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell’arco dell’anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.

A tal fine l’individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell’anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012. Le attività di volontariato non devono comportare l’esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del decreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell’attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

A tal fine l’individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l’esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.

4. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI
Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall’articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall’allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
I giudizi di cui al comma 6 dell’articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato derivate dall’attività di controllo sanitario di cui all’allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.

5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
La Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all’individuazione dei medici competenti per i volontari ad essi appartenenti.

6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI
I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell’organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalità, agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato. Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.
Per quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata agli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.

7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO
I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell’ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.
I volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI
I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l’attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.
L’organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove è iscritta che tutti i volontari
individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell’anno precedente hanno ottemperato.
È responsabilità dell’organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l’eventuale valutazione di non idoneità temporanea.
La comunicazione concernente l’esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell’organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.
I dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.
I dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresì tenuti a verificare l’effettivo svolgimento delle attività relative.

9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari individuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.

10. CONVENZIONI
L’effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilità di bilancio, è assicurata:
- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l’organizzazione di appartenenza;
- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all’organizzazione;
- dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.
Sono, altresì, stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
È fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all’attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

13. CONTESTI INTERNAZIONALI
Per i volontari da impiegare in attività all’estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, è necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.
A tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilità da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell’impiego nell’ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.
La Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attività istituzionali da effettuare all’estero.


La normativa riportata costituisce un modello di riferimento per tutti gli altri organismi indicati al comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, che devono procedere alla regolamentazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative ed operative.

Questi organismi, per adempiere agli obblighi di formazione e di addestramento dei propri operatori dovranno preventivamente indicare queste specificità e definirne gli scenari di rischio, altrimenti la specificità si trasformerebbe in assenza di regole e, quindi, in mancanza di tutela.

La definizione degli scenari di rischio presuppone la regolamentazione delle effettive esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative ed operative. Sono queste, infatti, che determinano in concreto gli scenari entro i quali gli operatori saranno chiamati ad agire e dovranno farlo secondo le linee guida, elaborate da chi ne ha la responsabilità gerarchica, gestionale o d’impiego e portate a conoscenza di tutti attraverso i percorsi formativi e di addestramento. L’omessa regolamentazione rende impossibile qualsiasi percorso formativo ed induce a ritenere che esistano attività ove la legislazione non si applica.

In attesa che tutti gli Enti e gli Organismi, elencati al comma 2 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008, adottino le regolamentazioni prescritte e determinino gli scenari di rischio della tante attività e servizi che essi garantiscano, va sicuramente elogiato quanto realizzato dalla Protezione Civile, che ha avuto il coraggio di definire, con una elencazione analitica e , per quanto possibile esaustiva, tutti gli scenari che potranno vederne impegnati i suoi operatori. Scenari che si riferiscono agli eventi in cui la stessa potrà avvalersi di un’importante risorsa aggiuntiva, come il volontariato, proprio in virtù della regolamentazione operata e dei percorsi formativi che ne seguiranno, ove quegli scenari di rischio delineati saranno l’oggetto primario delle procedure da conoscere, condividere ed osservare.